Franz Joseph von Trotta ha scritto:Resto perplesso nelle argomentazioni di Cassinelli - ma ne capisco i motivi - come si mettano in soffitta le mai abrogate bolle pontifice come "roba vecchia" che definiscono chiaramente la questione del Gran magistero come cosa estranea alla Real casa delle Due Sicilie, ammettendo invece delle opinabilissime, succinte e imprecise (tre righe di testo

) conclusioni da parte di autori ottocenteschi che costituirebbero, queste si, la "dottrina del tempo"

. Ohibo'.
Si sorvola (naturalmente

) sull'interessata mutazione degli statuti attuata negli anni '70 di cui non si comprende la ragione se questa pretesa unità del Capo della casa e del Gran Maestro fosse stata esistente come si sostiene con convinzione. Ripeto: perchè normare negli anni '70 una situazione se questa era GIA' normata, acclarata ed in essere? La realtà, ovviamente, è perchè nelle fonti giuridiche Costantiniane o Duo-siciliane non vi è traccia precedente di questa pretesa "unità" tra Gran maestro e Capo della Casa.
Se al tutto aggiungiamo l'assoluta incostistenza giuridica del cosidetto "atto di Cannes" invalido secondo il diritto francese e italiano dell'epoca oltreché di quello precedente Duo-siciliano direi davvero che lo stridore delle unghie sui vetri è coperto solo dalle note ragioni di opportunità, pragmatismo interessato e disinformazione testé evidenziate da Fabio Gig.
Un saluto cordiale

F.
Finalmente posso dedicare qualche minuto in più a controbattere alle cordialissime ma soprattutto disinteressate

battute dell'amico F. interessato solo a sottolineare la
verdad histórica
Ma...
¿Qué es la verdad histórica? ¿Existe? ¿Es absoluta e inmutable?
Veniamo al punto relativo alla presunta mutazione degli statuti... che è avvenuta sì, ma ad opera di
entrambi i Gran Maestri.
Statuti costantiniani del 1920 (Ordine ancora unito), da me pubblicati integralmente proprio su questo forum: si afferma che "supremo reggitore dell'Ordine è il Gran Maestro, con tutti quei diritti che si rilevano dagli Statuti e dalle Bolle dei Romani Pontefici". Si fa riferimento alle Bolle e agli Statuti per definire i
diritti del Gran Maestro, e solo quelli.

Statuti del 1988 (Spagna) - si sottolinea il fatto che "la dignità di Gran Maestro si trasmette per successione di primogenitura". Se alcune bolle papali "definiscono chiaramente la questione del Gran magistero"

che bisogno c'era di specificare ulterormente la cosa negli Statuti?

Statuti del 2002 (Francia): si evidenzia che "la dignità di Gran Maestro è legata alla qualità di Capo della Reale Casa di Borbone delle Due Sicile". Nulla da eccepire, visto che l'Ordine, da quando è passato alla Casa di Borbone delle Due Sicilie, è stato da sempre legato alla Corona e quindi al Capo della Casa.

cassinelli ha scritto:Fabio Gig ha scritto:avendo B modificato unilateralmente la norma che indica la successione al Gran Magistero, attribuendo tale Ufficio al Capo della Real Casa
In realtà la cosa è un po' più antica...
(L. Cibrario, Descrizione storica degli Ordini Cavallereschi, Torino, 1846, p.174)
(R. Ruo, Saggio storico degli Ordini Cavallereschi, Napoli, 1832, p.37)
E veniamo all'Atto di Cannes.
Si continua a sottolineare la nullità dei patti successori. Siamo così sicuri che diritto dinastico e diritto privato convergano su tale teoria?
Ammettiamo di sì... quindi Carlo Tancredi di Borbone-Due Sicilie avrebbe sottoscritto un patto pur essendo al corrente della sua nullità? Quale orrenda truffa potrebbe aver mai architettato. Non posso crederlo...
Oppure... Carlo Tancredi di Borbone-Due Sicilie è stato vittima di un raggiro... quindi era sostanzialmente un
minus habens... non mi pare, a giudicare dall'aspetto e dalla qualità delle azioni da lui compiute...
Ma allora... Carlo Tancredi di Borbone-Due Sicilie ha semplicemente agito da
Principe, seguendo l'onore e le consuetudini della sua augusta Famiglia.
Meno
nobili sono state le azioni di coloro i quali hanno "contestato" questi Accordi... posseggo diverse, vibrate, lettere di protesta ad opera di membri della Famiglia Borbone delle Due Sicile per tale atto, che definire
piratesco è poco...
Ne pubblico una...

