Due prammatiche napoletane del XVIII sec.

Discussioni ed informazioni sui tutti i testi che si possono reperire di araldica, genealogia, storia di famiglia, ordini cavallereschi e sistemi premiali / Discussions and information regarding all available texts on heraldry, genealogy, family history, orders of chivalry and systems of merit

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Due prammatiche napoletane del XVIII sec.

Messaggioda RobertoC » giovedì 9 marzo 2006, 20:29

Cari amici,
mi occorrerebbe il testo integrale di due Prammatiche molto note (o che tali dovrebbero essere) a chi si occupa di storia nobiliare.

R. Disp. 25/1/1756, con cui si riordinavano i "tipi" di nobiltà regnicola;

R. Disp. 3/12/1757 (il c.d. "sotto pena di nullità") con cui si dichiaravano nulle le aggregazioni prive di Sanzione regia.

Per quanto abbia cercato non le ho trovate: non nella raccolta curata dal Giustiniani (di cui mi mancano il primo e l'ultimo volume, in cui potrebbero essere contenute: qualcuno ne sa qualcosa?); non nella raccolta del Caravita (1772-90).
I documenti si dotrebbero trovare nel Gatta (Reali dispacci, nelle quali si contengono le Sovrane determinazioni etc., Napoli, 1773-77), o nel Parrilli (Collezione cronologica di leggi, regolamenti e ministeriali ... da servire per la Reale Commissione de' Titoli di Nobiltà, Napoli, 1845), o in qualunque altro testo di diritto nobiliare che affronti l'argomento in chiave storica.

Sono anticipatamente grato a chiunque mi legga e mi aiuti.
Roberto Celentano
RobertoC
 

Re: Due prammatiche napoletane del XVIII sec.

Messaggioda Davide Shamà » venerdì 10 marzo 2006, 0:30

RobertoC ha scritto:Cari amici,
mi occorrerebbe il testo integrale di due Prammatiche molto note (o che tali dovrebbero essere) a chi si occupa di storia nobiliare.

R. Disp. 25/1/1756, con cui si riordinavano i "tipi" di nobiltà regnicola;

R. Disp. 3/12/1757 (il c.d. "sotto pena di nullità") con cui si dichiaravano nulle le aggregazioni prive di Sanzione regia.

Per quanto abbia cercato non le ho trovate: non nella raccolta curata dal Giustiniani (di cui mi mancano il primo e l'ultimo volume, in cui potrebbero essere contenute: qualcuno ne sa qualcosa?); non nella raccolta del Caravita (1772-90).
I documenti si dotrebbero trovare nel Gatta (Reali dispacci, nelle quali si contengono le Sovrane determinazioni etc., Napoli, 1773-77), o nel Parrilli (Collezione cronologica di leggi, regolamenti e ministeriali ... da servire per la Reale Commissione de' Titoli di Nobiltà, Napoli, 1845), o in qualunque altro testo di diritto nobiliare che affronti l'argomento in chiave storica.

Sono anticipatamente grato a chiunque mi legga e mi aiuti.
Roberto Celentano


della prima ho il testo. Se mi dà una email privata posso mandarle la scansione !
Davide Shamà
 

Messaggioda misthia » venerdì 10 marzo 2006, 16:37

Conoscete, a questo proposito, il sito

http://www.chivalricorders.org


contiene un ampio panorama normativo (non i testi purtroppo) sulla materia giusnobiliare dei vari stati europei, tra cui le Due Sicilie.


Misthia
misthia
 

Messaggioda Davide Shamà » venerdì 10 marzo 2006, 18:40

ho ricevuto l'indirizzo e le mando le scansioni ! :wink:
Davide Shamà
 

Messaggioda RobertoC » sabato 11 marzo 2006, 13:06

Gentili amici,
vi ringrazio per le vostre segnalazioni ed i vostri contributi (davvero tempestivo il Sig. Shamà, che ha per questo la mia riconoscenza) e, con l'occasione, formulo il mio benvenuto al forumista Misthia, auspicando che si trovi al meglio tra di noi.
Purtroppo non ho ancora raggiunto l'obiettivo di rintracciare il testo integrale delle due note prammatiche.
Sarà benvenuta, a questo punto, anche qualunque indicazione bibliografica che mi consenta di rintracciare altrimenti i provvedimenti, sempre nel loro testo integrale (manuali di diritto nobiliare, massimari della Consulta o chessò io).
Grato per l'attenzione vi saluto cordialmente.
Roberto Celentano
RobertoC
 

Messaggioda misthia » martedì 14 marzo 2006, 19:27

Bentrovato nel forum, gentile signor Celentano, e grazie degli auguri,
Spero che potremo presto collaborare con reciproco profitto,
(purtroppo temo che il link che le ho consigliato non facesse al suo caso...)



