da L.de Bellis » domenica 24 giugno 2007, 16:39
Carissimi,
Nel rinnovare già quanto da me detto in un altro intervento ,vi invio alcune note storiche circa l'organizzazione della Città di Bari e dei suoi cittadini.
....L'organizzazione giuridica della popolazione di Bari era derivata da quella del municipium romano e si era trasformata profondamente durante il Medioevo.
Le consuetudini per diversi secoli costituirono le regole alle quali si conformò la comunità barese; esse, chiamate "Consuetudines barenses", furono ordinate in rubriche ad opera dei giureconsulti Andrea e Sparano da Bari.
In base alle Consuetudines era considerato cittadino barese chiunque si recasse in città ad abitarvi e vi stabilisse dimora ed averi.
Dal Quattrocento al Seicento il patrimonio di consuetudini della città di Bari andò progressivamente arricchendosi di privilegi concessi dai sovrani del Regno di Napoli e gli atti che facevano fede della loro concessione furono raccolti nel libro intitolato "Privilegi e Provvisioni per la città di Bari", più comunemente conosciuto con il nome di "Libro Rosso" o "Messaletto" o "Libro Magno" dei privilegi della città di Bari.
I privilegi più antichi risalgono al tempo di Roberto e Carlo II d'Angiò, di Ferdinando I d'Aragona, di Carlo V d'Asburgo, ma decisamente significativi sono i 46 capitoli approvati da Bona Sforza, duchessa di Bari, che dettero assetto all'amministrazione dell'Università e permisero alla città di formare statuti e leggi municipali senza che nessun cittadino napoletano potesse assumere alcuna carica o ufficio nella città di Bari, Castello compreso.
Poiché andavano orgogliosi di questi privilegi che ampliavano l'autonomia comunale e conferivano ad essi prestigio, ad ogni successione di re i Baresi si affrettavano a chiederne la riconferma e i sindaci, ad ogni successione di archivista cittadino, curavano le consegne dei relativi documenti.
Organi di governo della città
La città era retta da un Regimento, composto dai Sindaci e dal Consiglio decurionale il quale, a sua volta, era costituito dai rappresentanti delle Piazze della Nobiltà (costituita da nobili di stirpe detti anche nobiltà generosa) e del Popolo grasso o Primario (costituito dagli esercenti le libere professioni curiali e mediche, dai mercanti e dai possidenti, detti anche <<civili>>). Spesso le due Piazze erano in continuo contrasto tra di loro per avere il sopravvento nel governo dell'Università. La Piazza non corrispondeva al ceto: non tutti coloro i quali appartenevano ad un dato ceto facevano parte automaticamente della Piazza del proprio rango. Occorreva l'aggregazione fatta dalla stessa Piazza o dal re. Inoltre, per conservare il proprio potere oligarchico, le Piazze erano <<chiuse>> e avevano diritto di aggregare altre famiglie con prerogativa esclusiva.
Pur se era prevista una "democratica" rappresentanza dei ceti abbienti, gli atti di amministrazione dell'Università mostrano che soltanto il primo ceto, per la posizione privilegiata dei nobili, era attore principale delle vicissitudini amministrative della città.
Al popolo minuto per più secoli fu riservata una parte passiva e marginale.
Soltanto nel 1797, con Reale Dispaccio di Ferdinando IV di Borbone, ad esso fu concessa una propria rappresentanza in seno al Consiglio dei Decurioni. Da quell'anno il Consiglio decurionale fu costituito da 10 consiglieri nobili, 10 del secondo ceto e 10 del terzo. Fino al 1797, il Consiglio dell'Università fu composto da trenta deputati, quindici per la Piazza dei Nobili e quindici per la Piazza del Popolo primario, che restavano in carica tre anni. Esso veniva modificato ogni anno con la sostituzione di cinque membri, in modo che allo spirare del triennio fosse completato l'avvicendamento.
La suddivisione dei seggi del Consiglio della città di Bari fra i ceti della nobiltà e del Popolo Primario è documentata fin dal Quattrocento.
Cariche cittadine
La sede delle riunioni delle due Piazze era chiamata "Sedile"; era qui che si svolgeva la vita pubblica della città. Ogni Piazza eleggeva nel suo seno, il Sindaco, il Deputato della salute, il Catapano, il Munizioniere, il Capo bagliva, il Giudice della bagliva, il Deputato delle fabbriche, il Protettore dei monasteri, l'Archiviario, due Assistenti alla revisione dei conti e due Firmatari dei mandati.
