Mi è stata posta una questione alla quale non sono certo di poter rispondere con puntualità, pertanto ricorro al vostro consiglio. Dovendo adire alle categorie nobiliari dell' Ordine di Malta (mica per me, ma quando mai....) apprendo dal regolamento pubblicato dal granpriorato di Lomabrdia e Venezia che occorre produrre documentazione riguardante lo stipite a cui fa capo la documentazione nobiliare. Perfetto.
Apprendo però che la documentazione nobiliare (nella fattispecie due regie patenti in originale, afferenti l' una ad un titolo feudale e l' altra ad un titolo d' ufficio ma trasmissibile [Piemonte, aa. D. 1580 e 1791], oltre a numerosa documentazione accessoria quale diplomi, documenti, fedecommessi....) deve essere depositata presso un archivio pubblico. A questo punto mi domando:
1- ma se la documentazione fosse nelle mani della famiglia non varrebbe? E perchè mai? Tanto più se vi sono riscontri storici abbastanza inoppugnabili...
2- gli archivi parrocchiali sono per questa fattispecie equiparati agli archivi pubblici, ovvero i documenti costì depositati valgono per le predette prove nobiliari? All' atto pratico ed in base a spicciolo buonsenso sì, ma qualcuno sa come si regoli lo SMOM a riguardo?
Ringrazio
Andrea
