nicolad72 ha scritto:Hurricane ha scritto:penso che i militari di truppa ed i sottufficiali non hanno molto da invidiare loro, anzi farebbero bene a non prendere alcun modello da quel ruolo e prendere le dovute distanze!
Ecco l'astio e l'invidia verso il ruolo dirigente...
Hurricane ha scritto:l'appellativo "signori" per gli ufficiali è da parecchio tempo stato abolito!
Io ho avuto modo di sentirlo di recente e l'ho sentito bello vivo e vegeto...
Poi in Marina mi sembra che sia proprio l'appellativo con cui ci si rivolge agli ufficiali visto che le denominazioni dei gradi sono lunghe e complesse...
Tranne che sia stato visto qualche zombie, perchè è morto e sepolto dal 1992.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1992, n. 520.
Regolamento recante modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e 18 luglio 1986, n.545, concernenti, rispettivamente, l'approvazione dei regolamenti di attuazione della rappresentanza militare e della disciplina militare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 5, primo comma, 18, 19 e 20, ultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, concernente regolamento di attuazione della rappresentanza militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, con il quale è stato approvato il regolamento di disciplina militare;
Vista la legge 9 aprile 1990, n. 89, riguardante l'aumento da due a tre anni della durata del mandato dei militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare;
Visto il comma 3 dell'art. 37 dei regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, che detta disposizioni circa l'uso dell'appellativo «signore» allorché un militare si rivolge ad un superiore;
Visto il n. 46 dell'allegato C al regolamento di disciplina militare, che vieta l'invio o il rilascio alla stampa o ad organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare;
Visto l'ultimo comma dell'art. 37 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, che vieta ai militari la divulgazione delle deliberazioni degli organi della rappresentanza militare;
Considerata la necessità, a seguito dell'emanazione della citata legge n. 89 del 1990, di modificare il
primo comma dell'art. 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, nelle parti
concernenti la durata del mandato dei militari di carriera;
Considerata altresì l'opportunità di modificare la medesima disposizione anche nella parte riguardante la durata del mandato dei volontari delle Forze armate, elevando tale durata da sei mesi ad un anno;
Considerata l'opportunità di abolire l'uso dell'appellativo, di cui al comma 3 dell'art. 37 dei regolamento di disciplina militare, fatta eccezione per gli ufficiali inferiori della Marina;
Considerata infine l'opportunità di limitare il divieto, di cui al n. 46 dell'allegato C al regolamento di
disciplina militare, alle materie che l'art. 19, settimo comma, della citata legge n. 382 del 1978 esclude dalle competenze del. COCER, nonché di eliminare per lo stesso COCER il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 37 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare;
Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentite le commissioni permanenti difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 215 settembre 1992 e del 27 novembre 1992;
Sulla proposta dei Ministro della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze;
E M A N A
il seguente regolamento:
Articolo 1
Il primo comma dell'art. 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979. n. 691, e modificato con successivi provvedimenti, è sostituito dal seguente:
«Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente
regolamento; esso, ha la seguente durata: per i militari delle categorie A (ufficiali) e B (sottufficiali): tre anni; per i militari della categoria C (volontari): tre anni per i volontari dei Corpi armati e un anno per i volontari delle Forze armate; per i militari delle categorie D ed E: sei mesi; per i militari dei COBAR allievi e all'estero la durata del mandato è fissata nei precedenti articoli 7 e 7-bis.».
Articolo 2
I commi 3 e 4 dell'art. 37 del regolamento di disciplina militare, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica '18 luglio 1986, n. 545, sono sostituiti dal seguenti:
Il militare si presenta al superiore con il saluto, indicando il grado ed il cognome. Nel riferirsi e nel rivolgersi ad altro militare deve usare l'indicazione del nome grado o della carica, seguita o meno dal cognome.
E’ fatta salva la consuetudine circa l'uso dell'appellativo "comandante" e, per gli ufficiali
inferiori della Marina, dell'appellativo "signore", seguito o meno dal cognome.».