Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

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Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda sabaudo74 » domenica 6 aprile 2008, 17:34

Salve vorrei notizie in merito alla Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43 e il relativo distintivo bellico 1940/43 con 3 stellette istituite ai sensi della Legge 26/04/1950 n° 390 e DD.PP.RR. n° 1590,234, e 399 se ne può fare richiesta ai relativi distretti di appartenenza o capitanerie di porto di appartenenza? Ho cercato su internet ,la legge e i decreti presidenziali ma non trovo nulla aiutatemi ad avere notizie in merito grazie a tutti
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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda nicolad72 » domenica 6 aprile 2008, 19:49

L. 24 aprile 1950, n. 390 (1).

Computo delle campagne della guerra 1940-45.


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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 1950, n. 149.




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1. La partecipazione alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni di guerra dall'11 giugno 1940, all'8 maggio 1945 nel territorio metropolitano ed extra metropolitano, e su navi in mare o su aerei in volo durante i cicli operativi fissati con apposite disposizioni dagli Stati Maggiori delle Forze armate su determinazione dello Stato Maggiore generale o durante la lotta partigiana od anche, indipendentemente da tali cicli o da tale lotta, nei casi indicati nei successivi articoli, dà diritto al riconoscimento delle campagne di guerra.

Tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna per ogni anno solare.


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2. Hanno diritto al computo delle campagne:

a) i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;


b) coloro che, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 518 , abbiano ottenuto una delle seguenti qualifiche: partigiano combattente, caduto per la lotta di liberazione; mutilato o invalido per la lotta di liberazione; patriota, purché abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi;


c) i personali civili anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, militarizzati in base ad una delle seguenti disposizioni: R.D.L. 14 ottobre 1937, n. 2707 ; bandi nn. 108 e 118 rispettivamente datati 6 febbraio 1942 e 7 marzo 1942, art. 1 del R.D.L. 30 marzo 1933, n. 123 (2);


d) i militarizzati in base alle LL. 25 agosto 1940, n. 1304 e 1° novembre 1940, n. 1610 , e i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'Africa orientale italiana 24 settembre 1940, n. 1930, e 30 dicembre 1940, n. 1810, purché abbiano effettivamente appartenuto ad unità mobilitate operanti.

Hanno inoltre diritto al computo delle campagne i personali civili non militarizzati ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del R.D. 14 dicembre 1942, n. 1729 (3); per quest'ultimo personale la campagna da riconoscersi è quella dell'anno in cui si verificò l'evento che dette luogo al conferimento della croce.

Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto anche quando si tratti di militari e militarizzati che, pur non appartenendo alla Marina, abbiano preso imbarco su navi da guerra, o requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento difensivo, o che, pur non appartenendo all'Aeronautica, abbiano preso imbarco su aerei. In ambo i casi l'imbarco deve aver avuto luogo per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operazioni militari durante i cicli di cui all'art. 1.


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(2) Recte, R.D.L. 30 marzo 1943, n. 123, recante norme sulla disciplina della motorizzazione.

(3) Recante norme per la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 10 giugno 1940 abbia partecipato ad operazioni militari nella guerra 1940-1945.




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3. Per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all'articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all'art. 1.

Qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo quest'ultima.

Per il riconoscimento della campagna di guerra ai partigiani combattenti e ai patrioti è richiesto per ogni anno solare un periodo minimo di tre mesi di effettiva appartenenza, anche non continuativa, alle formazioni partigiane. Si applicano peraltro le norme dell'art. 4 ed il secondo comma del presente articolo.


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4. Il periodo minimo di tre mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che siano deceduti, feriti o mutilati per fatti d'arme o che abbiano ottenuto la qualifica di caduto o di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o siano decorati al valore militare o abbiano ottenuto la croce al merito di guerra ai sensi del R.D. 14 dicembre 1942, n. 1729 (4), oppure siano stati fatti prigionieri o si siano ammalati per cause di servizio di guerra, sempre che la malattia comporti l'assegnazione di pensione od assegno di guerra di una delle otto categorie.

La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al ciclo operativo o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra.

I prigionieri hanno diritto al riconoscimento del beneficio previsto nel presente articolo qualora abbiano ottenuto il giudizio favorevole delle apposite commissioni di interrogatorio all'atto del rimpatrio.

