Il R.D. del 7 giugno 1943, che disciplina l'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno del 24 luglio 1943.
Esso prevede espressamente, fatta salva la Sovrana Prerogativa, che: 1) i provvedimenti di Grazia per Decreto Reale emanati dal Re Imperatore debbano comunque essere controfirmati dal Duce Capo del Fascismo per poter acquisire validità; 2) i provvedimenti di Giustizia competono al Duce, Capo del Fascismo.
Ma, capriccio della Storia, il 25 luglio 1943 a seguito del Gran Consiglio del Fascismo, il Duce viene arrestato e privato di ogni residua dignità, compresa quella di controfirmare qualsiasi atto sovrano. Pertanto è ragionevole pensare che tutte le norme contenute nel citato Decreto siano risultate di impossibile attuazione pratica e decadute col crollo del Regime fascista.
Tuttavia il Corpo della Nobiltà Italiana (peraltro associazione di diritto privato, se non erro) e, talora, il SMOM si rifanno a norme contenute nel Decreto anzidetto che, come si dice in araldica, appare come un animale "nato monco".
Allora, ha ancora un senso appellarsi a tali norme, giuridicamente imperfette perchè prive della necessaria ratifica ? Possono tali norme ispirare valutazioni nell'ambito del Diritto nobiliare ?
Ferma restando la fondamentale e definitiva successiva Sentenza della Cassazione che relega il Diritto Nobiliare Italiano a un mondo privo di interesse per lo Stato Repubblicano, quegli Enti o Istituzioni che ancora si richiamano alle norme del 1943 si rendono conto della poca consistenza residua di quelle norme o preferiscono continuare ad attenersi ad esse per motivi che ormai sono fuori dal Diritto e dalla Storia ?
E non sarebbe il caso, ferma restando ormai in Italia l'assenza di una "fons honorum" riconosciuta, di rivedere tutta la materia nobiliare cominciando dagli Stati preunitari in una dimensione che privilegi la Storia delle singole famiglie e, con esse, del Paese tutto ?
![knight [knight.gif]](./images/smilies/knight.gif)