Misthia
misthia
 

Re: Due prammatiche napoletane del XVIII sec.

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » mercoledì 15 marzo 2006, 23:13

RobertoC ha scritto:Cari amici,
mi occorrerebbe il testo integrale di due Prammatiche molto note (o che tali dovrebbero essere) a chi si occupa di storia nobiliare.

R. Disp. 25/1/1756, con cui si riordinavano i "tipi" di nobiltà regnicola;

R. Disp. 3/12/1757 (il c.d. "sotto pena di nullità") con cui si dichiaravano nulle le aggregazioni prive di Sanzione regia.

[..]


Sarebbe davvero interessante leggere questi testi. Fate sapere qualcosa anche a me? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Messaggioda RobertoC » giovedì 16 marzo 2006, 16:42

Gentile Sig. Misthia, la ringrazio in ogni caso della segnalazione, che è e resta preziosa.

Per il nostro Alessio, per l'ottimo Shamà e per chiunque vi abbia interesse, pubblico il testo integrale del secondo dei due provvedimenti.

Regio dispaccio del 3/12/1757, con cui la M.S. dichiara che
l'aggregazione fatta alla Nobiltà senza la regale approvazione sia illegittima, e come non fatta.

"Essendo pervenuto a notizia del Re che alcuni individui delle famiglie ultimamente aggregate al Sedile di cotesta Città sieno intervenuti e intervengano ne' particolari e generali parlamenti, autenticandosi con ciò da' Nobili per legitima quella medesima aggregazione, che non avea ancora meritata la regale approvazione. Il Re annulla, attento ciò, tutto quello, che con gli aggregati si fosse fatto, come non Nobili: non dovendo essere per tali tenuti fino alla grazia, che da Sua Maestà si conceda a loro della Nobiltà, la quale dal solo Sovrano si può concedere. Non annulla però gli atti fatti da gli altri aggregati, e con gli aggregati, come Decurioni. Onde di suo regal ordine lo significo a V.S. Illustrissima, a ciò la Udienza ne disponda il dovuto puntuale compimento.
Caserta, a' 3 Dicembre, del 1757.
Berbardo Tanucci.
Signor Preside e Udienza di Cosenza"

La questione toccata da questo provvedimento, cari amici, è giuridicamente e storicamente molto rilevante, perché il Sovrano, nel riconoscere solo se stesso quale fons honorum, tentò di fiaccare il potere dei varii Sedili (fossero poi Piazze chiuse o aperte, ma questo è un altro discorso), con un processo erosivo delle prerogative della nobiltà civica o comunale, che si sovrapponeva a quello che intaccava la nobiltà feudale.
Ora, a parte la forma giuridica -il dispaccio formalmente era quella conclusione adottata per la singola questione (nel caso di specie era rivolto all'Udienza cosentina), che il Re decideva che dovesse valere erga omnes-, che meriterebbe comunque un approfondimento (non era necessaria una prammatica in senso stretto?), tra le questioni che solleva il provvedimento, vi sono
-la questione sulla retroattività (eventuale) rispetto alle aggregazioni;
-la questione concernente la portata del provvedimento, e se questa riguardi anche le re-integre, oltre alle aggregazioni;
-la questione concernente la validità delle conclusioni adottate con Nobili o Patrizi ricadenti nel sotto pena di nullità;

Mi piacerà conoscere il vostro parere in merito.
Cordialità.
Roberto Celentano
RobertoC
 

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » giovedì 16 marzo 2006, 18:24

Grazie per la segnalazione. Occorrerà, però, vedere anche il dispaccio del 1756 perchè secondo me sono un "unicum".

Sui motivi di queste emanazioni resto perplesso. E' chiaro che alla metà del '700 il clima è cambiato rispetto a 100 anni prima. Sembra quasi calata una cappa di severità rispetto agli anni del viceregno. Non so se questo è dovuto al fatto che il regno abbia di nuovo un suo re o semplicemente al clima del tempo.

Carlo di Borbone nel 1756-57 aveva 40 anni. Quello è il periodo in cui comincia a delineare una vera politica per il suo regno. E questo probabilmente è uno di quegli atti che doveva servire ad inquadrare meglio il rango della nobiltà. Forse si doveva inserire in un progetto piu ampio di riforme.

Carlo, però, come sappiamo non vide i risultati dela sua politica. Nel 1759 fu chiamato sul trono di Spagna a sostituire il fratello morto senza eredi. Sul trono di Napoli fini suo figlio che all'epoca aveva solo 8 anni. Troppo giovane per fare riforme e leggi autonomamente.
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Messaggioda misthia » martedì 28 marzo 2006, 2:34

Sarebbe davvero prezioso se qualcuno curasse la trascrizione sul Forum del Regio Dispaccio del 1756.