Non hanno diritto al computo delle campagne coloro che dopo l'8 settembre 1943 hanno combattuto con le forze armate germaniche o della sedicente repubblica sociale italiana e coloro che, comunque, per la condotta tenuta dopo l'8 settembre 1943, hanno subito condanne penali, anche se amnistiate o condonate, o sanzioni disciplinari non inferiori al rimprovero solenne.


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(4) Recante norme per la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 10 giugno 1940 abbia partecipato ad operazioni militari nella guerra 1940-1945.




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5. In deroga alla disposizione del secondo comma dell'articolo precedente il periodo tra il 20 maggio 1944 e l'8 maggio 1945 ai militari e militarizzati delle divisioni «Cuneo» e «Regina», nonché ai militari e militarizzati delle altre forze armate riunitisi in formazione, i quali dopo il ciclo di operazioni a Creta e nelle isole dell'Egeo comprese nella giurisdizione del Comando forze armate dell'Egeo, furono impiegati, quali cooperatori per i servizi di guerra dalle autorità militari alleate, è utile al fine del computo delle campagne di guerra.

In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai militari e militarizzati in servizio l'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, e che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di prigionia sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai prigionieri militari e militarizzati di cui al precedente art. 2, che, dopo l'8 settembre 1943, siano entrati a far parte volontariamente di formazioni di cooperatori a seguito delle Armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite circolari dagli Stati Maggiori delle forze armate e che, all'atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di effettiva collaborazione durante le operazioni, entro i limiti fissati nelle circolari stesse, sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.


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6. Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto, indipendentemente dai cicli operativi, ai militari delle Forze armate dello Stato ed ai militarizzati di cui all'art. 2 della presente legge impiegati in rastrellamenti e dragaggio bombe, mine ed ordigni esplosivi in genere.

Tale diritto è altresì riconosciuto ai militari e militarizzati suddetti impiegati nello stesso servizio dopo la data dell'8 maggio 1945 e fino al 16 aprile 1946.

Il periodo minimo richiesto per il riconoscimento di una campagna è, per ogni anno solare, di tre mesi di servizio, anche non continuativo, nello speciale incarico. Per il computo di questo periodo valgono le norme del secondo comma dell'art. 3.


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7. Il periodo minimo di cui all'articolo precedente non è richiesto per il caduto, il ferito, il mutilato, l'invalido, il decorato al valor militare e l'insignito di croce al merito di guerra per eventi verificatisi nello speciale servizio.

La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al rastrellamento e al dragaggio degli esplosivi o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra.


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8. I mutilati o invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per causa di servizio di guerra durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione od assegno di guerra di una delle prime sei categorie, i quali alla data della ferita o della malattia stessa facevano parte di enti delle Forze armate mobilitati e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti ai comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti per tutto il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità di cui sopra fino alla data dell'8 maggio 1945.

I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, fino alla data dell'8 maggio 1945.

Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità fino alla data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.


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9. I mutilati e invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per causa di servizio di guerra, durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione o assegno di guerra della 7ª o 8ª categoria e i feriti per fatto d'arme o per causa di servizio di guerra, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di enti delle Forze armate mobilitate e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, soltanto per il periodo trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti della presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, fino al momento della accertata guarigione e, comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

Per i militari e militarizzati di cui agli artt. 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo successivo alla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque non oltre la data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.


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10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda sabaudo74 » domenica 6 aprile 2008, 20:45

Grazie della bella risposta che ho letto con attenzione ma la legge per quanto completa nell'insieme non parla della medaglia che ne viene riconosciuta può darmene notizia?
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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda pietro.i » lunedì 7 aprile 2008, 0:02

Tale onorificenza veniva concessa d'ufficio o su domanda dell'avente diritto? Non mi pare, se non errro, che la legge lo specifichi chiaramente.
Saluti.
"E del resto il fato non può essere sempre e comunque cinico e baro".
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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda sabaudo74 » lunedì 7 aprile 2008, 0:25

