da aristarco » mercoledì 17 ottobre 2012, 11:52
Ho voluto ordinare alcuni appunti (la stesura è ancora del tutto provvisoria e, come prevedibile, suscettibile di aggiunte e ripensamenti), perché mi è parso opportuno fornire qualche punto fermo su un argomento della storia melitense, che suscita molto interesse ma sul quale non sempre si è parlato con doverosa chiarezza.
Rileggendo attentamente gli Statuti (almeno nella forma assunta nel 1583, sotto il gran magistero di fra – poi card. – Hugues Loubenx de Verdalle), il Codice di Rohan (1782), alcune bolle pontificie e le varie Ordinazioni Capitolari si può tentare di definire con soddisfacente precisione il profilo della figura del donato.
Per la verità, una definizione molto dettagliata e felice della figura del donato fu offerta da Paolo Antonio Paoli nella sua opera Dell’origine ed istituto del Sacro Militar Ordine di S. Giovanni Battista, Roma 1781: quivi (cap. XV § 11) i donati vengono qualificati ora fratelli oblati, ora fratelli di devozione o fratelli di aggregazione, che si riputavano come tanti esterni soccorsi che riceveva la Sacra Milizia per esercitare più facilmente il suo istituto, e che sebben divisi dal corpo regolare influivano ben di molto ne’ suoi avanzamenti e nelle sue glorie.
Il Paoli, in tal modo distinguendoli dai religiosi, li descrive come esterni, di professione secolari ed impegnati nei doveri matrimoniali, facendone risalire l’istituzione al beato Gerardo, giacché ne veniamo assicurati dalla lettera di Raimondo (il beato Raimondo du Puy, successore del beato Fondatore), che essendo stata distesa immediatamente dopo la morte di Gerardo non potea parlare che d’un costume sotto il medesimo Gerardo introdotto e praticato. A detta del Paoli confluivano nella classe dei donati due categorie di benemeriti della Sacra Religione: benestanti, per lo più di nobili natali, in grado di elargire cospicue donazioni, sotto forma di denaro o di beni immobili, una tantum o sotto forma di tassa annuale, e uomini di condizioni modeste ma segnalati per pietà e zelo cristiano, che nell’impossibilità di effettuare copiose elargizioni servivano gratis o in determinate condizioni, finanche nelle azioni militari.
Passerei ora a trattare più diffusamente dei donati, seguendo gli Statuti nella numerazione introdotta dal Codice di Rohan (che non collima perfettamente con edizioni anteriori), premettendo che nelle fonti melitensi fratres (che traduciamo in fratelli) è sinonimo di religiosi o cavalieri professi.
Si osserva un ridimensionamento dei privilegi e delle prerogative dei donati nel corso del tempo.
- titolo I capitolo 11
il gran maestro fra Jean de Lastic (1437-1454) stabilisce che come i fratelli, non di meno i donati (o confratelli), che sono ascritti al servizio dell’Ordine, devono obbedire ai loro superiori, servendo gli alberghi nei quali sono stati ricevuti, obbedendo in tutto ciò che è lecito ed onesto ai balivi di detti alberghi o ai loro vicari, prevedendo, in caso di insubordinazione, che non sia determinata da causa accertata come legittima dal Gran Maestro e dal Consiglio, la perdita della soldea (un appannaggio previsto per l’acquisto e mantenimento delle vesti ed il soddisfacimento di altri bisogni) e della tavola (né più né meno che gli alimenti), privilegi di cui godono tutti i fratelli, sia pur in modo diverso ed in funzione della categoria in cui si è ricevuti nella Sacra Religione e della dignità eventualmente ricoperta. Questi ultimi privilegi, quando fu promulgato il Codice di Rohan, erano ormai caduti in desuetudine da molto tempo, esattamente come le pensioni che erano in rado di percepire come da Ord. XXXV Commende. Il Codice di Rohan, in aggiunta a quanto già statuito dal gran maestro de Lastic e a sua parziale riforma, prescrive che nelle cause sia civili, sia penali, esattamente come i fratelli, anche i donati sono soggetti al foro della Sacra Religione e puniti con le stesse pene dei religiosi (Ord. 2 Regola), condizione questa confermata dalla bolla Qua et circumspecta emanata da Clemente VIII il 18 dicembre 1595, ove si ribadisce l’esenzione tanto dei religiosi quanto dei donati sia dal foro ecclesiastico, sia dal foro secolare.
