da Tilius » sabato 7 giugno 2008, 23:25
Art. 4
Per l'Ordine Mauriziano rimangono ferme le norme sancite dall'articolo 3 del R. decreto 20 febbraio 1868.
Inoltre nessuno potrà essere decorato dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro se prima non risulterà insignito, da almeno un anno, di egual grado nell'Ordine della Corona d'Italia.
REGIO DECRETO 20 FEBBRAIO 1868
che stabilisce le regole da seguirsi nel dispensare le decorazioni delle varie classi dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro
VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Essendo Nostra volontà che l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, tanto antico ed illustre anche per le benemerenze esercitate, si renda pei ristretto numero e per la qualità dei decorati sempre più degno della sua fama, di Nostro moto proprio e sentiti il presidente del Consiglio dei ministri e il ministro di Stato Nostro primo segretario del Gran magistero, ed in virtù della Regia Nostra prerogativa ed autorità magistrale.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1
L'Ordine continua ad essere destinato a ricompensa delle distinte benemerenze acquistate nelle carriere civili e militari, nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nel commercio, nelle industrie, e più specialmente in opere di beneficenza per le quali l'Ordine venne istituito o di cui fu successivamente incaricato.
La sola diuturnità del servigio prestato negli uffici pubblici non è titolo sufficiente per ottenere la croce, salvoché si tratti di servizi parlamentari o di servizi gratuiti nelle Amministrazioni provinciali e comunali. od in istituti di educazione e beneficenza.
Art. 2
Niuno potrà conseguire per la prima volta maggior grado che quello di cavaliere, salvoché rivesta la carica di grande ufficiale dello Stato; la presente disposizione non comprende che i nazionali.
Art. 3
Niuno decorato potrà essere promosso ad un grado superiore se non dopo trascorsi nei gradi di cavaliere e di ufficiale tre anni; in quello di commendatore quattro; in quello di grande ufficiale cinque.
Art. 4
L'Ordine è diviso in cinque classi:
di Gran Cordoni, il cui numero non potrà eccedere i sessanta;
di Grandi Ufficiali, il cui numero non potrà eccedere i centocinquanta;
di Commendatori, il cui numero non potrà eccedere i cinquecento;
di Uffiziali, il cui numero non potrà eccedere i duemila;
e Cavalieri, il cui numero rimarrà indeterminato.
Nel numero dei cavalieri di gran croce non sono compresi i cavalieri del supremo Ordine della SS. Annunziata, che per antica consuetudine, ricevendo la collana, possono fregiarsi delle grandi insegne mauriziane.
Art. 5
Salvo sempre il disposto degli articoli 2, 3, e 4, hanno qualità per ricevere (non diritto di ottenere):
a) La gran croce: gli ambasciatori, i ministri di Stato, i ministri segretari di Stato, il Presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i primi presidenti ed i procuratori generali delle Corti di cassazione, i generali d'armata, gli ammiragli, il presidente e l'avvocato generale del Tribunale supremo di guerra. Dopo otto anni di servizio effettivo nelle seguenti cariche: i primi presidenti delle Corti di appello, i luogotenenti generali, i viceammiragli, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di prima classe, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, delle Corti di cassazione e della Corte dei conti;
b) La croce di grande uffiziale: i primi presidenti ed i procuratori generali delle Corti d'appello, i luogotenenti generali, i viceammiragli, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di prima classe, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, delle Corti di cassazione e della Corte dei conti; e dopo dieci anni di servizio effettivo nella loro carica, i prefetti, i consiglieri di Stato, della Corte dei conti e di cassazione, i presidenti di sezione di Corti d'appello, i segretari generali, i direttori superiori ed ispettori generali dei Ministeri, i maggiori generali, i contrammiragli, i ministri plenipotenziari di seconda classe, i sindaci di Torino, Genova, Milano, Venezia, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Cagliari;
c) La croce di commendatore: i prefetti, i consiglieri di Stato, della Corte dei conti e d'appello, i segretari generali ed i direttori generali, i direttori superiori ed ispettori generali dei Ministeri, i maggiori generali, i contrammiragli, i ministri plenipotenziari di seconda classe, i sindaci di Torino, Genova, Milano, Venezia, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Cagliari. I sindaci delle città capoluoghi di provincia dopo una conferma, e dopo cinque anni di grado i colonnelli, i capitani di vascello ed i direttori capi di divisione dei Ministeri e del Gran magistero mauriziano.
D'ora in poi la croce che i commendatori portano al collo sarà sormontata dalla corona Reale;
d) La croce d'uffiziale: i colonnelli, i capitani di vascello, i consiglieri d'appello, i referendari al Consiglio di Stato, i ragionieri alla Corte dei conti; e dopo cinque anni di servizio nella rispettiva carica i luogotenenti colonnelli, i capitani di fregata di prima classe, i sottoprefetti ed i capi sezione nei Ministeri, i presidenti dei tribunali di circondario ed i procuratori del Re. I sindaci delle città capoluoghi di circondano dopo una conferma.
