da Antonio Pompili » mercoledì 14 maggio 2008, 18:12
Qui entriamo, al di là dei tentativi lodevoli di Ferrante e Guido, in una raffinatissima questione ecclesiologica. Le sfumature terminologiche, già indicate da Andrea, sono il riflesso della sottigliezza della questione su cui si è espresso il Concilio Vaticano II: quello della sacramentalità dell'episcopato.
La Lumen Gentium al n. 21 afferma la sacramentalità della consacrazione episcopale: "Docet autem Sancta Synodus episcopali consecratione plenitudinem conferri sacramenti Ordinis, quae nimirum et liturgica Ecclesiae consuetudine et voce Sanctorum Patrum summum sacerdotium, sacri ministerii nuncupatur". Lo stesso termine "consacrazione" a proposito dei vescovi è usato dal Codice di Diritto Canonico (cc. 1013. 1382).
La Presbyterorum ordinis, seguita dal CIC, a proposito dei sacerdoti usa invece il termine "ordinazione" presbiterale (nn. 7.8.10).
La duplice scelta terminologica è legata alla differenza tra presbiterato ed episcopato e quindi alla sacramentalità della consacrazione episcopale.
I vescovi e i presbiteri partecipano dello stesso e unico sacerdozio di Cristo (Christus Dominus 15). I presbiteri sono costituiti nella comunione gerarchica con la legittima ordinazione. Data la partecipazione dei presbiteri al munus del ministero episcopale attraverso il sacramento dell'ordine e la missio canonica (PO 2; 7), in virtù dell'ordine e del ministero essi sono associati al Corpo Episcopale e ne sono i collaboratori (LG 28; PO 7; CD 15). I presbiteri così, non possedendo l'apice del sacerdozio, dipendono dai vescovi nell'esercizio della loro potestas. E tuttavia sono veri sacerdoti del Nuovo Testamento, partecipando in virtù dell'ordinazione sacramentale ricevuta, all'unico sacerdozio di Cristo e alla missione apostolica.
Più precisamente, la differenza dell'espiscopato rispetto al presbiterato si pone a livello giuridico di ufficio da svolgere all'interno della Chiesa, ma sulla base di una differenza di pienezza dello stesso sacramento. Quest'ultima tuttavia non si ha con il conferimento di nuove potestà di santificazione sacramentali di ordine (nessuna fuzione cultica può essere considerata di esclusivo esercizio del vescovo per diritto divino: la cresima, di cui il vescovo è definito ministro "originario", può in casi particolari esser amministrata da un prebitero; e anche se il conferimento dell'ordinazione nell'economia attuale è riservato ai vescovi, nella storia non mancano testimonianze del conferimento degli ordini da parte di un presbitero). La differenza si pone, in virtù della (nuova) imposizione delle mani, per una diversità di grado di partecipazione allo stesso munus del ministero apostolico, per la quale il vescovo può esercitare tutta la potestà di ordine già ricevuta nell'ordinazione presbiterale ed è investito della potestà di insegnare e governare che può liberamente esercitare nella chiesa che gli è affidata (oppure in altro ufficio svolto). Il presbitero, in virtù del suo ufficio, limitato rispetto a quello del vescovo, perchè diverso è il grado della sua partecipazione al munus del ministero apostolico, non può esercitare tutta la potestà sacramentale di santificazione ricevuta nell'ordinazione, e tramite la missione canonica riceve la potestà di governare che gli è necessaria per espletare il suo ministero.
Il sacerdozio ministeriale (o gerarchico) è unico e ne sono investiti sia i vescovi che i presbiteri, come partecipazione all'unico sacerdozio e ministero di Cristo (PO 1; 5; 7; 10; LG 28). Per esso e per la missione canonica i presbiteri partecipano alla missione del ministero del vescovo ("munus ministerii episcopi"; LG 28; 41; PO 2; 7) e alla missione apostolica, in grado subordinato.
Non deve meravigliare l'uso (preferenziale) di due termini diversi per indicare il rito della consacrazione episcopale e quello della ordinazione presbiterale.
Scusandomi per la lunghezza della mia esposizione oltre che per l'inevitabile uso di termini troppo tecnicamente teologici e giuridici, spero di aver chiarito la questione.
QUI FACIT VERITATEM VENIT AD LUCEM (Gv 3,21a)
TU SCIS QUIA AMO TE (Gv 21,17b)