Quali, invece, fossero i privilegi spettanti ai donati, nella stessa misura dei religiosi, si evince dalla bolla Circumspecta Romani Pontificis emanata da Pio IV il primo giugno 1560 (il contenuto di questa bolla è successivamente ribadito e confermato dalla bolla Quanta christianae reipublicae promulgata da Gregorio XI il 30 aprile 1591): donati, vassalli, servitori, coloni e altri soggetti della Sacra Religione, esattamente come i fratelli religiosi, sono esenti da a) decime, b) quarte, c) porzioni canoniche, d) tributi pro iucundo adventu, e) sussidi caritativi e f) altre corresponsioni.
- titolo II capitolo 13
il gran maestro Jean de la Cassière (il vescovo, 1572-1581) aveva già stabilito in scudi 50 d’oro la tassa di passaggio per i donati o confratelli da pagarsi al Comun Tesoro: in assenza di questo pagamento, i donati non si intendevano come ricevuti. La tassa di passaggio è di 100 scudi d’oro secondo Ord. LXVIII Tesoro e 33 doppie di Spagna su disposizione del gran maestro fra Emmanuel de Rohan-Polduc (1775-1797)
- titolo II capitolo 43
da disposizioni promulgate dal gran maestro fra Juan de Homedes y Coscon (1536-1553) apprendiamo che i donati o confratelli potevano essere ricevuti nella Sacra Religione solo su ordine o commissione del Gran Maestro, prevedendo come sanzione a chiunque avesse violato questa norma la privazione dell’abito (per i fratelli riceventi) ovvero l’annullamento della ricezione (per i confratelli ricevuti).
- titolo II capitolo 44
il gran maestro fra Jean de la Valette (1557-1568), nel ribadire che la ricezione dei donati o confratelli avviene solo su ordine o commissione del Gran Maestro (ad eccezione dei casi speciali della Confraternità dei Santi Giovanni e Giorgio di Saragozza e della Commenda di Modica, come da Ord. LXVIII Tesoro e Ord. LXXXVI Ricevimento: al Commendatore di Modica spetta, per antichissima consuetudine, l’ammissione di donati senza licenza del Gran Magistero, i cosiddetti martelletti, in numero di quattordici secondo la XLIII ordinazione – sezione Ricevimenti del Capitolo del 1612), stabilisce i requisiti richiesti per essere accolti nella Sacra Religione in seno alla congregazione dei donati o confratelli: un secolare di qualunque grado o condizione deve provare di essere ben nato, di non professare la religione israelitica o islamica, di vivere in modo ineccepibile, di non esercitare arti vili o meccaniche e di aver donato alla Sacra Religione parte dei propri beni. Questi stessi requisiti, nonché le modalità di prova del loro effettivo possesso, si osservano anche negli anzidetti casi in cui la ricezione dei donati può avvenire anche in assenza di ordine o commissione gran magistrale.
- titolo II capitolo 45
si descrive il rituale di ricezione dei donati o confratelli nella Sacra Religione, definendo tale rito di natura consuetudinaria. La lettura del giuramento prescritto offre utili informazioni per capire quali fossero le prerogative della cosiddetta “congregazione dei donati o confratelli”. Il candidato ad essere ricevuto nella Sacra Religione come donato o confratello deve comparire dinanzi al fratello (il commissario deputato), che lo riceve e, una volta inginocchiatosi, porre la mano sul messale sorretto dal fratello ricevente e promettere solennemente di 1) esercitare la carità, 2) amare il Gran Maestro, i fratelli e l’Ordine, 3) difendere il Gran Maestro, i fratelli e l’Ordine, nonché i suoi beni, sia agendo direttamente, sia – se impossibilitato – fornendo tutte le notizie in suo possesso utili ad allontanare qualsivoglia pericolo gravi sulla Sacra Religione, 4) di non aver emesso professione in altra religione e 5) di elargire donazioni all’Ordine ogni anno in occasione della festa della Natività di San Giovanni Battista, aggiungendo la richiesta di essere sepolto nel cimitero dell’Ordine. Il fratello ricevente prende atto di tali promesse e garantisce al donato e ai suoi avi il privilegio di usufruire di tutte le preghiere di suffragio, offici, benefici, messe e opere di iniziativa della Sacra Religione. Segue il bacio di pace da parte del fratello ricevente e di tutti gli altri fratelli presenti, unitamente all’annotazione del donato di nuova ammissione nel libro della Confraternità, insieme alle promesse solennemente rese.
