Alessio Bruno Bedini ha scritto:Per quanto riguarda il diritto come la mettereste per i discendenti di famiglie nobili che oggi scoprono, attraverso l'esame del DNA, di non essere discendenti di chi credevano?
Hanno ancora diritti? Il loro diritto si basa sui documenti o sul sangue?
Esprimo il mio parere di giurista, per quel che vale
Lasciando sullo sfondo i "diritti" dei nobili oggi, di cui si è tanto discusso sopra e in merito ai quali mi limito a leggere le opinioni di persone più esperte, direi che la prima cosa è identificare la legge applicabile. La legge italiana vigente o, eventualmente vista la particolarità della materia, il diritto canonico?
In entrambi i casi (di diritto canonico sono meno ferrato) direi che valgono le risultanze documentali, e questo per ogni tipo di diritto: ereditari, personali, morali (esempio lampante: il figlio naturale non eredità nulla se non è riconosciuto tale o dal genitore o a mezzo di una sentenza, a discapito di qualsiasi esame di DNA). Ove si vogliano far valere le risultanze di esami del DNA, gli interessati dovranno proporre giudizi di disconoscimento di paternità, di riconoscimento di filiazione naturale, di legittimazione etc. a seconda dei casi, conformemente al Codice civile (o, eventualmente, al Codex Juris Canonici). A livello pratico, tuttavia, ove lo "scambio" di cognome sia avvenuto qualche generazione fa temo sia assai arduo ottenere modifiche allo stato civile per persone defunte da mezzo secolo o più...
Forse ho un po' semplificato per non cadere in tecnicismi..