Messanensis ha scritto:GENS VALERIA ha scritto: Che lo Stato si disinteressi totalmente della nobiltà ( ma che non neghi o proibisca ) non è certo una novità, quindi giustamente possono , ma direi debbano, sempre essere considerate le legislazioni in vigore al momento della concessione del titolo nobiliare , come nel caso presente . Da non dimenticare che la sentenza 101 della Corte Costituzionale ha di fatto avvallato questa tesi considerando non valide le leggi regnicole.
Scusa potresti chiarire meglio?Considerare storicamente valido il titolo di Duca poggiante sul predicato di Fiano è per me corretto e pacifico in ambito privato ed in ambienti esclusivi , evidentemente non potrà essere riconosciuto dalla Stato repubblicano .
Tuttavia credo che per motivi di completezza storica un " di Fiano" possa essere aggiunto al cognome da parte del Prefetto .
Il predicato "di Fiano" non può essere aggiunto se a quella famiglia non è stato riconosciuto il titolo nobiliare ad esso associato durante il Regno D'Italia.Nessuna confusione quindi , una valenza storico-morale, ricevuta per ereditarietà immateriale , da alcuni viene riconosciuta titolo nobiliare , tale non sarà per la Repubblica , la quale tuttavia può valutare l'aggiunta di in cognome senza considerarla un predicato
Provo ad essere più chiaro :
* La Repubblica palesa totale disinteresse/indifferenza per la materia nobiliare.
E' lecito domandarsi, alla luce della sentenza 110 /1967 che ha dichiarato incostituzionale la giurisprudenza nobiliare del Regno d'Italia, quali siano gli attuali possibili criteri di legittimazione del patrimonio storico-morale dei discendenti delle famiglie del ceto nobiliare italico, ritengono palesemente insensato circoscrivere la nobiltà di una casata nei risultati delle attività ricognitive della Consulta Araldica e negli elenchi nobiliari del Regno d’Italia, in quanto tale attività, riversata negli elenchi nobiliari del Regno d’Italia ha spesso disconosciuto o “dimenticato”, in buona o cattiva fede, lo status di un buon numero di famiglie che hanno potuto vantare per secoli condizione, attributo e qualità nobiliare. Secondo un’autorevole scuola di pensiero, avvalorata dal parere di studiosi della materia, è sicuramente più equo considerare la legittima validità morale e storica dello “status nobiliare”, testimoniata esclusivamente dalle singole attestazioni e prove documentarie poggianti sulla legislazione nobiliare in vigore nel momento, anche remoto, in cui ebbe origine la nobilitazione.
Di fatto, oggi in Italia si può affermare che questo sia il criterio di gran lunga più rispettoso della tradizione storico-nobiliare di una casata, quindi ne consegue che la certezza dell’acquisizione dello “status” e del progressivo sviluppo della distinzione familiare vada ricercata all’interno di ben delimitate coordinate di luogo e di tempo, sostenuta dalla legislazione e alle usanze nobiliari all’epoca in vigore, secondo il principio giuridico affermato dalla massima “tempus regit actum” ovvero ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento della sua entrata in vigore , V. fidecommesso papale del titolo di Duca .
* Ho avuto la sventura di frequentare per mesi tra gli uffici semideserti, gli impiegati deputati all'aggiunta o cambio di cognome della Prefettura di una grande città, francamente non ho mai visto funzionari con berretto frigio e testi del "Dizionario dei Predicati nobiliari del de Divitis" o simili sulla scrivania , pronti a bacchettare il postulante .
Ovviamente il cognome aggiunto non deve essere fonte di equivoci con personaggi celebri della zona di residenza.
Di Fiano, De Fiano o Fiano sono cognomi esistenti e diffusi , nulla osta a considerarli cognomi in tutto e per tutto aggiungibili ad un cognome , come Di Roma , Di Rimini, Di Genova , Di Venezia , Di Milano. ( il maiuscolo è di una particella davanti ad un cognome è sempre grammaticamente errato , accettabili solo negli elenchi anagrafici.
Sono in grado di postare recentissimo documento ufficiale con "de " minuscolo inviato dal MAE ):

L'aggiunta di un cognome può essere autorizzata come semplice completezza nell'indicare l'origine di un avo nei confronti el quale il postulante risulta particolarmente devoto e ammirato, oppure per memorie meno importanti.
Comunque , come già accennato rimane poi il TAR quale ultima arma, anche se personalmente sono molto allergico a questa istituzione.



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