- titolo II capitolo 44 e 46
il gran maestro fra Claude de la Sengle (1553-1557) (ri)codifica l’abito da usarsi “palesemente” per i donati o confratelli: nella parte sinistra della veste una croce ottagona privata del braccio superiore. Chi, pur donato, non si atterrà a questa prescrizione, perderà tutti i privilegi a lui spettanti. Secondo Ord. LXVIII Tesoro questa croce non deve eccedere in dimensioni due e un terzo di palmo siciliano e nessun donato può indossare la crocetta d’oro, pena la possibilità di esserne spogliato da chiunque nella Sacra Religione si avveda di questo abuso.
- titolo III capitoli 11 e 12
stante la consuetudine di cavalieri e serventi di accostarsi all’Eucarestia almeno tre volte l’anno (Natale, Pasqua e Pentecoste), il gran maestro Jean de la Cassière (il vescovo, 1572-1581) estende tale obbligo – espressamente anche per i donati - alla festa della Natività di San Giovanni Battista. Con decreto del Consiglio di Stato dell’11.IV.1676 l’obbligo viene esteso anche alla festa dell’Immacolata Concezione (a seguito di un voto fatto dalla Sacra Religione alla Beata Vergine in occasione dell’epidemia di peste che in quello stesso anno flagellò l’isola di Malta).
- titolo XI capitolo 1
il gran maestro fra Guillaume de Villaret (1296-1305) dispone che i donati debbano confessarsi al Priore della Chiesa o ad altri cappellani da questi delegati, esattamente come tutti gli altri fratelli.
- titolo XIV capitolo 65 dell’edizione degli Statuti anteriore alla Promulgazione del Codice di Rohan
il gran maestro fra Dieudonné de Gozon (1346-1353) prescrive che ogni commenda sia amministrata da un fratello della Sacra Religione, proibendo espressamente che tali funzioni possano essere affidate ad un secolare: anche in casi eccezionali, affinché non si venga meno a questa prescrizione, egli prevede la possibilità che una commenda possa essere retta da un donato, purché coadiuvato da un fratello. E’ evidente che questa prerogativa dei donati risulta già abrogata al tempo in cui il Codice de Rohan fu promulgato.
- titolo XIV capitolo 51 dell’edizione degli Statuti anteriore alla Promulgazione del Codice di Rohan
il gran maestro fra Jacques de Milly (1454-1461), per scongiurare il rischio di frodi e di inganni, consente a Maestri, Priori, Castellani di Imposta e Capitoli Provinciali di confermare – col comune suggello del Priorato - la possessione di membri (dignità e beni o porzioni di beni smembrati già appartenenti a priorati, baliaggi e commende) o di case (concesse a tempo o a vita da commendatori) anche a donati, che possono quindi assumere la qualità di membristi, previa loro comparizione (anche per procura) dinanzi al Priore e al Capitolo, per giurare solennemente che tale concessione avviene senza frode o inganno. E’ evidente che questa prerogativa dei donati risulta già abrogata al tempo in cui il Codice de Rohan fu promulgato (come, peraltro, lo stesso si può affermare a riguardo dei membri stessi alla luce dell’Ord. XXXI Commende) ma era ancora in vigore alla fine del XVI secolo: infatti, nella bolla Pastoris aeterni vices emanata da Clemente VIII il 27 giugno 1592, si conferma ai donati (o confratelli) l’estensione del privilegio di poter unire o smembrare beni, dignità e benefici di priorati, balivati e commende.
- titolo XVIII capitolo 9
il gran maestro fra Raymond Bérenger (1365-1374) determina che fratelli e donati, pena la perdita dell’abito, non ricevano, accettino o acquistino da alcun secolare bene su cui gravino liti: se a contravvenire a tale prescrizione sarà un donato, oltre alla perdita dell’abito, questi sarà privato della compagnia degli altri fratelli e confratelli e trattenuto in carcere (un evidente inasprimento della pena rispetto ai fratres). Il Codice di Rohan prevede, in aggiunta, severe sanzioni per i donati anche in caso di gioco d’azzardo e di bestemmia o imprecazione.
- ord. 87 Ricevimento, ord. 69 Tesoro
I donati non godono dei privilegi loro ascritti in pregiudizio della religione: questa norma manca nel Codice di Rohan ma non risulta abrogata da alcuna previa decisione del Capitolo Generale o di un Gran Maestro.
Questi erano i donati fino alla promulgazione del Codice di Rohan…