Decorazioni Ecclesiastiche

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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Decorazioni Ecclesiastiche

Messaggioda AIKIDO77 » venerdì 2 aprile 2010, 17:12

La legge 3 Marzo del 51 all'art. 7 recita che:
I CITTADINI ITALIANI NON POSSONO USARE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ONORIFICENZE O DISTINZIONI CAVALLERESCHE LORO CONFERITE IN ORDINI NON NAZIONALI O DA STATI ESTERI, SE NON SONO AUTORIZZATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.

A tal proposito mi viene da pensare in quale posto collocare le "decorazioni ecclesiastiche" in riferimento alla norma parametro.
La precitata norma non fa alcun riferimento alle decorazioni ecclesiastiche(es. OPSIA), ma solo a "ONORIFICENZE O DISTINZIONI CAVALLERESCHE", per cui non mi spiego da dove nasce l'affermazione che le decorazioni ecclesiastiche hanno validità solo all'interno della chiesa che le ha istituito, e il loro uso dovrebbe essere limitato solo al loro interno. http://www.icocregister.org/aioc/edit27.htm.
Chiedo lumi ai piu' esperti. Il mio quesito è di natura giuridica, nulla ha a che vedere con i precedenti post circa la natura dell'OPSIA(che noi tutti sappiamo essere quella di “decorazione ecclesiastica”), per cui in linea con il regolamento del forum e con l'utilità' della funzione tanto ribadita del tasto " CERCA".
Cordialmente
AIKIDO77
 

Re: Decorazioni Ecclesiastiche

Messaggioda Signore di Castello » venerdì 2 aprile 2010, 23:55

Gentile sig. Aikido77,
la legge va letta integralmente. Ciò vuol dire che ogni articolo va inteso tenuto conto del contesto normativo in cui è inserito, per cui bisogna considerare la sua correlazione con le altre norme che lo circondano e compongono.
Per quello che riguarda la Sua domanda non può che riferisri al terzo e quarto comma dell'articolo 7 legge n. 178 del 1951, i quali recitano testaulmente:
3) L’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.
4) Nulla è parimente innovato alle norme in vigore per l’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Da tale assunto si evidenzia che la disciplima normativa precedente la legge 178/51 è tuttora confermata ed applicabile. Mi riferisco all'art. 41 del Concordato
e dall'art. 2 del R.D. 10 luglio 1930, n. 974. Il primo prevede "l'obbligo" per lo stato italiano di autorizzare l'uso mediante la sola registrazione dell'atto di nomina, da farsi su presentazione dell'atto di nomina a domanda dell'interessato; la seconda norma stabilisce che l'autorizzazione all'uso deve essere obbligatoriamente accordata, previo controllo sulla regolarità formale dell'atto di concessione. Per tali Ordini l’autorizzazione dovrà essere rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per il quarto comma dell'art. 7 legge 178/51, relativo al SMOM, vi è da dire che esso è l'unico Ordine riconosciuto dalla Stato italiano come soggetto di diritto internazionale e l'uso delle relative onorificenze, decorazioni e distinzioni è disciplinato da Trattati di diritto internazionale intercorrenti per l'appunto tra Stato italiano e SMOM, i quali espressamente non prevedono l'obbligo di alcuna autorizzazione all'uso, essendo la stessa automatica all'atto del rilascio della relativa nomina.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Signore di Castello
 
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Re: Decorazioni Ecclesiastiche

Messaggioda Mario Volpe » sabato 3 aprile 2010, 11:24

AIKIDO77 ha scritto:A tal proposito mi viene da pensare in quale posto collocare le "decorazioni ecclesiastiche" in riferimento alla norma parametro.

apparentemente in nessun posto...

