da nicolad72 » domenica 29 marzo 2009, 17:33
Inserisco il Parere indicato da Mario
Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione Prima 26 Marzo 2003
N. Sezione 367/03 La Sezione
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oggetto:
Ministero degli affari esteri.
Quesito:
Possibilità di procedere all’annullamento d’ufficio dei decreti ministeriali 30 luglio e 24 dicembre 1999 di autorizzazione a fregiarsi delle distinzioni cavalleresche del Sovrano Imperiale Ordine Militare della Corona di Ferro.
VISTA la relazione n. 022/902 del 23 gennaio 2003, con la quale il Ministero
degli affari esteri (Cerimoniale diplomatico della Repubblica) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore consigliere Donato Marra;
PREMESSO e CONSIDERATO :
Il Cerimoniale diplomatico della Repubblica chiede di conoscere il parere del Consiglio di Stato in ordine alla possibilità di esercizio da parte del Ministero degli affari esteri dei poteri di autotutela per l’annullamento di ufficio di due decreti ministeriali autorizzativi all’uso delle onorificenze del “Sovrano Imperiale Ordine Militare della Corona di Ferro” in data 30 luglio e 24 dicembre 1999, limitatamente alle onorificenze predette (e non ovviamente a quelle di altri Ordini cavallereschi, statuali e non, in essi elencate).
Lo stesso Cerimoniale con nota n. 022/6280 del 12 giugno 2001 aveva già chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla possibilità che potessero essere concesse con decreto ministeriale altre autorizzazioni a fregiarsi delle insegne dell’Ordine cavalleresco sopracitato, alla luce della natura giuridica, della continuità e dell’attività del medesimo ordine e degli approfondimenti svolti al riguardo dall’amministrazione a seguito dell’invio di una lettera da parte di un componente dell’ordine stesso nella quale si sottolineava l’uso strumentale dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178, presentati come un riconoscimento formale dell’Ordine e si poneva in discussione la discendenza nobiliare del Gran Cancelliere signor Levesi di Saint Etienne.
Con il parere espresso nell’adunanza dell’11 luglio 2001, questa Sezione è pervenuta alla conclusione che «il presupposto legittimante dell’esercizio di tale potere è costituito dall’avvenuto accertamento del riconoscimento, da parte dell’ordinamento straniero interessato, sia dell’esistenza dello “ordine non nazionale” che della sua dignità cavalleresca» e che nella fattispecie in esame proprio tale presupposto legittimamente «sembra essere posto in dubbio dalle informazioni pervenute al Cerimoniale diplomatico e dagli accertamenti dal medesimo svolti. In questa prospettiva, appare certamente di gran rilievo la circostanza che in Francia sia stata recentemente riconosciuta l’associazione storica della Corona di Ferro, con lo scopo di effettuare ricerche storiche sull’antico Ordine napoleonico della Corona di Ferro e sull’antico Regno d’Italia del 1805-1814. Il riconoscimento sembra, appunto, riguardare, come osserva il Ministero riferente, una associazione con finalità di ricerca storica, e non l’ordine cavalleresco in quanto tale. Né ad una diversa soluzione sembra potersi pervenire alla stregua della disposizione di cui all’art. 7 dello Statuto, la cui portata, peraltro, sembra essere limitata al riconoscimento della validità dei titoli nobiliari a suo tempo conferiti dal Grande Cancelliere dell’Ordine dopo il trattato di Mantova del 13 aprile 1814, e non sembra investire, invece, il riconoscimento giuridico del potere del Gran Cancelliere dell’Ordine di rilasciare oggi titoli nobiliari. Il conferimento di onorificenze e distinzioni cavalleresche, da parte dell’Associazione, sembrerebbe, pertanto, - alla stregua della documentazione trasmessa e degli elementi rappresentati - incorrere nel divieto di cui all’art. 8 della legge n. 178 del 1951. In una situazione del genere sembra, pertanto, evidenziarsi, anche per le ulteriori ragioni prospettate dal Ministero, l’assenza del presupposto per il legittimo esercizio del potere autorizzatorio di cui all’art. 7 della legge n. 178 del 1951, con la conseguente possibilità, per l’Amministrazione, di far uso, nella ricorrenza delle ragioni di interesse pubblico, e nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, del potere di annullamento in sede di autotutela. Appare, peraltro, opportuno che, nelle more degli approfondimenti eventualmente ritenuti necessari anche in vista dell’esercizio dei poteri di autotutela, il Ministero degli Affari Esteri si astenga, comunque, dal rilasciare ulteriori autorizzazioni ex art. 7 della legge n. 178 del 1951».
Riferisce l’amministrazione che, a seguito di tale parere, non ha più rilasciato autorizzazioni all’uso delle distinzioni cavalleresche in questione ed ha continuato gli approfondimenti sul tema avvalendosi della consulenza di un’apposita Commissione, costituita nel giugno del 2001 e così composta: prof. Aldo Pezzana Capranica del Grillo, Presidente onorario del Consiglio di Stato, Presidente; on. Alberto Lembo, già parlamentare di Alleanza Nazionale e autore di iniziative legislative in materia, Vice Presidente; dr. Carlo Gustavo Figarolo di Gropello, Presidente della Società Italiana di Studi Araldici; dr. Paolo Boncompagni Ludovisi, capo del cerimoniale del Sovrano Militare Ordine di Malta; prof. avv. Neri Capponi, docente universitario ed avvocato rotale.
