Ordini religiosi ed Ordini cavallereschi

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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Re: Ordini religiosi ed Ordini cavallereschi

Messaggioda nicolad72 » martedì 9 agosto 2016, 20:35

Esatto, mentre per un priorato servono dei cavalieri di giustizia di voti solenni.
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Re: Ordini religiosi ed Ordini cavallereschi

Messaggioda Dantes » martedì 9 agosto 2016, 23:02

nicolad72 ha scritto:Esatto, mentre per un priorato servono dei cavalieri di giustizia di voti solenni.


Io credo bastino semplicemente cavalieri di voti temporanei.
"Per costituire un priorato sono necessari almeno cinque cavalieri professi" (art. 222, par. 2, cod. mel.). Tale inciso non richiede specificamente il requisito della professione perpetua.
Inoltre, un'altra ragione, forse più sistematica e a sostegno della tesi, è che il Codice all'articolo 43 precisa come i cavalieri professi di voti temporanei - ad alcuni fini - sono parificati a quelli di voti perpetui, salvo i casi espressamente previsti in cui la Costituzione ed il Codice li distinguono.
Ovviamente è il mio modestissimo parere.
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Re: Ordini religiosi ed Ordini cavallereschi

Messaggioda nicolad72 » martedì 9 agosto 2016, 23:08

Cavalieri professi sono quelli con voti solenni
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Re: Ordini religiosi ed Ordini cavallereschi

Messaggioda Dantes » martedì 9 agosto 2016, 23:22

nicolad72 ha scritto:Cavalieri professi sono quelli con voti solenni


Ne è proprio sicuro? Io non credo, dato che Costituzione e Codice parlano genericamente di "Cavalieri Professi", salvo distinguere il tipo di professione per alcune specifiche disposizioni.
E.g.: "Il vicario ed il procuratore devono essere cavalieri professi o in obbedienza" (art. 32, par. 4, Cost.). Mi risulta che il precedente procuratore del Gran Priorato di Lombardia e Venezia fosse un professo di voti temporanei al momento della nomina.
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Re: Ordini religiosi ed Ordini cavallereschi

Messaggioda nicolad72 » martedì 9 agosto 2016, 23:44

Al 2000% cic alla mano. Si parla di enti religiosi e da questo punto di vista lo smom è tenuto al rispetto delle norme canoniche.
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Re: Ordini religiosi ed Ordini cavallereschi

Messaggioda Dantes » martedì 9 agosto 2016, 23:53

Non sono un esperto di diritto canonico e mi dedico allo studio del diritto melitense per diletto.
Dato che seguo spesso i suoi interventi su questo forum, e ritengo la sua opinione autorevole, a questo punto sono dell'idea che Costituzione e Codice sono molto imprecisi nell'uso del termine "cavalieri professi".
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Re: Ordini religiosi ed Ordini cavallereschi

Messaggioda nicolad72 » martedì 9 agosto 2016, 23:57

Invece sono precisissimi.
un religioso è professo solo dopo i voti perpetui o solenni. Prima è considerato religioso in formazione e può abbandonare la vita religiosa quando vuole... dopo la professione solenne non più o quasi
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Re: Ordini religiosi ed Ordini cavallereschi

Messaggioda Dantes » mercoledì 10 agosto 2016, 0:20

nicolad72 ha scritto:Invece sono precisissimi.
un religioso è professo solo dopo i voti perpetui o solenni. Prima è considerato religioso in formazione e può abbandonare la vita religiosa quando vuole... dopo la professione solenne non più o quasi


Concordo. Ma sul fatto della precisione di Costituzione e Codice.... Non è ancora riuscito a convincermi.
Tanto è vero che non ha puntualmente risposto alla mia obiezione sui requisiti per la nomina a procuratore di priorato (anzi, sarebbe alquanto paradossale che un cavaliere professo di voti temporanei non possa essere nominato, mentre un'obbedienza sì). Poi, come ho già notato, la norma di recente è stata applicata in Gran Magistero così come - modestamente - la interpreto io.
Rilancio ancora. Il codice afferma che per la composizione del Capitolo Generale, ogni priorato delega "due cavalieri professi" (art. 176 cod. mel.).
All'ultimo capitolo generale, il Gran Priorato di Lombardia e Venezia delegò per certo un professo di voti temporanei.
Quid iuris?
La ringrazio delle sue risposte alla mia curiosità, sperando che la conversazione sia d'interesse anche agli altri utenti.
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Re: Ordini religiosi ed Ordini cavallereschi

Messaggioda nicolad72 » mercoledì 10 agosto 2016, 6:37

L'attuale procuratore di quel GP è un cavaliere in obbedienza.
Quel procuratore divenne Gran Priore dopo aver professato i voti solenni.
Le basta?
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Messaggioda Dantes » mercoledì 10 agosto 2016, 8:41

nicolad72 ha scritto:L'attuale procuratore di quel GP è un cavaliere in obbedienza.
Quel procuratore divenne Gran Priore dopo aver professato i voti solenni.
Le basta?


