da MMT » sabato 8 settembre 2007, 14:20
Motu proprio 5 dicembre 1824:
art.155 "i Consigli di ogni Comunità dovranno essere composti di classi di persone di ugual numero. Le prime di patrizi o nobili, ove sono, oppure di famiglie più distinte, le seconde di cittadini".
M.P. 21 dic. 1827:
art.218: "i requisiti per aspirare all'ammissione, tanto nella nobiltà che nella cittadinanza, oltre le prove di specifiche di buoni costumi, di fedele sudditanza e di specchiata condotta, saranno quelli che, antecedentemente al motuproprio 6 luglio 1816, per stile e consuetudine di caduna città si richiedevano per ottenere l'agnazione".
art.220: "le magistrature che credono di venire ad una nuova ammissione di famiglie, o persone, in quei due ceti dovranno fare l'analoga istanza al Sovrano, dirigendola al Cardinale Segretario di Stato.
art.221: "queste petizioni verranno indi rimesse al Legato, Delegato o Presidente della Comarca, affinchè, dalla deputazione destinata, si preceda alla più esatta verificazione de' requisiti sulle basi specificate dall'articolo 218, e dopo essersi la cosa, con maturità discussa ed appurata, si redigerà un verbale motivato dei risultati, nel quale si riporteranno eziandio i rispettivi pareri".
Michele