La precitata norma non fa alcun riferimento alle decorazioni ecclesiastiche(es. OPSIA), ma solo a "ONORIFICENZE O DISTINZIONI CAVALLERESCHE", per cui non mi spiego da dove nasce l'affermazione che le decorazioni ecclesiastiche hanno validità solo all'interno della chiesa che le ha istituito, e il loro uso dovrebbe essere limitato solo al loro interno.

la legge non cita neppure tante altre categorie di decorazioni, come quelle conferite da enti non governativi, organizzazioni assitenziali o umanitarie, associazioni reducistiche, d'arma o di onoranze ai caduti, enti locali o municipali, associazioni di categoria, ordini professionali, confederazioni sindacali, accademie scientifiche, artistiche o musicali, fedreazioni sportive, ecc., ecc. ecc. Eppure tutte queste "entità" - e molte altre ancora (più o meno rispettabili, serie o legalmente inserite ed operanti nel tessuto sociale del paese) - possiedono propri sistemi premiali (portativi e non) che usano conferire per riconoscere i meriti e i risultati conseguiti da propri iscritti. Ciò non significa che non sia necessario considerare e classificare anche questi sistemi e interpretare le finalità di principio della legge nei confronti del loro uso pubblico.


Signore di Castello ha scritto:la legge va letta integralmente. Ciò vuol dire che ogni articolo va inteso tenuto conto del contesto normativo in cui è inserito, per cui bisogna considerare la sua correlazione con le altre norme che lo circondano e compongono.

esatto, e in questo contesto, oltre agli articoli già ricordati, va anche tenuto ben presente l'art. 8 che recita: "Salvo quanto disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di ONORIFICENZE, DECORAZIONI E DISTINZIONI CAVALLERESCHE, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di ENTI, ASSOCIAZIONI O PRIVATI.
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di ONORIFICENZE, DECORAZIONI O DISTINZIONI di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa ecc., ecc."

Le decorazioni ecclesiastiche, come molte altre categorie di sistemi premiali non nazionali o "ristretti", vengono rilasciate da entità conferenti circoscritte ad autorità locali (laiche o religiose che siano) o da entità associative specializzate. Esse non promanano da fonti istituzionali nazionali (italiane o straniere), nè da titolari di fonti onorifiche (cavalleresche o dinastiche) riconosciute dallo Stato.
L'ICOC gli attribuisce una validità circoscritta all'autorità religiosa che le istituisce e le rilascia. Lo Stato italiano, interpretando i principi della normativa in vigore, semplicemente non le prende in considerazione e non ne autorizza l'uso pubblico (nè in ambito civile, nè tantomeno in quello militare sulle uniformi nazionali). Spero di essere stato chiaro.


(ho scritto in neretto solo per differenziare le diverse origini degli interventi, scusate...)
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Re: Decorazioni Ecclesiastiche

Messaggioda AIKIDO77 » sabato 3 aprile 2010, 12:16

Mario Volpe ha scritto:
L'ICOC gli attribuisce una validità circoscritta all'autorità religiosa che le istituisce e le rilascia. Lo Stato italiano, interpretando i principi della normativa in vigore, semplicemente non le prende in considerazione e non ne autorizza l'uso pubblico (nè in ambito civile, nè tantomeno in quello militare sulle uniformi nazionali). Spero di essere stato chiaro.[/b]


In effetti leggendo bene gli alri articoli della legge "de quo" mi appare un quadro assai piu' chiaro, tuttavia ho ancora qualche dubbio circa la totale legittimita' nella sua applicazione. Ne deriverebbe che il Patriarca della Chiesa Siro Antiochena ogni tal volta conferisce tali decorazioni violi la legge- e nulla ha a che vedere che cio' avvenga in chiesa, poichè lo stesso dicassi per i self styled- senza parlare poi delle affermazioni fatte dalla stessa procura del patriarcato di poter portare pubblicamente le insegne, affermazione questa apparsa in un numero di tricolore- che so benissimo non essere il vangelo-. Ringrazio anticipatamente quanti stanno intervenendo nella discussione e quanti desidereranno farlo.
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Re: Decorazioni Ecclesiastiche

Messaggioda Mario Volpe » sabato 3 aprile 2010, 12:51

AIKIDO77 ha scritto:Egergio Dott. Volpe, indossare in pubblico le insegne dell'OPSIA ricade sotto la legge 3 Marzo del 1951?

direi proprio di si, credevo di essere stato chiaro...

Non essendoci una legge specifica per questi sistemi premiali non Le pare che appliacarne una diversa- o meglio non specifica- sia - dal punto di vista giurdico- ribaltabile?

come ho cercato di chiarire la legge c'è già ed in questo senso mi sembra molto chiara. Le parole "è vietato il conferimento di ONORIFICENZE, DECORAZIONI E DISTINZIONI CAVALLERESCHE" e "Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di ONORIFICENZE, DECORAZIONI O DISTINZIONI è punito con sanzione amministrativa" non mi sembrano ribaltabili...