Nella croce di uffiziale sarà d'ora in poi surrogata alla ghirlanda di quercia e d'alloro la corona Reale;
e) La croce di cavaliere: i presidenti e procuratori del Re presso i tribunali di circondario, i sottoprefetti, i capi di sezione dei Ministeri, i maggiori nell'esercito, i capitani di fregata di seconda classe. Dopo dieci anni di servizio nei gradi seguenti: i consiglieri di prefettura, i giudici dei tribunali di circondario, i pretori delle città capoluoghi di provincia. Dopo quindici anni di servizio in quel grado i pretori delle città capoluoghi di circondario. I consiglieri ed i sindaci delle città dopo una conferma. I Capitani similmente dopo dodici anni di grado.
Niuno potrà prevalersi del suo grado e della sua anzianità per pretendere una nomina od una promozione nell'Ordine. Le eccezioni alle norme stabilite nel presente articolo non potranno essere proposte alla Nostra approvazione se non in casi straordinari e per ragioni di segnalati servizi. I motivi di tali eccezioni verranno esposti e resi di pubblica ragione unitamente al decreto relativo.
Art. 6
In occasione di ammissione a riposo dopo otto anni di servizio nello stesso grado, i funzionari indicati nei precedenti articoli potranno essere promossi al grado immediatamente superiore a quello corrispondente alla carica di cui fossero insigniti. Coloro che non sono considerati negli articoli precedenti e che fossero ravvisati degni di speciale riguardo potranno nella stessa occasione dell'ammissione a riposo ottenere la croce di cavaliere.
Art. 7
Per i funzionari di cui non si è fatta specifica menzione negli articoli precedenti si avrà riguardo al grado a cui fossero stati assimilati.
In caso dubbio si chiederà il parere del Consiglio dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Art. 8
Rispetto alle persone che non sono al servizio dello Stato, la misura della ricompensa sarà determinata da quella dei meriti più o meno segnalati resi alla patria mercé le egregie opere dell'intelletto e della mano, le invenzioni o le prime applicazioni di nuovi trovati, le scoperte e le esplorazioni geografiche e scientifiche di paesi punto o poco noti, i servigi resi all'umanità, le prove di coraggio civile, la fondazione di scuole e di ospizi, la benevola associazione del capitale e del lavoro in vaste imprese industriali e commerciali, e sopratutto la diffusione dell'istruzione, sia superiore, sia popolare, tanto nella letteraria, scientifica e tecnica che nella educativa e morale.
Art. 9
Fuori dai casi straordinari che diano luogo a motu proprio e dei cambi di decorazioni fra Stato e Stato, il conferimento delle decorazioni avrà luogo nel giorno di San Maurizio (15 gennaio) e nel giorno dello Statuto (prima domenica di giugno).
Un mese prima di dette epoche ogni ministro trasmetterà al Gran magistero dell'Ordine un elenco dei soggetti che intende proporre per la decorazione, colla indicazione dei loro rispettivi titoli a tale distinzione.
Il Nostro primo segretario del Gran magistero, assistito da due consiglieri dell'Ordine, che verranno da Noi designati, verificherà se per le proposte fatte concorrano le condizioni stabilite agli articoli 2, 3' 4, 5 e 6 del presente decreto e le rinvierà quindi al rispettivo dicastero colle osservazioni che saranno occorse. Quando nello apporre il visto ai decreti il predetto Nostro primo segretario si accorgerà che vi è luogo a qualche dubbio, prima di darvi esecuzione, è nostra precisa intenzione che ne riferisca a Noi, per gli opportuni provvedimenti dei quali sarà sua cura d'informare sollecitamente il ministro che avrà spedito il decreto.
Art. 10
È vietato di dare partecipazione, o d'inserire nella Gazzetta Ufficiale, la notizia delle decorazioni da Noi conferite se prima il decreto Nostro non è registrato al Gran magistero e non è spedito il diploma.
Art. 11
Le proposte relative al conferimento di croci a personaggi esteri debbono essere rassegnate dal ministro degli affari esteri.
Art. 12
Nei cambi di decorazioni con potenze estere la stella di grand'uffiziale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, come uno degli Ordini primari dei nostri Stati, sarà riputata avere un valore uguale al gran cordone degli Ordini secondari delle potenze estere.
Art. 13
Sarà privato della decorazione chiunque per un fatto legalmente accertato abbia mancato all’onore, o propugnato interessi antinazionali.
Mandiamo ecc. ecc.
Firenze, 20 febbraio 1868
VITTORIO EMANUELE
Menabrea - Cibrario
Маурицио Тигльери