M.
misthia
 

Messaggioda RobertoC » martedì 28 marzo 2006, 18:51

Gentile Sig. Misthia,
ora sono finalmente in grado di provvedere.

Regio Dispaccio del 25/1/1756 col quale si distingue la Nobiltà del Regno in tre classi.

“Per l’ammissione de Cadetti nelle Truppe per incontrastabile principio ne’ domini di S.M., la Nobiltà si distingua in tre classi.
La prima di Nobiltà Generosa, si verifichi col possesso di un feudo nobile nella continuata serie di secoli, con le pruove legittime di aggregazione tra Nobili di Città regia, nella quale sia una versa Separazione, o con l’origine d’ascendente, che per la gloriosa carriera delle Armi, della Toga, della Chiesa, o della Corte abbia ottenuto distinto, e superior Impiego, o Dignità, e che i suoi Discendenti per lo corso di lunghissimo tempo si sian mantenuti nobilmente, facendo onorati Parentati, senza mai discendere ad Ufizj vili, e populari, né ad arti meccaniche, ed ignobili.
La seconda detta di Privilegio, comprenda tutti Coloro, che per meriti, e servizj personali prestati alla Corona e allo Stato, giungono ad essere promossi a gradi maggiori, ed onorifici della Milizia, della Toga, e della Corte. E tutti coloro, che nelle dette, ed altri Classi di real servizio, e dello Stato giungono ad ottenere decorosi impieghi, i quali imprimono carattere.
La terza chiamata Legale, o sia Civile comprenda quelli, i quali facciano costare avere così essi, che il loro Padre, ed Avo vissuto in Città demaniale, e regia, escluse le baronali, sempre civilmente con decoro, e comodità, senza esercitare carica, e impiego basso, e popolare, e sono sempre stati riputati dal Pubblico Uomini onorati, e dabbene.
La Nobiltà della prima Classe, si esigge per chi aspiri a servir da Cadetto ne’ Regimenti provinciali.
Quella della seconda basti per entrare a servir da Cadetto ne’ Regimenti, o altri Corpi delle Reali Truppe. Comprenda i Figli de’ Capitani inclusivamente, e sopra, de’ Ministri togati de’ Domini di S.M., de’ Presidenti di Spada, e Cappa, della Sommaria, de’ Presidi delle Provincie, de’ Tesorieri generali di ambedue i Regni, e con dispensa della minor età, incomincino a fare il servizio giunti alla anni 14. Quella della terza equivalga alla seconda, e comprenda anche i Negozianti di Cambio, o sia di Ragione, i di cui Padre, ed Avo abbiano esercitato lo stesso impiego, e non altro d’inferior condizione.
Con i Figli delli Ufiziali Subalterni si abilitano ancora quelli degli Uditori di Provincia, e di Governatori Regj: i primi all’età di 16 anni, i secondi in quella di anni 18.
E finalmente i Figli de’ Mercanti di lana, e di seta, de’ quali il Padre, ed Avo abbiano fatto ugual negozio, possian essere aggraziati a servire da Cadetti solamente nell’età di anni 18”.


Senza voler affrontare (almeno per ora) i delicati probblemi sollevati da questo Sovrano Dispaccio (che, lo ripeto, pronunciato per regolare una situazione particolare –l’ambitissima ammissione tra i cadetti- divenne, per volontà sovrana, valido erga omnes, finendo per regolare l’intiera materia), sottolineo come in esso si colga l’espressione di una forte tensione sociale tra i ceti (e non le classi, nel senso marxiano) regnicoli. I Nobili avevano sperato, dall’insediamento dei Borbone, di recuperare quel terreno perduto nei confronti dei curiali (ministri, magistrati, avvocati), che in realtà non avrebbero riguadagnato, visto anche il loro atteggiamento decisamente ambiguo nei confronti della stessa dinastia carolina. Il Sovrano, con questo provvedimento, in effetti dava un colpo al cerchio ed uno alla botte –passatemi l’espressione-, perché concedeva (più che altro in apparenza) un’ulteriore possibilità di concreta distinzione agli ottimati, ma al contempo salvaguardava gli altri ceti. A questo proposito, richiamo la vostra attenzione sull’inciso secondo cui, alla c.d. terza classe, potessero ammettersi “i Negozianti di Cambio, o sia di Ragione, i di cui Padre, ed Avo abbiano esercitato lo stesso impiego”, e addirittura “i Figli de’ Mercanti di lana, e di seta, de’ quali il Padre, ed Avo abbiano fatto ugual negozio”.
Insomma, il processo corrosivo dei privilegi nobiliari era cosa fatta.

Un cordiale saluto.
Roberto Celentano
RobertoC
 

Messaggioda misthia » martedì 28 marzo 2006, 22:24

Grazie signor Celentano del contributo e delle sue note.
A riprova di quanto questo forum possa essere prezioso.

M.
misthia
 


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