In linea di massima, Caro Federico

, e secondo quanto sancito dal diritto della Serenissima Repubblica il
laudemio (parte del Signore) veniva determinato (salvo diverso intendimento del Maggior Consiglio) nella proprorzione del
dieci per cento del valore del fondo.
Il laudemio
(>laudare: approvare) secondo lo
ius feudale, perteneva alla categoria dei diritti signorili di banno (o bannalità). Si trattava dunque di uno dei diritti patrimoniali del feudatario sui negozi giuridici dei sudditi.
Nella fattispecie trattavasi del diritto di alienazione che veniva percepito dal signore a titolo di
corrispettivo del consenso alla cessione di un bene immobiliare da parte di un vassallo (feudatario, livellario o enfiteuta) a un soggetto che
non fosse successore legittimo (legato da vincolo di parentela agnatizia o cognatizia al soggetto successibile).
Il laudemio variava altresì in rapporto allo
status giuridico del dante causa (colui che vendeva).
Generalmente il suo ammontare oscillava fra la sesta e l'ottava parte del valore dell'immobile. Nell'ordinamento della Repubblica di Venezia, invece, il gettito di quest'imposta era pari alla decima parte del bene.
Spero d'essere stato sufficientemente chiaro.
saluti
sFD