Moderatori: Guido5, Novelli, Lambertini
... quantomeno qui... da altre parti del forum, invece, troverebbero interessati lettori e spumeggianti interlocutori (ho dei dubbi su "locutori" comunque il senso si è inteso) ![denti [arf2.gif]](./images/smilies/arf2.gif)

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lo dico prima.
Pasquale M. M. Onorati ha scritto:Personalmente, penso che la forma esatta, almeno in italiano, sia Borbone...ma se li chiamiamo Borboni non è che commettiamo un errore così grave!!!!!

siempre con marcas de plural: los Borbones, los Austrias, los Capuletos.![stretcher [stretcher.gif]](./images/smilies/stretcher.gif)
Furio ha scritto:Spiacente ... ma a me piacciono i discorsi sulla lana caprina, ovvero più modernamente i discorsi persi. Enumero quindi i Carolingi, i Capetingi, i Lotaringi, i Merovingi, gli Scaligeri, gli Estensi, gli Angioini, gli Aragonesi, i Baglioni, gli Svevi, formule plurali per indicare le dinastie alle quali corrispondevano formule singolari.

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Ma è sicuro? Credo che in pochissimi lo sappiano. Vedo che anche gli ordini forensi appellano i laureati in Giurisprudenza come Dottori (e hanno la laurea magistrale).nicolad72 ha scritto:Messaggio palesementelo dico prima.
La riforma universitaria (il 3+2) per intenderci ha riservato l'uso del titolo di Dottore solo a chi consegue il Dottorato di Ricerca e non ai Laureati o ai Laureati Magisrali (a questi ultimi viene concesso il trattamento dottorale solo per ragioni di cortesia ma senza fondamenti di diritto)
Il titolo dottorale, trova fondamento come quello cavalleresco nella fons honorum... la vecchia legge prevedeva che si conferisse la laurea di dottore in ... ora questa dicitura è sparita e il titolo è quello di Laureato o Laureato Specialistico o Magistrale. Dottore è solo quello che consegue il Terzo Grado...
Qualcuno so che ha presentato ricorsi ai TAR qualcuno lo ha vinto molti lo hanno perso... ora, tra quelli che conseguono i titoli accademici successivamente alla riforma, possono legittimamente chiamarsi Dottori solo coloro che ultimano il terzo grado ossiail Dottorato.
Il titolo di dottore può essere conferito solo in base ad una disposizione di legge... (trattandosi di un titolo)... e la legge lo riseva solo a chi acquisisce il titolo accademico apicale (III grado).
Vi è un decreto del Ministro dell'Università che dice che i laureati hanno in uso il titolo di dottore, i laureati magistrali quello di dottore magistrale e i dottororati di ricerca quello di dottori di ricerca, ma poichè è un Decreto e non una legge (quest'ultimo atto di pomanazione parlamentare a cui compete l'esercizio della fons in italia) il suo valore giuridico è pari a nulla... tant'è vero che se non è stato abrogato non ha alcun valore...
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D.M. 22-10-2004 n. 270
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266.
13. Disposizioni transitorie e finali.
1. Il presente decreto sostituisce il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.
4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.
7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

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