Di recente ho letto su tricolore- fermo restando che non è il vangelo- che gli insigniti dell'OPISA possono indossare pubblicamente le loro insegne, e non si riferiva solo all'interno della chiesa che le ha istituito.

non è la prima volta che viene citata nel Forum questa pubblicazione a sostegno dell'OPSIA (rivedere in tale ambito le relative discussioni sviluppatesi in passato, poi regolarmente bloccate dall'amministrazione per i chiari intenti propagandistici). Che questa rivista non sia il Vangelo mi sembra più che chiaro...

Al di la' del riferimento OPSIA mi piacerebbe discutere sulla legge 3 Marzo del 1951 e sulla legittima applicabilita' a questi sistemi premiali.

E' quello che sto cercando di fare da stamattina, ma sembra con ben poco successo...

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Re: Decorazioni Ecclesiastiche

Messaggioda Mario Volpe » sabato 3 aprile 2010, 13:01

Mi accorgo che dopo la mia replica, AIKIDO77 ha radicalmente modificato il suo intervento [sweatdrop.gif] . Devo ricominciare da capo pure io ? [confused.gif]
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Re: Decorazioni Ecclesiastiche

Messaggioda AIKIDO77 » sabato 3 aprile 2010, 13:47

Mario Volpe ha scritto:Mi accorgo che dopo la mia replica, AIKIDO77 ha radicalmente modificato il suo intervento [sweatdrop.gif] . Devo ricominciare da capo pure io ? [confused.gif]


Caro Dott. Volpe, credo abbia risposto quasi a tutti i punti, ne rimanse solo uno: Il Patriarca dei Sirenei, quando conferisce, viola la legge? Che l'ICOC lo inserisca nella Sua lista come deocrazione ecclesiastica valida solo all'interno del Suo ambinete è chiaro, ma la legge non è l'ICOC, per cui qual'è la Sua posizione nel conferire?
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Re: Decorazioni Ecclesiastiche

Messaggioda Mario Volpe » sabato 3 aprile 2010, 17:33

Se i suoi conferimenti si intendono validi unicamente all'interno della comunità religiosa, e se gli insigniti ne limitano conseguentemente l'uso entro i suoi ambiti, no. La legge non interviene nella sfera privata.
L'illecito si compie quando si intende attribuire ai conferimenti delle distinzioni un valore pubblico, e quando essi vengono ostentati (senza autorizzazione) in contesti ufficiali (nelle occasioni pubbliche e istituzionali, sia sugli abiti civili che sulle uniformi militari).
Come vede, sia pure a seguito di considerazioni ed interpretazioni che scaturiscono da percorsi leggermente diversi, in questo caso le conclusioni dell'ICOC e del MAE finiscono per coincidere ;) ...
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Re: Decorazioni Ecclesiastiche

Messaggioda AIKIDO77 » sabato 3 aprile 2010, 19:36

Mario Volpe ha scritto:
Se i suoi conferimenti si intendono validi unicamente all'interno della comunità religiosa, e se gli insigniti ne limitano conseguentemente l'uso entro i suoi ambiti, no.


A tal proposito non credo che gli appartenenti all'OPSIA siano di questo avviso.

La legge non interviene nella sfera privata.


Allora mi spiega perchè i self-styled- che dal punto di vista giuridico se registrati come associazioni "IN FORMA DI ORDINE CAVALLERESCO" sono in piena regola, vengono tuttavia perseguiti dalla legge pur essendo il conferimento circoscritto nel privato? Non capisco, se a conferire- pur sempre nel privato, ossia in chiesa, è l'OPISA allora in coferimento non è reato, se conferisce Tizio, gran maestro di una associazione"IN FORMA DI ORDINE CAVALLERSCO" e pur sempre nel privato, in chiesa ovviamente, allora è reato. Qualcosa non mi torna.

L'illecito si compie quando si intende attribuire ai conferimenti delle distinzioni un valore pubblico, e quando essi vengono ostentati (senza autorizzazione) in contesti ufficiali (nelle occasioni pubbliche e istituzionali, sia sugli abiti civili che sulle uniformi militari).