Il precedente procuratore divenne sì Gran Priore dopo la professione perpetua, ma fu nominato procuratore quando ancora era professo di voti temporanei.
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Re: Ordini religiosi ed Ordini cavallereschi

Messaggioda nicolad72 » mercoledì 10 agosto 2016, 10:02

Lo so benissimo ma il procuratore è figura straordinaria e agisce per mandato del gran maestro. Non è necessario che sia un cavaliere professo di voti perpetui. Infatti l'attuale procuratore - ma la cosa l'ho già scritta - non è neppure membro del primo ceto.
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Re: Ordini religiosi ed Ordini cavallereschi

Messaggioda Dantes » mercoledì 10 agosto 2016, 10:51

Certamente. La ringrazio del chiarimento.
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Re: Ordini religiosi ed Ordini cavallereschi

Messaggioda T.G.Cravarezza » mercoledì 17 agosto 2016, 22:04

Leggendo il CJC negli articoli riguardanti i religiosi (dal 617 al 661), non mi pare siano considerati i professi di voti temporanei come di “religiosi in formazione”, ma ci si riferisce solo ai novizi. Leggendo il CJC si diventa “professi” già con l’emissione dei voti temporanei. Poi ovvio che, in linea generale, i professi temporanei sono quelli più giovani ed è per questo che l'unico articolo in cui il CJC pone un discrimine tra professi temporanei e perpetui riguarda il fatto che il superiore dell'ordine sia scelto tra i professi perpetui. Però lo stesso CJC usa sempre il termine "religiosi" indistintamente per i professi di voti temporanei e per quelli perpetui.
In definitiva non ho trovato evidenza nel CJC che con il termine "professo" si specifichi solo un religioso di voti perpetui tanto è vero che lo stesso CJC lo usa per indicare la professione in generale sia quella temporanea sia quella perpetua.
Quindi ci sta benissimo che si possano indicare dei discrimini all'interno di un ordine tra professi temporanei e perpetui nell'affidare loro specifici uffici, ma che vi sia discrimine "di base", non riesco a trovarne il senso:; professo è colui che ha emesso la professione dei voti, siano essi temporanei o perpetui non cambia che da quel momento è un religioso ed un "professo".
Mi sono perso qualche passaggio?
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Re: Ordini religiosi ed Ordini cavallereschi

Messaggioda nicolad72 » mercoledì 17 agosto 2016, 22:28

Tom, ti avevo chiesto in passato, e oggi ti rinnovo, il piacere e la cortesia (più per te stesso che per me) di non giocare a fare l'esegeta del diritto in modo particolare con me!
Tu non solo non segui i miei consigli ma provi anche a mettermi in imbarazzo provando a studiare le norme e provare a "smentire" quanto da me affermato...

Ebbene hai perso l'ennesima occasione per seguire il mio consiglio.

DIRETTIVE SULLA FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI RELIGIOSI della CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA* ha scritto:59. La prima professione inaugura una nuova fase della formazione, che beneficia del dinamismo e della stabilità derivanti dalla professione. Per il religioso, si tratta di raccogliere i frutti delle tappe precedenti e di continuare la propria crescita umana e spirituale con la pratica coraggiosa di ciò in cui si è impegnato. Il mantenimento dello slancio spirituale dato dalla tappa precedente è tanto più necessario in quanto, negli istituti dediti all'apostolato, il passaggio ad uno stile di vita più aperto e ad attività troppo impegnative comporta spesso rischi di disorientamento e di aridità. Negli istituti votati alla contemplazione, si tratterà piuttosto di abitudine, di stanchezza e di pigrizia spirituale. Gesù formò i suoi discepoli attraverso le crisi che essi subirono. Con annunci successivi alla Passione, li preparò a diventare discepoli autentici. La pedagogia di questa tappa deve quindi mirare a permettere al giovane religioso di camminare veramente, con tutta la sua esperienza, secondo una unità di prospettive e di vita, quella della propria vocazione in quel momento della sua esistenza, nella prospettiva della professione perpetua.


