Egregi,
volevo sottoporvi una questione relativa al valore probatorio degli estratti degli atti di battesimo, matrimonio e morte. La questione è la seguente: per le mie ricerche ho il bisogno di consultare un archivio parrocchiale specifico, che in realtà ho già consultato, ma di cui non ho avuto modo di fotografare-fotocopiare gli atti a causa della continua opposizione del parroco (che, per giunta, neanche di fronte al permesso della Curia vuole cedere, dicendo che non ha personale a disposizione per "controllare" le mie consultazioni, e quindi spostando il problema dal non volere fotocopie-fotografie al non avere la possibilità di farmi consultare l'archivio).
Ebbene, ho da poco appreso che su internet alcune diocesi pubblicano i moduli da far compilare e firmare-timbrare dai rispettivi parroci (es. qui
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.i ... agina=8720 ). Tutto molto bello, anche perchè in tal caso il parroco accetterebbe, visto che non danneggerei i documenti e altre cose di questo tipo. Si tratta solo di leggere, ricopiare i nomi, dichiarare che è conforme all'originale. Ma la domanda è: posto che non c'è una RIPRODUZIONE del documento, ma solo la trascrizione di informazioni ivi contenute, sottoscritta dal Parroco, che valore può avere, in generale (intendo nei più disparati ambiti, ovvero al fine di pubblicare una tesi, un saggio, ai fini di un processo nobiliare per un ordine cavalleresco, ai fini dell'ascrizione della famiglia al CNI, ai fini ereditari in un processo civile, qualsiasi cosa insomma)?
Grazie!