Il Consiglio decurionale eleggeva pure il Mastro giurato, il Cassiere, il Procuratore della città, il Razionale, l'Avvocato della Città e dei poveri ed il Cancelliere.
Questi ultimi incarichi avevano durata annuale e venivano assolti alternativamente da rappresentanti della Piazza dei Nobili e della Piazza del Popolo.
Tutti gli eletti rimanevano in carica un anno, ad eccezione dei Catapani che venivano eletti ogni sei mesi.
I Sindaci rappresentavano l'Università presso il potere centrale, presentavano al Re le richieste deliberate dal Parlamento cittadino e ne illustravano le ragioni, tutelavano i diritti della città, rivendicavano i beni pubblici che venivano usurpati, soprintendevano alle fortificazioni della città e alla manutenzione delle strade, vigilavano sui pesi e le misure di cui custodivano gli esemplari, ed avevano l'ufficio di provvedere ad una equa ripartizione dei tributi che servivano a far fronte alle raccolte di denaro della Corte regia ed ai bisogni della città. Durante il loro mandato non potevano assumere arrendamenti (concessioni della produzione o della vendita in esclusiva di un certo prodotto) dell'Università.
Il Mastro giurato sovrintendeva all'ordine pubblico e alla sicurezza notturna del Borgo; aveva l'incarico di custodire la città durante la notte e tenere presso di sé le chiavi delle porte.
Per questo incarico disponeva di armigeri con i quali costituiva la ronda di notte. Oltre al servizio di ronda, era previsto un servizio di sentinelle poste sui campanili più alti della città. Una di esse era in postazione sul campanile di San Giacomo.
I Deputati della salute avevano l'incarico di vigilare sulle navi e le barche che approdavano in porto e sugli stranieri che entravano in città per assicurarsi che non fossero portatori di malattie contagiose. Essi avevano la propria sede fuori delle mura, presso la Porta di Mare.
I Catapani erano delegati a vigilare sul rispetto dei prezzi fissati nelle assise e sulle frodi dei venditori di derrate alimentari.
Tra Seicento e Settecento diverse magistrature cittadine presentarono cambiamenti nelle loro attribuzioni.
I Capi Bagliva o Baiuli erano preposti a quella che oggi diremmo la polizia urbana. La loro funzione consisteva nel vigilare sul regolare svolgimento dell'attività mercantile e, soprattutto, sui comportamenti della popolazione del Borgo. Essi dovevano far rispettare dai cittadini alcune norme igieniche e di comportamento, controllando che non gettassero letame, acqua sporca ed ogni altro tipo di sporcizia nelle strade e nei fossati delle mura della città, ma che procurassero di portarli fuori di essa. Dovevano assicurassi che conciatori, beccai, barbieri, bottai e tutti gli altri artigiani scopassero e nettassero periodicamente il tratto di strada situato avanti alla loro bottega; dovevano far rispettare dagli ortolani e dagli erbivendoli il divieto di gettare nel porto e nel fossato posto sotto le Mura della città i residui della vendita giornaliera e ai bastasi l'obbligo di scopare ogni settimana la pubblica Piazza.
Là dove muratori provvedevano ai lavori di costruzione o di ristrutturazione, dovevano assicurarsi che essi non lasciassero per più di tre giorni sulla pubblica strada il materiale edilizio di demolizione. Era pure compito della Bagliva controllare che fossero praticati, nei negozi dei generi alimentari, nei molini e nei trappeti, i prezzi fissati nelle assise e vigilare sulla qualità e sul peso degli alimenti venduti. Anche i rapporti di lavoro tra proprietari di terre e gli operai agricoli - massaro, gualano, consiero, trappetaro - ricadevano sotto la loro giurisdizione. Dovevano vigilare sul rispetto di quanto fra le parti era stato convenuto, ossia che i lavoratori mantenessero l'obbligo assunto di prestare opera per un determinato periodo di tempo ed i proprietari quello di corrispondere puntualmente la pattuita mercede.