Caro Dott. Volpe, non mi pare che la legge persegua " L'INTENZIONE", bensi' la sostanza, ovvero i conferimenti e il porto di insegne non autorizzate, per cui stante ai fatti, mi pare che tra un self-styled e l'OPSIA, almeno per quello che mi pare di avre capito, non corre nessuna differenza. Anche nei self-styled l'uso delle loro decorazioni non è reato se cio' avviene all'interno del loro ambiente, per cui la sola differenza sta nel fatto che L'ICOC identifica L'OPSIA come "DECORAZIONE ECCLESIASTICA", i self-styled, come tali, ossia niente!(E SU QUESTO CONCORDO IN TOTO).

Come vede, sia pure a seguito di considerazioni ed interpretazioni che scaturiscono da percorsi leggermente diversi, in questo caso le conclusioni dell'ICOC e del MAE finiscono per coincidere ;) ...


Vedo
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Re: Decorazioni Ecclesiastiche

Messaggioda Signore di Castello » sabato 3 aprile 2010, 22:39

Scusate se torno su quanto già superato:
Mario Volpe ha scritto: la legge non cita neppure tante altre categorie di decorazioni, come quelle conferite da enti non governativi, organizzazioni assitenziali o umanitarie, associazioni reducistiche, d'arma o di onoranze ai caduti, enti locali o municipali, associazioni di categoria, ordini professionali, confederazioni sindacali, accademie scientifiche, artistiche o musicali, fedreazioni sportive, ecc., ecc. ecc. Eppure tutte queste "entità" - e molte altre ancora (più o meno rispettabili, serie o legalmente inserite ed operanti nel tessuto sociale del paese) - possiedono propri sistemi premiali (portativi e non) che usano conferire per riconoscere i meriti e i risultati conseguiti da propri iscritti. Ciò non significa che non sia necessario considerare e classificare anche questi sistemi e interpretare le finalità di principio della legge nei confronti del loro uso pubblico.


A tal proposito, per una più corretta individuazione di ciò che è lecito o meno secondo l'ordinamento italiano, sembra opportuno distinguere le "onorificenze, distinzioni e decorazioni cavalleresche" dai "riconoscimenti rilasciati da enti, associazioni, etc.". Questi ultimi certamente sono decorazioni personali, ma non vengono presi in considerazione dalla citata normativa in quanto "non hanno natura cavalleresca" e di conseguenza il loro conferimento ed il successivo uso pubblico non costituisce ipotesi di reato. Da quanto anzi esposto si rileva la natura e la totale liceità dei menzionati riconoscimenti cc.dd. premiali, ai quali se non erro si riferisce il dr. Volpe nella richiamata citazione.
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Re: Decorazioni Ecclesiastiche

Messaggioda AIKIDO77 » sabato 3 aprile 2010, 22:55

Signore di Castello ha scritto:Scusate se torno su quanto già superato:


A tal proposito, per una più corretta individuazione di ciò che è lecito o meno secondo l'ordinamento italiano, sembra opportuno distinguere le "onorificenze, distinzioni e decorazioni cavalleresche" dai "riconoscimenti rilasciati da enti, associazioni, etc.". Questi ultimi certamente sono decorazioni personali, ma non vengono presi in considerazione dalla citata normativa in quanto "non hanno natura cavalleresca" e di conseguenza il loro conferimento ed il successivo uso pubblico non costituisce ipotesi di reato. Da quanto anzi esposto si rileva la natura e la totale liceità dei menzionati riconoscimenti cc.dd. premiali, ai quali se non erro si riferisce il dr. Volpe nella richiamata citazione.


Egregio Sig. Castello, grazie per il Suo gentile ed esaustivo intervento delucidatorio, era questo quello che volevo sentir dire. In effetti sostenere la tesi che l'esibizione in pubblico delle insegne dell'OPSIA- come molti in questa sede asseriscono- costituisca reato è errata, proprio perchè l'OPSIA- come per altri casi- si configura in un "riconoscimento rilasciato da un ente" e per questo non rientra nella precitata legge.
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Re: Decorazioni Ecclesiastiche

Messaggioda Tilius » sabato 3 aprile 2010, 23:26

L'OPSIA conferisce cavalierati nelle classi tipiche degli ordini cavallereschi, ergo conferisce distinzioni cavalleresche ergo rientra totalmente nella precitata legge, per la quale il porto delle relative insegne é quindi totalmente illegale.

