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AIKIDO77 ha scritto:A tal proposito mi viene da pensare in quale posto collocare le "decorazioni ecclesiastiche" in riferimento alla norma parametro.
apparentemente in nessun posto...
La precitata norma non fa alcun riferimento alle decorazioni ecclesiastiche(es. OPSIA), ma solo a "ONORIFICENZE O DISTINZIONI CAVALLERESCHE", per cui non mi spiego da dove nasce l'affermazione che le decorazioni ecclesiastiche hanno validità solo all'interno della chiesa che le ha istituito, e il loro uso dovrebbe essere limitato solo al loro interno.
la legge non cita neppure tante altre categorie di decorazioni, come quelle conferite da enti non governativi, organizzazioni assitenziali o umanitarie, associazioni reducistiche, d'arma o di onoranze ai caduti, enti locali o municipali, associazioni di categoria, ordini professionali, confederazioni sindacali, accademie scientifiche, artistiche o musicali, fedreazioni sportive, ecc., ecc. ecc. Eppure tutte queste "entità" - e molte altre ancora (più o meno rispettabili, serie o legalmente inserite ed operanti nel tessuto sociale del paese) - possiedono propri sistemi premiali (portativi e non) che usano conferire per riconoscere i meriti e i risultati conseguiti da propri iscritti. Ciò non significa che non sia necessario considerare e classificare anche questi sistemi e interpretare le finalità di principio della legge nei confronti del loro uso pubblico.
Signore di Castello ha scritto:la legge va letta integralmente. Ciò vuol dire che ogni articolo va inteso tenuto conto del contesto normativo in cui è inserito, per cui bisogna considerare la sua correlazione con le altre norme che lo circondano e compongono.
esatto, e in questo contesto, oltre agli articoli già ricordati, va anche tenuto ben presente l'art. 8 che recita: "Salvo quanto disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di ONORIFICENZE, DECORAZIONI E DISTINZIONI CAVALLERESCHE, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di ENTI, ASSOCIAZIONI O PRIVATI.
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di ONORIFICENZE, DECORAZIONI O DISTINZIONI di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa ecc., ecc."
Le decorazioni ecclesiastiche, come molte altre categorie di sistemi premiali non nazionali o "ristretti", vengono rilasciate da entità conferenti circoscritte ad autorità locali (laiche o religiose che siano) o da entità associative specializzate. Esse non promanano da fonti istituzionali nazionali (italiane o straniere), nè da titolari di fonti onorifiche (cavalleresche o dinastiche) riconosciute dallo Stato.
L'ICOC gli attribuisce una validità circoscritta all'autorità religiosa che le istituisce e le rilascia. Lo Stato italiano, interpretando i principi della normativa in vigore, semplicemente non le prende in considerazione e non ne autorizza l'uso pubblico (nè in ambito civile, nè tantomeno in quello militare sulle uniformi nazionali). Spero di essere stato chiaro.

Mario Volpe ha scritto:
L'ICOC gli attribuisce una validità circoscritta all'autorità religiosa che le istituisce e le rilascia. Lo Stato italiano, interpretando i principi della normativa in vigore, semplicemente non le prende in considerazione e non ne autorizza l'uso pubblico (nè in ambito civile, nè tantomeno in quello militare sulle uniformi nazionali). Spero di essere stato chiaro.[/b]
AIKIDO77 ha scritto:Egergio Dott. Volpe, indossare in pubblico le insegne dell'OPSIA ricade sotto la legge 3 Marzo del 1951?
direi proprio di si, credevo di essere stato chiaro...
Non essendoci una legge specifica per questi sistemi premiali non Le pare che appliacarne una diversa- o meglio non specifica- sia - dal punto di vista giurdico- ribaltabile?
come ho cercato di chiarire la legge c'è già ed in questo senso mi sembra molto chiara. Le parole "è vietato il conferimento di ONORIFICENZE, DECORAZIONI E DISTINZIONI CAVALLERESCHE" e "Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di ONORIFICENZE, DECORAZIONI O DISTINZIONI è punito con sanzione amministrativa" non mi sembrano ribaltabili...
Di recente ho letto su tricolore- fermo restando che non è il vangelo- che gli insigniti dell'OPISA possono indossare pubblicamente le loro insegne, e non si riferiva solo all'interno della chiesa che le ha istituito.
non è la prima volta che viene citata nel Forum questa pubblicazione a sostegno dell'OPSIA (rivedere in tale ambito le relative discussioni sviluppatesi in passato, poi regolarmente bloccate dall'amministrazione per i chiari intenti propagandistici). Che questa rivista non sia il Vangelo mi sembra più che chiaro...
Al di la' del riferimento OPSIA mi piacerebbe discutere sulla legge 3 Marzo del 1951 e sulla legittima applicabilita' a questi sistemi premiali.
E' quello che sto cercando di fare da stamattina, ma sembra con ben poco successo...
Cordialmente

. Devo ricominciare da capo pure io ? ![confused [confused.gif]](./images/smilies/confused.gif)

Mario Volpe ha scritto:Mi accorgo che dopo la mia replica, AIKIDO77 ha radicalmente modificato il suo intervento. Devo ricominciare da capo pure io ?

