Ordini "farlocchi": una sentenza!

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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Ordini "farlocchi": una sentenza!

Messaggioda nicolad72 » mercoledì 30 aprile 2008, 14:28

Studiando altro... ho trovato una sentenza della Cassazione Penale in materia di Ordini Cavallereschi, che ci restituisce una bella analisi sulla normativa che regola questi istituti...

(la sentenza, pur essendo un atto pubblico, è stata comunque epurata dei nomi degli imputati, nel pieno rispetto alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali... io a maggior garanzia ho provveduto ad epurare luoghi e altri nomi che comunque potrebbero far ricondurre agli interessati)

Cass. pen. Sez. III, (ud. 16-06-1999) 30-07-1999, n. 9737


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. GIAMMARCO Pietro - Presidente

1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere

2. Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere

3. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da <M. F.> n. a ----

<B. G. E.> n. a ---

avverso la sentenza della Corte d'appello di --- del 5 ottobre 1998

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere F. Novarese

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. De Nunzio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udito il difensore Avv. ----, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


--------------------------------------------------------------------------------
Svolgimento del processo
<M. F.> e <B. G. E.> hanno proposto separati ricorsi per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di ---, emessa in data 5 ottobre 1998, con la quale venivano condannati per il reato di conferimento illegittimo di onorificenze (art. 8 1.3 marzo 1951 n. 178) deducendo quale motivo comune la violazione e l'errata applicazione dell'art. 8 l. cit. e dell'art. 9 c.p., giacché, essendo avvenuto il conferimento dell'onorificenza in (citta in stato estero) e solo l'investitura in (Citta Italiana), l'azione penale era improcedibile, poiché non era necessaria la preventiva richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, stabilita dal secondo comma dell'art. 9 c.p..

Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati, sicché i ricorsi devono essere rigettati con la condanna, in solido, dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Ed invero l'impugnazione si incentra sulla nozione di conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, sul principio di tassatività e tipicità della fattispecie e sulla correlazione tra accusa contestata e sentenza; principi entrambi connessi alla su riferita espressione.

Appare, quindi, opportuno trascrivere il precetto contemplato dall'art. 8 l. n. 178 del 1951 e soffermarsi sulla ratio dell'incriminazione, sulle caratteristiche della nozione e sull'esegesi della normativa richiamata.

Il primo comma dell'art. 8 l. cit., relativo al delitto contestato, stabilisce che "salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati", mentre l'imputazione è così formulata: "perché, in concorso tra loro, conferivano a... onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche (nella specie: il titolo di cavaliere di gran croce di giustizia del sedicente - il solito ordine farlocco -)", riportando fedelmente la disposizione.

É pacifico che non si è in presenza di "onorificenze, decorazioni e distinzioni" ancora ammesse (quelle della S. Sede, dell'ordine equestre del Santo Sepolcro e del Sovrano ordine militare di Malta), di cui all'art. 7 l. cit. e che la c.d. "patente" è stata confezionata a (Città di Stato Estero), mentre la "solenne investitura" si è verificata nella chiesa di S. Secondo in (Città Italiana).

Orbene da un esame meramente letterale della disposizione si evince che la congiunzione "e" unifica i vari momenti del conferimento, della decorazione e della distinzione cavalleresca e detta analisi esegetica è avvalorata dalla previsione della disgiuntiva "o" nell'articolo precedente, in cui è sanzionato l'attuale illecito amministrativo dell'uso non autorizzato.

Tale differente formulazione è logicamente spiegabile con le diverse condotte sanzionate, giacché l'uso può avvenire con modalità alternative e, comunque, non si volevano lasciare impuniti comportamenti di semplice assegnazione di distinzioni cavalleresche, mentre l'illecito conferimento deve comprendere in una considerazione unitaria ed inscindibile tutte le varie fasi per evitare sistemi di facile elusione della normativa e consentire un'uniforme repressione.

Questa valutazione unitaria è ulteriormente confortata dalla locuzione "in qualsiasi forma e denominazione" contenuta nel precetto in esame, contemplato dall'art. 8, ove si nota l'indifferenza per le varie modalità e l'ampia accezione utilizzata dal legislatore per ricomprendervi ogni momento in cui può' essere suddistinto il "conferimento" delle onorificenze.

Peraltro, poiché il dato testuale da solo è spesso fallace e, comunque, non decisivo, l'analisi ermeneutica condotta è suffragata da un'indagine storica e dai criteri teleologici e sistematici.