Si sentiva la mancanza dell'ennesima campagna di propaganda pro-OPSIA...
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Re: Decorazioni Ecclesiastiche

Messaggioda AIKIDO77 » sabato 3 aprile 2010, 23:53

Tilius ha scritto:
L'OPSIA conferisce cavalierati nelle classi tipiche degli ordini cavallereschi


Stante a quanto dice L'ICOC conferisce solo "DECORAZIONI ECCLESIASTICHE". Vedo pero' che questo concetto viene spesso ribaldato a proprio piacimento, ossia, se si tratta di attribuirgli dignita' equestre allora salta fuori la storia che manca di fons honorum - e su questo concordo anche io - se invece si parla di incompatibilita' con la legge 3 Marzo del 51 allora salta fuori che conferisce Cavalierati e quindi in violazione con la citata legge. Si metta d'accordo con le Sue idee.

ergo conferisce distinzioni cavalleresche ergo rientra totalmente nella precitata legge, per la quale il porto delle relative insegne é quindi totalmente illegale.


Ma questo lo dice Lei o la legge? Dico questo perchè se a dirlo è Lei la Sua osservazione lascia il tempo che trova.

Si sentiva la mancanza dell'ennesima campagna di propaganda pro-OPSIA...


Se ha tanta voglia di rivedere eventuali post - a Suo dire - pubblicitari circa l'istituzione in argomento le consiglio di usare il tasto CERCA in alto a destra. Il post aperto è di natura tecnico-giuridica, e l'OPSIA è stato preso solo come esempio di riferimento, avrei potuto anche citare altra istituzione, ma dubito cio' avrebbe persuaso la Sua natura polemica.
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Re: Decorazioni Ecclesiastiche

Messaggioda Tilius » domenica 4 aprile 2010, 0:21

AIKIDO77 ha scritto:
Se ha tanta voglia di rivedere eventuali post - a Suo dire - pubblicitari circa l'istituzione in argomento le consiglio di usare il tasto CERCA in alto a destra. Il post aperto è di natura tecnico-giuridica, e l'OPSIA è stato preso solo come esempio di riferimento, avrei potuto anche citare altra istituzione, ma dubito cio' avrebbe persuaso la Sua natura polemica.


Ho presente fin troppo bene i grevi precedenti propagandistici (di cui peralto Lei era uno dei principali attori).
Cosa pienamente confermata da questa discussione da Lei principiata con chiari intenti filo-OPSIA.
"Post di natura tecnico-giuridica"... mapperfavore...
La favoletta dell'OPSIA "che sarebbe stato preso solo come esempio di riferimento" poi é davvero impagabile.
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Re: Decorazioni Ecclesiastiche

Messaggioda AIKIDO77 » domenica 4 aprile 2010, 10:48

Tilius ha scritto:
AIKIDO77 ha scritto:
Ho presente fin troppo bene i grevi precedenti propagandistici (di cui peralto Lei era uno dei principali attori).
Cosa pienamente confermata da questa discussione da Lei principiata con chiari intenti filo-OPSIA.
"Post di natura tecnico-giuridica"... mapperfavore...
La favoletta dell'OPSIA "che sarebbe stato preso solo come esempio di riferimento" poi é davvero impagabile.


Mi spiace deluderLa, ma non è così. Non ho avanzato nessuna tesi di Fons Honorum e non ho neanche detto che l'Istituzione sia un Ordine, mi pare che sul punto si era già detto tutto, ed era tra l’altro stata ribadita la Sua natura di " DECORAZIONE ECCLESIASTICA" che, non a caso, è il titolo del post. Le sarei grato a tal proposito se mi illuminasse circa la mia propaganda pro OPSIA in questo topic. La natura del quesito è GIURIDICA, ossia pertinente alla legge 3 Marzo del 51!!! Spero di essere stato chiaro!!!! Le attività denigratorie senza sostanza sono come i castelli di sabbia, SVANISCONO nel nulla. Ad ogni modo, conscio che in una discussione ci possono essere divergenze di opinioni e che il contradditorio è caratteristica peculiare di qualsiasi forum, colgo l'occasione per porLe i miei piu' sentiti auguri di buona Pasqua.
Cordialmente
AIKIDO77
 

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