Tutte le infrazioni commesse dovevano essere dalla Bagliva immediatamente contestate e dovevano essere giudicate dai Giudici della Bagliva o dai Gabelloti (Gabellieri) entro otto giorni dal dì in cui era stato commesso l'illecito; trascorso tale tempo le infrazioni cadevano in prescrizione.
I Giudici della Bagliva non avevano facoltà di citare le parti, giudicare e carcerare, né esigere le pene senza l'iniziativa del Baglivo.
Il Cancelliere era il segretario del Consiglio dei Decurioni ed aveva l'onere di redigere i verbali delle sedute. Spesso a ricoprire questo incarico venivano chiamati i notai, persone esperte nelle lettere e nel diritto, aduse a compulsare pandette e stendere strumenti.
Il Cassiere aveva il compito di custodire la cassa dell'Università mentre gli Archiviari erano incaricati di conservare la documentazione comprovante la concessione o la conferma alla città di privilegi, capitoli e grazie da parte dei Re di Napoli. Alla custodia di carte così preziose era ovvio che fossero incaricate due persone, una per ogni Piazza.
I Munizionieri curavano e vigilavano sulla consistenza delle polveri accumulate per la difesa della città.
Il Gonfaloniere o Giudice esercitava su tutti gli abitanti della città, fossero essi cittadini baresi o forestieri, la giurisdizione civile, aveva competenza criminale su tutti i reati minori contemplati dagli statuti cittadini ed interveniva nella stesura dei contratti e dei testamenti da parte dei Notai. Per i contratti nei quali comparivano le donne come contraenti svolgeva la funzione di giudice mundio.
Altri Officiali svolgevano funzioni amministrative e giudiziarie di minore importanza o di semplice ordine. Anche questi venivano eletti ogni anno e le loro provisioni erano a carico del bilancio dell'Università.
Erano nominati il Capitano delle artiglierie, alcuni Medici, il Giudice ai contratti, l'Apprezzator delle vigne, l'Apprezzator delle olive, il Trombetta, il Capo Artigliere, i Bombardieri, i Guardiani delle porte della città oltre a Corrieri, Cavallari, Torrieri e Campanilieri.
Durata degli incarichi e loro controllo
I Sindaci, il Mastro giurato, i Catapani ed i Giudici della bagliva, il Cassiere al termine del loro mandato erano soggetti a sindacato. Essi dovevano rendere conto delle somme incassate e spese. Incaricato dell'attività di revisione era il Razionale il quale veniva affiancato per l'occasione da due Assistenti eletti dalla Piazza dei Nobili e da altri due dalla Piazza del Popolo.
Le elezioni
L'elezione degli amministratori avveniva all'interno del Consiglio dei decurioni con il sistema delle ballotte.
Questo consisteva nell'immettere in una cassetta tante palline nere quanti erano i votanti ad eccezione di alcune, di numero pari a quello delle cariche da eleggere, che erano di colore rosso. Chi estraeva la ballotta rossa aveva il diritto di indicare il nome dell'eletto che veniva poi sottoposto a votazione da parte dei membri della sua Piazza.
L'elezione delle massime magistrature cittadine si svolgeva secondo una prassi consolidatasi nel tempo. Essa prevedeva due fasi, la prima ,che comportava la scelta a mezzo di votazioni delle terne dei nomi dei candidati sindaci e dei candidati mastri giurati oltre alla elezione degli altri "Offiziali" cittadini minori, ed una seconda nella elezione vera e propria dei sindaci e del mastro giurato. Questa seconda, nella parte finale, col canto del Veni Creator Spiritus, presentava momenti di toccante suggestione.
La proclamazione dei risultati e le visite di cortesia degli eletti
Ad avvenuta elezione un banditore divulgava la notizia per le strade del Borgo. A partire dal 1743, come ricorda il Melchiorre, dopo l'elezione ed il loro insediamento, i sindaci dovevano sottoporsi ad un articolato cerimoniale. Questo prevedeva che il Castellano della città, a mezzo di un suo aiutante, facesse pervenire loro le proprie felicitazioni. I sindaci ricambiavano la cortesia, andando a ringraziarlo nel Castello, dove il Castellano li attendeva circondato dalle autorità cittadine e dai rappresentanti della piazza dei nobili. Lì venivano rinnovate le felicitazioni e offerti rinfreschi.
Certo di fare cosa gradita rendo ancora una volta la nota.
Lorenzo Longo de Bellis