Il carattere onnicomprensivo della locuzione "in qualsiasi forma e modalità" è confermato dai lavori preparatori ed in particolare dalla relazione dell'on. <F.> in cui espressamente si chiarisce che la predetta frase è stata aggiunta affinché "non ci siano pretesti a distinzioni elusive del divieto", il cui carattere assoluto è sottolineato dalla sua ripetizione nel secondo comma dell'art. 8 l. cit., che contempla la differente ipotesi dell'uso di onorificenze misconosciute, la quale ulteriormente si distingue da quello dell'uso non autorizzato di onorificenze riconoscibili di cui al precedente art. 7 e dall'arrogazione di onorificenza mai ottenuta, prevista dall'art. 498 c.p..

Inoltre il mutato quadro istituzionale con la proclamazione della Repubblica e l'impostazione democratica ed egualitaria della nostra Costituzione fanno da sfondo alla legge del 1951, che attua un precetto costituzionale (art. 97 ultimo comma Cost.), derogatorio del principio di uguaglianza, sicché il legislatore nel dettare le norme ha voluto attribuire alle onorificenze conferite dalla Repubblica Italiana, fondata sul lavoro, un significato eminentemente morale, onde ha ridotto al massimo la possibilità di poter utilizzarne altre (art. 7 l. cit.) ed ha subordinato l'uso di quelle "non nazionali" ad un'autorizzazione anche al fine di evitare pericolose nostalgie di passati regimi

Pertanto, come risulta pure dalla stessa dizione dei commi secondo e terzo dell'art. 8 per argomento a contrario, oltre che dall'espressa previsione dell'art. 9 c.p., lo Stato italiano ha inteso riservare a se il potere di conferimento, vietandolo ad ogni ente, associazione o privato salvi gli ordini cavallereschi previsti dall'art. 7 e le onorificenze di Stati esteri e degli ordini non nazionali, subordinate queste ultime ad autorizzazione, sicché detto monopolio ed il conseguente divieto di conferimento, penalmente sanzionato, hanno un senso se la punibilità è circoscritta al solo territorio italiano.

Tale "ratio" è evidenziata nei lavori preparatori dalla relazione dell'on. <D. G.>, in cui si sottolinea che "l'istituzione delle onorificenze della Repubblica comporta la necessità di un'adeguata protezione giuridica, a tutela del prestigio di tali distinzioni, non meno che della pubblica fede... l'abuso che attualmente vien fatto di queste pretese distinzioni onorifiche, per fini quasi sempre speculativi, non ha solo dannose ripercussioni di ordine interno, ma nuoce gravemente al prestigio dell'Italia, sminuendo la dignità ed il valore delle nostre onorificenze presso le altre nazioni".

"Il disegno intende risolvere radicalmente questo problema, fornendo al giudice una norma che non esisteva nel precedente ordinamento, e la cui mancanza ha dato luogo ad alcune perplessità della giurisprudenza, che hanno permesso il perpetuarsi di abusi a scapito delle onorificenze conferite o riconosciute dallo Stato e, più ancora, a danno della fede pubblica".

L impostazione del progetto di legge è quindi perentoria e non giustifica alcun dubbio sulla volontà del legislatore di colpire qualsiasi forma di conferimento di onorificenze illecite.

Da questa composita li ratio" dell'incriminazione discende, quindi, come esattamente notato dalla Corte torinese, la punizione non solo dell'atto unilaterale di "conferimento", costituente l'inizio della condotta punibile e denominabile come "assegnazione" del titolo, ma anche di tutte quelle manifestazioni collegate quali l'investitura, solenne o meno, la consegna di segni o medaglie o distinzioni o decorazioni, ed eventuali ulteriori modalità o cerimonie, costituenti un tutto unitario ed inscindibile.

Del resto la differenza in tempi antichi esistente tra conferimento, decorazione e distinzione ai fini degli ordini cavallereschi al momento dell'entrata in vigore della legge nel 1951 era già molto attenuata, nonostante i termini conservino uno loro diversa pregnanza, connessa, comunque, alle diverse forme ed al differente atteggiarsi delle modalità composite del conferimento e non più alla distinzione tra mera ricompensa (decorazione) e conferimento del diritto di fare uso di un titolo cavalleresco (onorificenza).