La suddetta Commissione ha espresso due pareri.
Con il primo, in data 4 marzo 2002, ha affermato che l’Ordine della Corona di Ferro, ordine statuale del Regno d’Italia istituito da Napoleone I e conferito dal medesimo come Re d’Italia dal 20 febbraio 1806 al 19 marzo 1814, deve ritenersi soppresso con l’estinzione del Regno italico per effetto dell’atto finale del Congresso di Vienna e la istituzione da parte dell’Imperatore d’Austria di un nuovo e distinto Ordine della Corona di Ferro riservato in linea di principio ai sudditi del Regno del Lombardo Veneto e conferito, anche dopo la fine di quest’ultimo nel 1866, ai sudditi dell’Impero austro-ungarico fino al 1918. Napoleone III, salito al trono imperiale di Francia, non lo ripristinò; l’Ordine non fu mai riconosciuto ufficialmente neppure in Piemonte, esistendo soltanto un decreto del 7 maggio 1850 che si limita a riconoscere le pensioni agli ex militari napoleonici che ne avessero avuto diritto, né nello Stato francese, il cui ordinamento giuridico attribuisce il riconoscimento delle onorificenze cavalleresche non nazionali alla Cancelleria della Legione d’Onore; il riconoscimento del Prefetto di Nizza riguarda una semplice associazione di diritto privato ai sensi della legge francese del 1° luglio 1901; quanto infine al riconoscimento operato da alcuni Stati africani si ricorda che la Commissione internazionale per lo studio degli Ordini cavallereschi esclude la validità dei riconoscimenti operati da Stati che non abbiano essi stessi Ordini cavallereschi e le cui costituzioni non prevedano il riconoscimento di distinzioni cavalleresche e nobiliari.
Con il secondo parere, espresso in data 8 aprile 2002, la stessa Commissione, nel confermare che la documentazione presentata dai rappresentanti del sedicente “Ordine Sovrano della Corona di Ferro” è inattendibile e comunque inidonea a dimostrare la pretesa continuità storico giuridica del medesimo con l’Ordine della Corona di Ferro istituito da Napoleone I quale Re d’Italia, ha aggiunto che il cosiddetto Gran Cancelliere è una persona conosciuta a Torino sempre e solo quale dottor Luciano Levesi, che il medesimo non ha mai avuto attributi nobiliari, che il titolo nobiliare di cui lo stesso si fregia di “Principe di St. Etienne” è del tutto sconosciuto in Italia come in Francia, che infine non risulta che il padre, generale di cavalleria Alessandro Levesi, abbia mai ricoperto la pretesa carica di Gran Cancelliere.
Conclude il parere che è incontestabile l’esistenza di un interesse pubblico all’annullamento degli atti con i quali è stato a suo tempo autorizzato dallo Stato italiano l’uso delle distinzioni cavalleresche del sedicente “Sovrano imperiale Orine Militare della Corona di Ferro” per la necessità di tutelare il prestigio delle decorazioni nazionali e di quelle legalmente autorizzate e di evitare il consolidarsi di situazioni che comportano un evidente discredito per il prestigio delle istituzioni statuali italiane.
In conclusione, l’ulteriore attività istruttoria svolta dall’amministrazione dopo il parere espresso da questa Sezione nell’adunanza dell’11 luglio 2001 ha confermato e rafforzato in ordine al caso di specie la conclusione dell’insussistenza del presupposto – costituito dall’avvenuto accertamento, da parte dell’ordinamento straniero interessato, sia della esistenza dell’ordine non nazionale, sia della sua dignità cavalleresca – per l’esercizio delle facoltà previste dall’articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178. Versandosi pertanto nell’ipotesi prevista dal successivo articolo 8 della stessa legge, che pone il divieto di conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche da parte di enti, associazioni o privati, salvo quanto disposto dall’articolo 7, questa Sezione conferma quanto già in precedenza affermato circa il potere – dovere dell’amministrazione di procedere all’annullamento d’ufficio delle autorizzazioni illegittimamente concesse, essendo incontestabile l’interesse pubblico a rimuovere situazioni costituitesi contra legem, la cui efficacia è destinata altrimenti a protrarsi nel tempo ed a fondare un implicito riconoscimento di distinzioni cavalleresche non consentito dall’ordinamento costituzionale della Repubblica italiana.
P.Q.M.
Nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.
Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
(Licia Grassucci)
V i s t o
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(Giovanni Ruoppolo)
PS... non so se avete notato chi sia il Consigliere di Stato Relatore-Estensore del Parere... e che incarico occupi adesso... a ciò consegue che per i prossimi anni sarà difficile, mooooolto difficile anche un (miracoloso) cambiamento di orientamento... (ammesso e non concesso che si sia un orientamento da cambiare)