Mario Volpe ha scritto:Se i suoi conferimenti si intendono validi unicamente all'interno della comunità religiosa, e se gli insigniti ne limitano conseguentemente l'uso entro i suoi ambiti, no.
A tal proposito non credo che gli appartenenti all'OPSIA siano di questo avviso.
La legge non interviene nella sfera privata.
Allora mi spiega perchè i self-styled- che dal punto di vista giuridico se registrati come associazioni "IN FORMA DI ORDINE CAVALLERESCO" sono in piena regola, vengono tuttavia perseguiti dalla legge pur essendo il conferimento circoscritto nel privato? Non capisco, se a conferire- pur sempre nel privato, ossia in chiesa, è l'OPISA allora in coferimento non è reato, se conferisce Tizio, gran maestro di una associazione"IN FORMA DI ORDINE CAVALLERSCO" e pur sempre nel privato, in chiesa ovviamente, allora è reato. Qualcosa non mi torna.L'illecito si compie quando si intende attribuire ai conferimenti delle distinzioni un valore pubblico, e quando essi vengono ostentati (senza autorizzazione) in contesti ufficiali (nelle occasioni pubbliche e istituzionali, sia sugli abiti civili che sulle uniformi militari).
Caro Dott. Volpe, non mi pare che la legge persegua " L'INTENZIONE", bensi' la sostanza, ovvero i conferimenti e il porto di insegne non autorizzate, per cui stante ai fatti, mi pare che tra un self-styled e l'OPSIA, almeno per quello che mi pare di avre capito, non corre nessuna differenza. Anche nei self-styled l'uso delle loro decorazioni non è reato se cio' avviene all'interno del loro ambiente, per cui la sola differenza sta nel fatto che L'ICOC identifica L'OPSIA come "DECORAZIONE ECCLESIASTICA", i self-styled, come tali, ossia niente!(E SU QUESTO CONCORDO IN TOTO).Come vede, sia pure a seguito di considerazioni ed interpretazioni che scaturiscono da percorsi leggermente diversi, in questo caso le conclusioni dell'ICOC e del MAE finiscono per coincidere...
Mario Volpe ha scritto: la legge non cita neppure tante altre categorie di decorazioni, come quelle conferite da enti non governativi, organizzazioni assitenziali o umanitarie, associazioni reducistiche, d'arma o di onoranze ai caduti, enti locali o municipali, associazioni di categoria, ordini professionali, confederazioni sindacali, accademie scientifiche, artistiche o musicali, fedreazioni sportive, ecc., ecc. ecc. Eppure tutte queste "entità" - e molte altre ancora (più o meno rispettabili, serie o legalmente inserite ed operanti nel tessuto sociale del paese) - possiedono propri sistemi premiali (portativi e non) che usano conferire per riconoscere i meriti e i risultati conseguiti da propri iscritti. Ciò non significa che non sia necessario considerare e classificare anche questi sistemi e interpretare le finalità di principio della legge nei confronti del loro uso pubblico.
Signore di Castello ha scritto:Scusate se torno su quanto già superato:
A tal proposito, per una più corretta individuazione di ciò che è lecito o meno secondo l'ordinamento italiano, sembra opportuno distinguere le "onorificenze, distinzioni e decorazioni cavalleresche" dai "riconoscimenti rilasciati da enti, associazioni, etc.". Questi ultimi certamente sono decorazioni personali, ma non vengono presi in considerazione dalla citata normativa in quanto "non hanno natura cavalleresca" e di conseguenza il loro conferimento ed il successivo uso pubblico non costituisce ipotesi di reato. Da quanto anzi esposto si rileva la natura e la totale liceità dei menzionati riconoscimenti cc.dd. premiali, ai quali se non erro si riferisce il dr. Volpe nella richiamata citazione.

Tilius ha scritto:L'OPSIA conferisce cavalierati nelle classi tipiche degli ordini cavallereschi
Stante a quanto dice L'ICOC conferisce solo "DECORAZIONI ECCLESIASTICHE". Vedo pero' che questo concetto viene spesso ribaldato a proprio piacimento, ossia, se si tratta di attribuirgli dignita' equestre allora salta fuori la storia che manca di fons honorum - e su questo concordo anche io - se invece si parla di incompatibilita' con la legge 3 Marzo del 51 allora salta fuori che conferisce Cavalierati e quindi in violazione con la citata legge. Si metta d'accordo con le Sue idee.
ergo conferisce distinzioni cavalleresche ergo rientra totalmente nella precitata legge, per la quale il porto delle relative insegne é quindi totalmente illegale.
Ma questo lo dice Lei o la legge? Dico questo perchè se a dirlo è Lei la Sua osservazione lascia il tempo che trova.Si sentiva la mancanza dell'ennesima campagna di propaganda pro-OPSIA...
AIKIDO77 ha scritto:
Se ha tanta voglia di rivedere eventuali post - a Suo dire - pubblicitari circa l'istituzione in argomento le consiglio di usare il tasto CERCA in alto a destra. Il post aperto è di natura tecnico-giuridica, e l'OPSIA è stato preso solo come esempio di riferimento, avrei potuto anche citare altra istituzione, ma dubito cio' avrebbe persuaso la Sua natura polemica.

Tilius ha scritto:AIKIDO77 ha scritto:Ho presente fin troppo bene i grevi precedenti propagandistici (di cui peralto Lei era uno dei principali attori).
Cosa pienamente confermata da questa discussione da Lei principiata con chiari intenti filo-OPSIA.
"Post di natura tecnico-giuridica"... mapperfavore...
La favoletta dell'OPSIA "che sarebbe stato preso solo come esempio di riferimento" poi é davvero impagabile.
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