da nicolad72 » lunedì 28 gennaio 2008, 17:55
Vi partecipo l'istituzione dell'onorificenza di "vittima del terrorismo", ultima nata nel panorama degli onori del nostro Paese.
D.L. 1-10-2007 n. 159
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229.
(convertito con modificazioni dalla L. 29/11/2007 , n. 222 - Gazzetta Uff. 30/11/2007 , n.279)
Art. 34.
Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonchè ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.
... omissis ...
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la con la consegna di una medaglia ricordo in oro.
2-ter. L’onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell’onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell’interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L’onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l’onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento dell’onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall’interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.
... omissis ...
A scanso di equivoci, e per evitare inutili domande da parte dei soliti disinteressati, l'insegna dovrebbe essere NON PORTATIVA!