Questi ordini non hanno un cardinale patrono Qohelet... e non ne conosci i nomi perchè non vi sono.
La nomina di un cardinale Patrono, è l'atto "formale" con il quale si attua la tutela.
AIKIDO77 ha scritto:Caro Nicola, non si tratta di usare la materia grigia o meno, ma di conoscere il sistema delle fonti ed il criterio di forza relativi ad un ordinamento diverso dal nostro. La mia competenza giuridica in merito è quasi zero, per cui la mia era solo una ipotesi. Tu hai affermato che quella era una lettera con la quale si ricorda agli agenti diplomatici accreditati norme comportamentali, per cui esprime un carattere prescrittivo, e come tale ha una sua forza. Vedi, qualcosa non mi torna. Illuminami, ma con un criterio interpretativo diverso da quello teleologico, io proporrei piu’ un’ interpretazione logico- sistemica, poiché quella testuale non è in dubbio.
In poche righe hai concentrato una marea di inesattezze giuridiche di peso. Innanzitutto le ipoesti si avanzano dopo aver fatto ricerche. Le fonti canoniche sono chiaramente indicate nei primi canoni del CIC, libramente disponibile in rete... basta fare una ricera con google o altro motore e voià risposta ottenuta... tu dici di non conoscere la materia ed avanzi delle mere ipotesi... scusa ma così facendo non fai ipotesi, ma spari a casaccio... con valenza scientifica pari a nulla... le previsioni del mago Oronzo hanno la medesima validità.
Ti rendi conto della boiata che hai detto nel dire che quella lettera esprime carattere precettivo? Tra pari non vi è giurisdizione (principio del diritto internazionale pubblico) uno stato od un suo rappresentante non può notificare alcun precetto a suoi pari... quindi un esponente della segreteria di stato che scrive alle rappresentanze diplomatiche può al massivo rivolgere un invito (che come tale a livello di mera cortesia può essere accolto o meno) ma di sicuro non può dire nulla, soprattutto a soggetti che per il diritto dall'ordinamento giuridico "ospitante" sono immuni (si chiama immunità diplomatica... penso che almeno una volta in vita tua ne abbia senbtito parlare).
Quindi non vi è nulla che non possa tornare.
Non ho usato alcun criterio interpretativo teleologico, ma solamente strumenti di carattere positivo e logico-sistematici. In questo tipo di analisi giuridica non è possibile usare criteri di carattere teleologico, l'oggetto della discussione non lo permette (principi di teoria generale del diritto) avendo a che fare con la successione di atti (con forza costitutiva e/o estintiva) nel tempo.