Anche qua ironmax sbaglia ed interpreta pro domo sua le disposizioni del regolamento per la disciplina delle uniformi emanato dallo SMD.
all'art. 58 di detto atto normativo leggiamo:
Evidenzio in
rosso le parole importanti
Le decorazioni rilasciate dalla Croce Rossa Italiana e dal Sovrano Militare ordine di Malta non necessitano di autorizzazione.
.
all'art. 51 possiamo leggere
Sono decorazioni quelle aventi forma di insegna metallica appesa a nastro ovvero di placca o di fascia destinate ad indicare la concessione di onorificenze cavalleresche (in forza delle quali l'insignito diviene membro di una particolare associazione cavalleresca) di ricompense al valore o al merito, di distinzioni onorifiche.
Di sicuro le benemerenze di cui all'art. 13 del regolamento delle onorificenze della CRI non sono né ordini cavallereschi, né ricompense al valore o al merito (anche perché esistono specifiche ricompense al merito - art. 2 del regolamento CRI - e quindi la posizione è già occupata)
Non resta che vedere se le ricompense di cui all'art. 13 siano riconducibili nella categoria delle distinzioni onorifiche di cui all'art. 51 del reg. disc. uniformi SMD.
A tal uopo occorre specificare che sui vari regolamenti e nelle varie guide non viene né normata né abbozzata una definizione di distinzione onorifica, ma si procede ad una elencazione di quelle che sono le distinzioni onorifiche. In tali elenchi la benemerenza di cui all'art. 13 del regolamento onorificenze CRI non è censita.
La soluzione della questione risiede nella circolare M_D GMIL III 10 3 0329481 del 17 luglio 2009 che stabilisce i criteri oggettivi e i criteri sostanziali perché una decorazione non nazionale possa essere oggetto di autorizzazione a fregiarsi (espressa - ossia a seguito di provvedimento esplicito o tacita che sia ossia per la quale non serve alcun provvedimento esplicito di autorizzazione).
Tali criteri sono
1) devono essere ufficialmente adottate dalla nazione che le ha rilasciate (e non da singoli enti, società, reparti, organismi della nazione);
2) devono costituire sia motivo di orgoglio per chi le indossa sia lustro per la Forza armata di appartenenza;
3) devono essere conferite per particolari servizi resi, per comportamenti degni di lode tali da divenire esempio da emulare per gli altri militari e, pertanto, non possono essere riconducibili alla mera partecipazione ad attività, missioni, operazioni ecc.
Relativamente al punto 1) ossia l'adozione ufficiale da parte della nazione che le ha rilasciate. Tra le varie onorificenze CRI le uniche che soddisfano questo requisito sono solo le decorazioni al merito (Gran Croce, medaglie d'oro, argento e bronzo, ed il diploma) e la croce d'anzianità, poiché vennero istituite in periodo monarchico con Regio Decreto. Non soddisfano invece tale requisito le altre decorazioni CRI ossia le medaglie di Benemerenza, le altre medaglie commemorative e l'ultima Croce Commemorativa. (Ricordo che l'atto di approvazione deve essere adottato dalla nazione e non da singoli enti, società, reparti o organismi vari, quindi devono provenire dall'ente che agisce in forza di poteri sovrani che al tempo della monarchia, per quanto riguarda i segni d'onore, era il Re ed oggi è il Parlamento attraverso lo strumento della Legge o degli altri atti avente tale forza).
Relativamente al punto 3) - lascio la trattazione del punto 2 alla fine - le decorazioni devono essere conferite per
particolari servizi resi ovvero per
comportamenti degni di lode tali da divenire esempio da emulare per gli altri militari (comportamenti di ordine positivo ossia ciò che deve necessariamente essere fatto per poter essere autorizzati all'uso del segno d'onore) e
non possono essere riconducibili a mera partecipazione ad attività, missioni, operazioni ecc.
Leggiamo quali sono i criteri di conferimento delle benemerenze di cui all'art. 13 del regolamento CRI, che troviamo elencati nell'art. 12 dello stesso. Questi sono:
per quanto riguarda il personale dell'associazione:
per il costante e lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri e/o per elevato rendimento in servizio, nel lavoro quotidiano, nell'assolvimento dei compiti, delle mansioni e degli obiettivi affidati, che abbia dimostrato non comune solerzia, impegno ed abbia improntato a particolare efficienza i comportamenti propri e dei collaboratori;
per quanto riguarda i terzi estranei all'associazione:
1) che in maniera diversa sovvengano al soddisfacimento delle necessità della Croce Rossa Italiana attraverso lo svolgimento di attività, servizi, prestazioni di collaborazione o lasciti, donazioni, oblazioni e sovvenzioni;
2) che tramite la promozione degli ideali abbiano contribuito ad accrescere o sviluppare determinati rami dell’attività dell’Associazione stessa.
Orbene emerge
ictu oculi che nessuno dei tre requisiti esposti (uno per gli interni alla CRI e due per gli estranei alla CRI) corrisponda a quanto indicato nel punto 3 della circolare dello SMD perché tutti riconducibili alla mera partecipazione ad attività missioni e via dicendo, visto che i requisiti dei particolari sevizi resi e dei comportamenti degni di lode, che siano (questo requisito coinvolge entrami i requisiti non solo l'ultimo) ingeneranti spirito di emulazione rientrano tra i requisiti di conferimento delle decorazioni al merito di cui all'art. 2 dello regolamento CRI.
Relativamente al punto 2) ossia il fatto che i segni debbano costituire motivo d'orgoglio sia per chi li indossa sia per la forza armata di appartenenza presuppone che le condotte poste in essere godano di quei requisiti di straordinarietà ed eccezionalità (un comportamento ordinario non è sicuramente motivo di orgoglio né per l'uno né per l'altra e rischierebbe di trasformarsi in un elogio della mediocrità ossia l'esatto opposto del fine ultimo di una decorazione) della condotta e quindi riconducibili esclusivamente ai segni disciplinati dall'art. 2 del Regolamento CRI in forza di quanto statuito dall'ultimo comma dello stesso.
Le benemerenze di cui all'art. 13 del regolamento CRI non soddisfano nessuno dei requisiti richiesti dalla normativa esplicativa emanata dallo SMD che invece, per far si che un segno d'onore possa essere autorizzato all'uso, devono sussistere tutti.
Questi i motivi (e la circolare sul punto è chiarissima visto che espressamente nel suo allegato "B" esclude i segni di cui all'art. 13 del regolamento CRI - così come la croce commemorativa CRI - ) per cui la medaglia di benemerenza cri non può essere autorizzata all'uso.