Pertanto se è esatto che il "termine conferimento", nella sua accezione ristretta, secondo quanto appare dallo stesso articolo 4 della legge in esame, si sostanzia principalmente in un atto "cartaceo" per utilizzare un'espressione della Corte di merito, differenti possono essere le forme di attuazione, mentre l'ampia dizione dell'art. 8, che include le decorazioni e le distinzioni, ricomprende tutte le diverse fasi in cui può articolarsi la cerimonia nella quale il prescelto viene insignito dell'onorificenza.

Peraltro la definizione del conferimento quale atto unilaterale serve solo per chiarire che per configurare il reato non è necessaria l'accettazione e, quindi, si prescinde da qualsiasi atteggiamento del beneficiato, la cui condotta può trovare sanzione nell'art. 7 e nel secondo comma dell'art. 8 l. cit., ove rientri nel paradigma normativo ivi delineato, ma non esclude che nel termine e nelle successive indicazioni delle decorazioni e distinzioni, unitariamente considerate, vengano racchiuse tutte le varie fasi, in cui può sostanziarsi la cerimonia di conferimento del titolo illegittimo.

Il conferimento non consentito delle "onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche", non ammesse, trova esplicazione nella presa di posizione di chi ha o assume di avere, quale "fons honoris", il potere d'investitura, mentre la "patente" cartacea costituente il momento iniziale di una progressione criminosa, non esaurentesi solo in essa, ma comprendente ogni manifestazione di questa investitura e che trova la sua conclusione nella utilizzazione, illegittima o illecita (artt. 7 e 8 entrambi secondo comma l. cit.) delle medesime.

Individuata in tal modo la fattispecie criminosa, occorre esaminare se l'imputazione sia stata circoscritta alla fase dell'assegnazione id est conferimento del titolo oppure vi ricomprenda anche le altre modalità.

A tal proposito, nonostante il riferimento al titolo di cavaliere e, quindi, all'atto cartolare di conferimento, la pedissequa riproduzione del precetto penale con i tre termini ("onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche"), utilizzati nelle relazioni dei proponenti al Parlamento in modo indifferenziato serve ad includere pure la cerimonia di investitura, secondo quanto appare anche dalla composita "ratio" dell'incriminazione, tesa a tutelare la fede pubblica, il prestigio dell'Italia, la nuova forma istituzionale ed il monopolio in mano pubblica del loro conferimento su base territoriale.

Peraltro, ove si volesse evidenziare un difetto di correlazione tra sentenza e fatto contestato, attesa la natura di nullità a regime intermedio del predetto vizio (Cass. sez. I 27 ottobre 1995 n. 10684, Guarneri ed altri rv.202536 ex plurimis), è stata dedotta in maniera intempestiva in sede di legittimità, giacché concerne il giudizio di primo grado e non risulta dedotta in appello.

Perciò, poiché la fase del l'investitura, relativa al conferimento del titolo cavalleresco illegittimo, si è verificata in Italia non era necessaria la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in camera di consiglio in data 16 giugno 1999

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 30 LUG. 1999
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Re: Ordini "farlocchi": una sentenza!

Messaggioda MMT » venerdì 2 maggio 2008, 12:26

Molto interessante, grazie per avercela resa nota.

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Re: Ordini "farlocchi": una sentenza!

Messaggioda Tilius » venerdì 2 maggio 2008, 14:11

Cielo! Finalmente una applicazione della tanto famosa quanto disattesa legge 1951! Allora (forse) c'é ancora qualche speranza... :wink:
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Re: Ordini "farlocchi": una sentenza!

Messaggioda Mario Volpe » venerdì 2 maggio 2008, 15:12

Ma non è la stessa sentenza che avevamo già discusso qui ?

viewtopic.php?f=2&t=6033

comunque, per quello che vale, i commenti già espressi nell'occasione restano validi...
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Re: Ordini "farlocchi": una sentenza!

Messaggioda Elassar » venerdì 2 maggio 2008, 15:45

Tilius ha scritto:Cielo! Finalmente una applicazione della tanto famosa quanto disattesa legge 1951! Allora (forse) c'é ancora qualche speranza... :wink:


In effetti non ci sono molte pronunce nella giurisprudenza italiana. Tra le precedenti ricordo: Consiglio Stato , sez. I, 26 novembre 1981 , n. 1869; Cassazione penale , sez. II, 16 luglio 1980. Altre sentenze più risalenti si possono comunque trovare sulle riviste come il Foro italiano. Ricordo, p. es., che in alcuni casi si valutò l'applicabilità delle regole di cui alla legge 178/1951 al conferimento degli ordini sabaudi dopo la caduta della monarchia.

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