Veramente io chiedo se ancora oggi si può farne richiesta,in quanto mio nonno ha 94 anni è vivente e sto solo chiedendo informazioni in merito, cioè se oltre la croce al merito di guerra,già riconosciuta, si può fare richiesta o meno o se vi sono altre richieste da poter fare come combattente al secondo conflitto mondiale in qualità di Sergente Cannoniere.
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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda nicolad72 » lunedì 7 aprile 2008, 15:50

Dovrebbe essere questa...
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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda Guido5 » lunedì 7 aprile 2008, 16:09

Caro Nicola,
la medaglia è quella ma quello che mostri - che io sappia - è il rovescio. L'altra parte la puoi vedere a http://www.iagiforum.info/viewtopic.php?f=2&t=6520 dove è l'ultima a destra in alto.

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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda sabaudo74 » lunedì 7 aprile 2008, 16:28

Ma messuno che riesca a dirmi se la concessione anCora oggi sia possibile? Io chiedo questo grazie e a chi rivolgere la richiesta
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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda Guido5 » lunedì 7 aprile 2008, 16:57

Prova a chiamare l'URP dello SME... Fossi in te non mi porrei problemi di diplomi e la medaglia costa una decina di euro.

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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda nicolad72 » lunedì 7 aprile 2008, 17:00

Guido5 ha scritto:Caro Nicola,
la medaglia è quella ma quello che mostri - che io sappia - è il rovescio. L'altra parte la puoi vedere a http://www.iagiforum.info/viewtopic.php?f=2&t=6520 dove è l'ultima a destra in alto.

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Hai ragione, ma non sono riuscito a trovare il verso... :oops:
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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda nicolad72 » lunedì 7 aprile 2008, 17:08

sabaudo74 ha scritto:Ma messuno che riesca a dirmi se la concessione anCora oggi sia possibile? Io chiedo questo grazie e a chi rivolgere la richiesta


La domanda può rivolgerla al Ministero della Difesa, ma dubito che sia ancora in tempo per poterne ottenere la concessione. Generalmente i decreti attuativi (se non addirittura il provvedimenti istitutivo) prevedono un termine entro il quale avanzare la richiesta di concessione del segno d'onore... e a braccio ritengo che tale termine decorsi 10 lustri sia ampiamente trascorso...

e' però necessario (per maggior sicurezza) prendere visione del dettato dei provvedimenti attuativi... di cui però non ho, nella mia banca dati normativa, traccia...
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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda sabaudo74 » lunedì 7 aprile 2008, 18:50

Intanto faccio domanda tramite la Capitaneria di appartenenza e proseguire per tappe,poi magari se si riesce a trovare qualcosa a livello informativo me lo faccia sapere e se qualcun altro ne ha notizia mi faccia sapere grazie davvero.
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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda sabaudo74 » lunedì 7 aprile 2008, 18:54

Guido5 ha scritto:Prova a chiamare l'URP dello SME... Fossi in te non mi porrei problemi di diplomi e la medaglia costa una decina di euro.

Ciao a tutti!
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Non ho capito a chi dovrei chiamare ,non sono esperto di queste cose e non ho ne numeri telefono ne indirizzi
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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda Guido5 » lunedì 7 aprile 2008, 22:00

Caro Alfio,
noto adesso il "sergente cannoniere". Ovvio che devi rivolgerti alla Capitaneria di porto o all'URP dello SM della Marina militare. Telefoni e indirizzi li trovi a http://www.marina.difesa.it/urp/contatti.asp. L'indirizzo per l'Esercito è http://www.esercito.difesa.it/root/servizi/contatti.asp.

Ciao a tutti!
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Re: Medaglia Commemorativa del periodo bellico 1940/43

Messaggioda sabaudo74 » lunedì 7 aprile 2008, 22:28

Si infatti grazie al tuo suggerimento ho mandato domanda per informazioni all'URP della Marina per saperne di piu' sul noto sito ho trovato per caso un diploma con la medaglia tutto in bianco.
Se in effetti si tratta dello stesso riconoscimento, non riesco a capire come si metta in vendita un diploma in bianco, e come faccia il venditore ad averlo. Vi sono foto e tutto e, a quanto vedo il diploma è nuovissimo, quindi da Roma ancora lo rilasciano, forse.
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