Valore della certificazione

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Valore della certificazione

Messaggioda M.Brivio » mercoledì 11 aprile 2012, 19:05

Egregi,
volevo sottoporvi una questione relativa al valore probatorio degli estratti degli atti di battesimo, matrimonio e morte. La questione è la seguente: per le mie ricerche ho il bisogno di consultare un archivio parrocchiale specifico, che in realtà ho già consultato, ma di cui non ho avuto modo di fotografare-fotocopiare gli atti a causa della continua opposizione del parroco (che, per giunta, neanche di fronte al permesso della Curia vuole cedere, dicendo che non ha personale a disposizione per "controllare" le mie consultazioni, e quindi spostando il problema dal non volere fotocopie-fotografie al non avere la possibilità di farmi consultare l'archivio).
Ebbene, ho da poco appreso che su internet alcune diocesi pubblicano i moduli da far compilare e firmare-timbrare dai rispettivi parroci (es. qui http://www.webdiocesi.chiesacattolica.i ... agina=8720 ). Tutto molto bello, anche perchè in tal caso il parroco accetterebbe, visto che non danneggerei i documenti e altre cose di questo tipo. Si tratta solo di leggere, ricopiare i nomi, dichiarare che è conforme all'originale. Ma la domanda è: posto che non c'è una RIPRODUZIONE del documento, ma solo la trascrizione di informazioni ivi contenute, sottoscritta dal Parroco, che valore può avere, in generale (intendo nei più disparati ambiti, ovvero al fine di pubblicare una tesi, un saggio, ai fini di un processo nobiliare per un ordine cavalleresco, ai fini dell'ascrizione della famiglia al CNI, ai fini ereditari in un processo civile, qualsiasi cosa insomma)?

Grazie!
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Re: Valore della certificazione

Messaggioda Luca Bracco » mercoledì 11 aprile 2012, 20:37

Perché quando va in comune per fare l'atto di nascita le danno l'originale o la fotocopia? Non una stampa al computer degli atti?
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Re: Valore della certificazione

Messaggioda M.Brivio » mercoledì 11 aprile 2012, 21:01

Luca Bracco ha scritto:Perché quando va in comune per fare l'atto di nascita le danno l'originale o la fotocopia? Non una stampa al computer degli atti?


Mi è capitato di ricevere sia una fotocopia che una stampa dell'atto. Ma in quel caso l'ufficiale dell'anagrafe ha anche determinati poteri giuridici derivanti dal suo ruolo; un parroco, per lo stato italiano, non ha proprio lo stesso peso di un ufficio anagrafe, o mi sbaglio?
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Re: Valore della certificazione

Messaggioda GENS VALERIA » mercoledì 11 aprile 2012, 21:30

Beh.... il parroco è il responsabile dell'archivio parrocchiale il quale, in mancanza di atti di stato civile , in qualche modo li sostituisce ( nella repubbliche napoleoniche essi erano in tutto e per tutto ufficiali di stato civile ) la soluzione migliore sarebbe quindi la fotocopia o la fotografia recante la dichiarazione di conformità timbrata e firmata dal parroco .
In mancanza di altro una dichiarazione di battesimo , marimonio, morte con la data dell'evento e generalità del soggeto dell'atto, timbro della parrocchia e firma , potrebbe essere un'alternativa in ambito privato " ai fini di un processo nobiliare per un ordine cavalleresco, ai fini dell'ascrizione della famiglia al CNI " non saprei quanto possa valere in ambito processuale è il magistrato che dovrebbe valutare il documento probatorio.

Se non fosse così la documentazione genealogica dovrebbe giocoforza terminale con il 1861 ( addirittura oltre, in altre zone d'Italia ).

In ambito di Stato civile occorre richiedere sempre la copia fotostatica di atto originale .
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Re: Valore della certificazione

Messaggioda antonio33 » mercoledì 11 aprile 2012, 23:59

Vorrei intervenire non per difendere l'ostinazione di alcuni parroci nel negare l'accesso, ma per giustificarla almeno in parte. Proprio in occasione delle recenti festività un parroco mi ha confidato che gli è sparito un registro. Sperava che io ne avessi copia. Purtroppo ho copia solo delle parti per me interessanti. Sembra che si sappia chi sarebbe il "ladro", che avrebbe dovuto solo consultarlo. Il parroco è assai mortificato ed abbiamo convenuto che non si dovrebbero mai abbandonare certi documenti nelle mani degli sconosciuti. Aggiungerei pur se raccomandati. Insomma, valutate che non tutti si comportano sempre come si deve e che i danni causati sono irreparabili. Ad esempio, adesso non solo non potrei più sapere chi sono alcuni miei avi o parenti vari, ma, se non avessi opportunamente fatto copia, non esisterebbero più le prove. Per questi motivi riterrei giustificata la presenza di un sorvegliante per la consultazione.
Saluto tutti. Antonio
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Re: Valore della certificazione

