premesso che a me non pare esserci alcuna differenza sostanziale tra feudo nobile e feudo rustico, e neppure tra feudi antichi e feudi nuovi, mi permetto di riportare qualche notizia utile in merito a certe affermazioni fatte negli ultimi post:
l'articolo 3° della Legge sull'abolizione dei feudi del 2-8-1806 dice espressamente che "
la nobiltà ereditaria è conservata. I titoli di principe, di duca, di conte, e di marchese, legittimamente conceduti rimangono agli attuali possessori, trasmissibili in perpetuo con ordine di primogenitura, e nella linea collaterale al quarto grado".
Dunque il titolo di barone di origine feudale fu abolito di fatto. Le leggi borboniche successive (1839) hanno semplicemente confermato le disposizioni del 1806. Da questi si distinsero i titoli baronali muratiani, sul cognome, che ebbero un trattamento a parte, come leggerete. Dopo l'Unità, le nuove disposizioni hanno riammesso il titolo baronale feudale solo in specifici casi. La Consulta Araldica ha accolto le disposizioni borboniche per la gran parte e, anzi, mi pare abbia voluto allargare il numero di possibili portatori di titoli.
1. con real proclamazione del 20-5-1815 si conferma la nobiltà
2. con regio decreto del 1-8-1815 si ordinava una formazione di compagnia di guardie del corpo per la cui ammissione era necessario fornire prove di nobiltà
3. con decreto del 11-12-1816 viene confermata l'abolizione dei feudi
4. con regio rescritto de 2-9-1827 vengono promulgate le norme sulla successione anticipata del titolo
5. altro regio rescritto, del 4-3-1828, precisa l'uso maritale nomine dei titoli napoletani
6. con regio decreto del 23-3-1833 viene istituita la Commissione per i titoli del Regno delle Due Sicilie (l'invio delle pratiche alla Commissione viene regolato con regio decreto del 21-5-1833, con altro decreto del 4-10-1834 vengono definnite le pratiche di competenza della Commissione)
7. con decreto del 10-1-1836 viene proibito l'uso di predicati territoriali che non fossero già in uso prima dell'abolizione della feudalità (1806)
8. con decreto del 10-4-1839 viene stabilito che la denominazione di titolo di barone non per più un titolo dopo le leggi eversive della feudalità (1806)
9. con decreto del 7-12-1839 si stabilisce che l'acquisto di un terreno già feudale non prevede l'acquisizione del titolo su di esso appoggiato
10. con rescritto del 3-6-1837 viene stabilito che i titoli di nobiltà non sono oggetto di contratto (e di conseguenza, di commercio, con rescritto del 7-10-1837; un ulteriore rescritto del 26-1-1839 proibisce i contratti sui titoli, e con rescritto del 16-3-1839 si conferma che i titoli non costituiscono materia di contratto o di legato)
11. tra il 1843 e il 1855 vengono emanate varie regolamentazioni sulle successioni con l'indicazione di vari casi (esclusione di figli adottati o naturali, successioni in via femminile ecc.)
Il decreto luogotenenziale del 17-2-1861 che aboliva la Commissione sui titoli della nobiltà delle Due Sicilie predisponeva in merito al titolo baronale e ai riconoscimenti le seguenti massime
articolo 69, i titoli concessi da Re Gioacchino Murat (nota:
che erano per la maggior parte baronali) sono, a norma del Regio Decreto del 10-1-1812, di loro natura personali, se non è altrimenti disposto nell'atto sovrano di concessione. Divengono ereditari e si trasmettono di maschio in maschio con ordine di primogenitura solo quando siano annessi ad un maggiorasco.
articolo 66, la successione di tutti i titoli concessi fino al giorno dell'abolizione della feudalità va regolata dalla legge del 2-8-1806, e colle norme proprie del diritto feudale napolitano.
articolo 72, i riconoscimenti fatti nei modi di legge da cessati o dal presente Governo si ritengono, salvo il diritto di terzi interessati, titoli validi per la iscrizione nell'Elenco regionale. Tali riconoscimenti non sono mai innovativi dell'ordine di successione stabilito dala legge o dal titolo di originaria concessione a norma degli articoli precedenti
articolo 73, pel titolo di "Barone", per quale esiste
speciale concessione o espresso e legale riconoscimento, si applicano le norme scritte nei precedenti articoli per gli altri titoli
articolo 74, la sola qualità di possessore di un feudo non è titolo sufficiente per ottenere l'iscrizione nel titolo regionale con il titolo di Barone. Ma se tale qualità si riferisce ad un feudo nobile "in capite", e con effettiva giurisdizione ed intestazione nei Cedolari, e se il possesso di uno o più feudi, preso cumulativamente, ha avuto una durata non minore di anni 200, tutti i componenti della famiglia hanno diritto al titolo di nobile accompagnato al predicato del feudo ultimo posseduto. il primogenito, poi, può aspirare alla concessione del titolo di "Barone" sopra i suddetti pedicati, mediante emanazione di Regie Lettere Patenti, riconducendone la trasmissibilità ai maschi primogeniti.
Con il Regno d'Italia la cosa si confuse e dunque per ottenere un riconoscimento baronale non bastava dimostrare di aver avuto feudi. Un esempio comunque è la famiglia Rodinò di Miglione. Fu riconosciuta dal nuovo stato italiano con il titolo di "nobile" con predicato di Miglione. Poi negli anni esponenti di questa casata hanno dimostrato di aver diritto al titolo Baronale e difatti gli fu in seguito riconosciuto il titolo di Barone di Miglione.
il caso dei Rodinò sembra rientrare nell'articolo 74, per quel che ne so ebbero prima il riconoscimento del titolo di nobile con predicato (per maschi e femmine), a cui seguì il regio decreto di
concessione il 7 aprile 1938.