Moderatori: Novelli, Lambertini, Mario Volpe, Tilius, nicolad72

nicolad72 ha scritto:Esatto, mentre per un priorato servono dei cavalieri di giustizia di voti solenni.


nicolad72 ha scritto:Cavalieri professi sono quelli con voti solenni




nicolad72 ha scritto:Invece sono precisissimi.
un religioso è professo solo dopo i voti perpetui o solenni. Prima è considerato religioso in formazione e può abbandonare la vita religiosa quando vuole... dopo la professione solenne non più o quasi


nicolad72 ha scritto:L'attuale procuratore di quel GP è un cavaliere in obbedienza.
Quel procuratore divenne Gran Priore dopo aver professato i voti solenni.
Le basta?



DIRETTIVE SULLA FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI RELIGIOSI della CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA* ha scritto:59. La prima professione inaugura una nuova fase della formazione, che beneficia del dinamismo e della stabilità derivanti dalla professione. Per il religioso, si tratta di raccogliere i frutti delle tappe precedenti e di continuare la propria crescita umana e spirituale con la pratica coraggiosa di ciò in cui si è impegnato. Il mantenimento dello slancio spirituale dato dalla tappa precedente è tanto più necessario in quanto, negli istituti dediti all'apostolato, il passaggio ad uno stile di vita più aperto e ad attività troppo impegnative comporta spesso rischi di disorientamento e di aridità. Negli istituti votati alla contemplazione, si tratterà piuttosto di abitudine, di stanchezza e di pigrizia spirituale. Gesù formò i suoi discepoli attraverso le crisi che essi subirono. Con annunci successivi alla Passione, li preparò a diventare discepoli autentici. La pedagogia di questa tappa deve quindi mirare a permettere al giovane religioso di camminare veramente, con tutta la sua esperienza, secondo una unità di prospettive e di vita, quella della propria vocazione in quel momento della sua esistenza, nella prospettiva della professione perpetua.
La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, che pubblica il presente documento, dà allo stesso valore di « Istruzione », secondo il can. 34 del Codice di Diritto Canonico. Si tratta di disposizioni ed orientamenti approvati dal S. Padre e proposti dal Dicastero in vista di esplicitare le norme del Diritto e di aiutare ad applicarle. Tali disposizioni ed orientamenti suppongono quindi le prescrizioni giuridiche già in vigore in forza del diritto cui fanno riferimento all'occasione, non derogando da alcuna di esse.

Articolo 4 - La formazione dei religiosi
Can. 659 - §1. In ogni istituto, dopo la prima professione, si continui la formazione di tutti i membri perché possano condurre più integralmente la vita propria dell'istituto e rendersi meglio idonei a realizzarne la missione.
§2. Pertanto il diritto proprio deve stabilire il regolamento e la durata di questa formazione, tenendo presenti le necessità della Chiesa e le condizioni delle persone e dei tempi, secondo quanto esigono le finalità e l'indole dell'istituto.
§3. La formazione dei membri che si preparano a ricevere gli ordini sacri è regolata dal diritto universale e dal "piano degli studi" proprio dell'istituto.
Can. 660 - §1. La formazione deve essere sistematica, adeguata alla recettività dei membri, spirituale e apostolica, dottrinale e insieme pratica, e portare anche al conseguimento dei titoli convenienti, sia ecclesiastici sia civili, secondo l'opportunità.
§2. Durante il periodo di questa formazione non si affidino ai religiosi compiti e opere che ne ostacolino l'attuazione.
Can. 661 - Per tutta la vita i religiosi proseguano assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica; i Superiori ne procurino loro i mezzi e il tempo.
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