Messaggioda Luca Bracco » giovedì 12 aprile 2012, 0:59

M.Brivio ha scritto:Mi è capitato di ricevere sia una fotocopia che una stampa dell'atto. Ma in quel caso l'ufficiale dell'anagrafe ha anche determinati poteri giuridici derivanti dal suo ruolo; un parroco, per lo stato italiano, non ha proprio lo stesso peso di un ufficio anagrafe, o mi sbaglio?


Beh non è proprio cosi.
Il parroco quando celebra un matrimonio è un ufficiale di stato civile e, in mancanza degli atti "civili" quelli religiosi valgono in sostituzione.

Io in 30 anni di servizio parrocchiale non ho mai visto fare la fotocopia del certificato ma sempre e solo estrarne un certificato scritto al momento dal parroco o da chi per lui.

Ci sono atti peraltro riservati (vedasi le adozioni) che il rilascio di certificato tutelano e la fotografia/fotocopia no.
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Re: Valore della certificazione

Messaggioda GENS VALERIA » giovedì 12 aprile 2012, 16:26

Immagine

Certificazione dell'atto di battesimo del mio trisavo Alessandro rilasciata sul retro della fotocopia .

Esempio di corretta certificazione di atto parrocchiale .
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Re: Valore della certificazione

Messaggioda Qohelet » venerdì 13 aprile 2012, 10:38

Approfitto della vostra competenza per cavarmi una curiosità. Ai fini dei processi di accertamento genealogici degli ordini cavallereschi (SMOM e Costantiniano, segnatamente), sono sufficienti i "Certificati di battesimo" e "Certificati di matrimonio canonico", ossia l' estratto completo con le generalità, luogo e data del battesimo e matrimonio, genitori del catecumeno e padrini, ovviamente timbrati e firmati dal parroco, oppure sono richieste le copie fotografiche o anastatiche degli originali? Mi pare di aver capito, leggendo il massimario SMOM, che un certificato di battesimo redatto, timbrato e firmato dal parroco e vistato per autentica della firma dalla Diocesi di competenza sostituisca in toto la copia anastatica o fotografica dell' originale, spesso difficilmente ottenibile specie per documenti molto antichi che il sacerdote ha poco piacere che vengano maneggiati da terzi. Sbaglio oppure è così? A presto!

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Re: Valore della certificazione

Messaggioda GENS VALERIA » venerdì 13 aprile 2012, 11:09

Semplici certificati di atti sacramentali, firmati e timbrati dai parroci su carta intestata delle parrocchie per lo SMOC ,
penso sia così anche per lo SMOM.
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Re: Valore della certificazione

Messaggioda E.deFranciscisdiCasanova » domenica 15 aprile 2012, 23:05

In effetti la regola generale che applicano sia il SMOM che il Costantiniano è ammettere copie degli atti prodotti dal candidato purche rilasciate con valore "legale" secondo le regole appartenenti ai diversi enti ed archivi da cui provengono. Pertanto nel caso degli atti parrocchiali (indipendentemente che si tratti di copie integrali, estratti, fotografie ecc) questi per avere valore "legale" al di fuori della Diocesi di provenienza devono sempre avere apposta oltre alla firma del Parroco, l'autentica di tale firma apposta a cura del Cancelliere della Diocesi. Ma cio vale anche per un matrimonio celebrato in una diocesi diversa da quella di residenza degli sposi, non è unaa specialità richiesta dai processi di ammissione.
Per gli atti degli archivi di Stato, servono le copie legali, e non quelle uso studio, ecc. Dalle biblioteche si chiede il rilascio delle fotocopie con autentica, ecc
Per gli diplomi di laurea, atti di nomina ed altri incarichi rilasciati da enti pubblici, prima della semplificaizone amministrativa si poteva chiedere al Comune l'autentica di copia, portando l'originale. L'autentica notarile va limitata solo su atti privati non esistenti presso archivi o biblioteche pubbliche, cui invece andrebbe richiesta la produzione di copia autentica.
Emiddio de Franciscis di Casanova
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