ed eccone la trascrizione:
Dichiarazione
I Principi Reali di Borbone delle Due Sicilie: Don Gabriele, Don Antonio, Don Giovanni, Don Casimiro, Don Ferdinando, Duca di Calabria; le Reali Principesse Donna Maria Giuseppa, Donna Urraca, Donna Maria del Carmen
riuniti in Napoli, di persona e per delega, con la presente formale dichiarazione intendono:
- rinnovare a Sua Altezza Reale il Principe Ranieri Maria di Borbone, Duca di Castro, legittimo Capo della Reale Casa e Famiglia di Borbone delle Due Sicilie, i Loro sentimenti di profonda fedeltà ed obbedienza, dovuti alla Sua Autorità, in perfetta aderenza alle Leggi ed alle Consuetudini vigenti della Reale Casa e Famiglia di Borbone delle Due Sicilie;
- protestare, nella Loro qualità di (…) componenti della Reale Casa di Borbone delle Due Sicilie, contro le pretestuose ed inqualificabili intromissioni di Sua Altezza Reale Don Juan de Borbòn y Battenberg, Conte di Barcellona, Capo della Reale Casa di Borbone-Spagna, in questioni di esclusiva pertinenza della Reale Casa di Borbone delle Due Sicilie;
- respingere, ancora una volta, la assurda pretesa avanzata da Sua Altezza Reale Don Alfonso di Borbòn Y Borbòn, Infante di Spagna, in dispregio dei Patti e degli Accordi Solenni, sottoscritti da Sua Maestà la Regina Reggente Maria Cristina di Spagna, e da Sua Altezza Reale Don Alfonso di Borbone, Conte di Caserta, Capo della Reale Casa e Famiglia di Borbone delle Due Sicilie, di venerata memoria, (…) Atti Ufficiali del Regno di Spagna, tuttora validi, di considerarsi Membro della (…) Reale Casa delle Due Sicilie;
- riaffermare la loro ferma volontà di osservare scrupolosamente le Leggi, le consuetudini, i Patti, le (…), la (…), sempre (…) e scrupolosamente osservate dai Loro Predecessori Defunti, ivi inclusi il Loro Compianto Fratello, Sua Altezza Reale Don Carlos de Borbòn y Borbòn, Infante di Spagna, (…) delle Reale Casa e Famiglia di Borbone delle Due Sicilie, sancita in due secoli di storia.
Napoli, il (…) giugno 1962
(seguono le firme)
Come scrive l'insigne giurista Ettore Gallo, presidente della Corte Costituzionale, nel suo pregevole volume sul Gran Magistero Costantiniano:
"nel testo dell'Atto di Cannes non si ritrovano né condizioni espresse né tacite; ed anzi il richiamo testuale alle leggi, consuetudini e costituzioni di famiglia, nonché ai solenni atti del 1759 e il riferimento al carattere eventuale della successione alla Corona delle Due Sicilie, stanno a dimostrare la piena consapevolezza del rinunziante sia delle conseguenze per sé che per i suoi discendenti, sia del carattere ipotetico di una restaurazione dinastica nelle Due Sicilie".Sperando, aggiungo io, che il rinunziante abbia agito cavallerescamente.
Rinunziante che, fra l'altro, aveva nel 1901 (giustamente) giurato fedeltà al Re di Spagna Alfonso XIII, rinunciando alla sua antica nazionalità e accettando quella spagnola, divenendo membro della Reale Casa e Famiglia di Borbone-Spagna, come d'altronde i suoi attuali discendenti.
Rinunziante che nell'atto viene (giustamente) definito Don Carlos de Borbón y Borbón e non Carlos de Borbón-Dos Sicilias...


Non credo che la Prammatica Sanzione prevedesse che il Capo della Casa di Borbone Due Sicilie giurasse fedeltà al Capo della Casa di Borbone Spagna...