* Qualora ti saltasse in mente di dire che il codice di diritto canonico non prevede tale direttorio come fonte del diritto ti specifico che
La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, che pubblica il presente documento, dà allo stesso valore di « Istruzione », secondo il can. 34 del Codice di Diritto Canonico. Si tratta di disposizioni ed orientamenti approvati dal S. Padre e proposti dal Dicastero in vista di esplicitare le norme del Diritto e di aiutare ad applicarle. Tali disposizioni ed orientamenti suppongono quindi le prescrizioni giuridiche già in vigore in forza del diritto cui fanno riferimento all'occasione, non derogando da alcuna di esse.


Mostrare un po' di fiducia in chi da oltre un quarto di secolo si occupa professionalmente di diritto (e che quindi si presume lo sappia leggere) praticandolo e insegnandolo, mi pare un atto dovuto... soprattutto da chi invece in tale materia è più o meno (visti i precedenti io propenderei per la seconda) un dilettante.

Concludendo i Cavalieri di Giustizia di voti temporanei sono ancora "religiosi in formazione".
Si considerano professi quelli che emettono i voti definitivi (prima è possibile uscire in qualunque momento dalla vita religiosa ed il termine "professo" invece presuppone una stabilità nello status di religioso).


Tommaso:
Ci sono ulteriori dubbi?
Perché ultimamente mi remi così manifestamente contro?
Hai qualche problema con me?
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Re: Ordini religiosi ed Ordini cavallereschi

Messaggioda T.G.Cravarezza » mercoledì 17 agosto 2016, 23:05

Grazie mille per la direttiva che non conoscevo e che è molto interessante. Però sinceramente non mi risolve del tutto il dubbio.
Infatti specifica che "La prima professione inaugura una nuova fase della formazione, che beneficia del dinamismo e della stabilità derivanti dalla professione. Per il religioso, si tratta di raccogliere i frutti delle tappe precedenti e di continuare la propria crescita umana e spirituale con la pratica coraggiosa di ciò in cui si è impegnato".

Una "nuova fase della formazione" significa appunto che la formazione "di base", cioè quella del noviziato, è terminata con la professione dei voti temporanei e da quel momento il novizio è divenuto un religioso (e con il termine religioso si identifica indistintamente i professi di voti temporanei come quelli di voti perpetui).
Poi la formazione è richiesta per tutta la vita del religioso, infatti i canoni 659, 660 e 661 specificano proprio che "dopo la prima professione, si continui la formazione di tutti i membri perché possano condurre più integralmente la vita propria dell'istituto e rendersi meglio idonei a realizzarne la missione". Quindi sono "tutti in formazione" :)
Poi mi pare ovvio, e questo non lo contesto sicuramente, che la professione temporanea sia stata posta proprio per permettere al "neo-religioso" di avere piena consapevolezza del suo nuovo status e di quanto da lui "promesso" e che quindi sia una tappa importante e "formativa". Ovvio quindi anche il disposto dello stesso CJC che richiede la professione perpetua per l'elezione a superiore (e solo per tale ufficio), proprio perché si ritiene che il professo perpetuo abbia ormai raggiunto un grado adeguato di formazione.
Però il punto focale della questione non riguarda il considerare o meno il religioso di voti temporanei come "religioso in formazione", anzi, posso concordare con tale "categorizzazione". Ma la problematica è il "non considerarlo" professo. Nel momento in cui emette la professione egli è un religioso e pertanto è un professo. Infatti il CJC distingue benissimo i novizi, quindi non professi, dai religiosi, quindi professi. Poi possiamo anche considerare i religiosi di voti temporanei come "religiosi in formazione" come "più inesperti".... ma rimangono "professi".

Articolo 4 - La formazione dei religiosi
Can. 659 - §1. In ogni istituto, dopo la prima professione, si continui la formazione di tutti i membri perché possano condurre più integralmente la vita propria dell'istituto e rendersi meglio idonei a realizzarne la missione.
§2. Pertanto il diritto proprio deve stabilire il regolamento e la durata di questa formazione, tenendo presenti le necessità della Chiesa e le condizioni delle persone e dei tempi, secondo quanto esigono le finalità e l'indole dell'istituto.
§3. La formazione dei membri che si preparano a ricevere gli ordini sacri è regolata dal diritto universale e dal "piano degli studi" proprio dell'istituto.
Can. 660 - §1. La formazione deve essere sistematica, adeguata alla recettività dei membri, spirituale e apostolica, dottrinale e insieme pratica, e portare anche al conseguimento dei titoli convenienti, sia ecclesiastici sia civili, secondo l'opportunità.
§2. Durante il periodo di questa formazione non si affidino ai religiosi compiti e opere che ne ostacolino l'attuazione.
Can. 661 - Per tutta la vita i religiosi proseguano assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica; i Superiori ne procurino loro i mezzi e il tempo.
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