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Emanuele Pigni ha scritto:Cari colleghi,
mi è difficile credere che il sen. Cossiga abbia esternato in tal senso circa la possibilità od opportunità che lo Stato italiano autorizzi a portare le onorificenze dell'Ordine costantiniano di San Giorgio. La sua opinione di giurista trascura due fatti storici inequivocabili:
1) da quasi tre secoli il re di Spagna non è più re di Napoli, di Sicilia e di Sardegna e duca di Milano;
2) dal 1861 esiste uno Stato italiano che non ha alcun obbligo di uniformarsi alle decisioni dello Stato spagnolo circa il riconoscimento o non riconoscimento di ordini cavallereschi che non si presentino come statuali e/o dinastici di Spagna.
Ovviamente la questione potrebbe presentarsi sotto altro aspetto se la futura carta costituzionale dell'Unione europea conterrà qualche norma sugli ordini cavallereschi degli Stati membri (del che dubito fortemente, come dubito che sarà mai approvata una vera costituzione europea).
Con i miei più cordiali saluti.
Emanuele Pigni
Emanuele Pigni ha scritto:Cari colleghi,
per quanto riguarda la questione degli ordini "non nazionali", trascrivo quanto segue dal sito http://www.dirittonobiliare.com:
"Su tale argomento il Ministero degli Affari Esteri, alla luce del parere del Consiglio di Stato, sez.I, n.1869/1981, e del parere del Contenzioso Diplomatico del 18 aprile 1996, nella nota n.022/363 del 29 luglio 1999, ha individuato le seguenti categorie: 1) Ordini nazionali di Stati esteri, ossia facenti parte del patrimonio araldico di una Nazione; 2) Ordini Pontifici, ossia di emanazione del Sommo Pontefice; 3) Ordini dinastici, nei quali il Gran Magistero è ereditario in una famiglia attualmente regnante: l'uso delle relative onorificenze è autorizzabile in quanto Ordini non nazionali; 4) Ordini dinastici non nazionali nei quali il Gran Magistero è ereditario in una famiglia ex sovrana: l'uso delle relative onorificenze è autorizzabile in quanto Ordini non nazionali, a condizione che essi siano sorti e costituiti quando la famiglia attualmente ex sovrana era, al contrario, regnante e che vi sia stata una ininterrotta titolarità nel capo della famiglia e che manchi una soppressione da parte del capo della famiglia medesima; sotto questo profilo sono irrilevanti le soppressioni effettuate da altri soggetti giuridici, anche statuali, che non avevano il potere di sopprimere l'Ordine, proprio perchè questo era patrimonio della famiglia allora regnante, ma solo quello di disconoscerlo; 5) Ordini sovrani, nei quali la sovranità deriva o da antichi possedimenti con carattere di sovranità o dall'avvenuto riconoscimento da parte di Sovrani o di Pontefici: l'uso delle relative onorificenze sono autorizzabili qualora vi sia la prova della già esistente sovranità territoriale o quando tale sovranità sia stata riconosciuta da Re, Imperatori o Sovrani Pontefici, e che possano dimostrare una continuità conforme al proprio ordinamento; anche in tal caso le eventuali soppressioni da parte di ordinamenti diversi non avrebbero rilevanza; 6) Ordini Magistrali il cui Gran Maestro non discende da famiglia ex sovrana, ovvero nei quali il Gran Magistero è elettivo e non ereditario: le onorificenze di tali Ordini sono autorizzabili solo nel caso che tali Ordini abbiano avuto un riconoscimento da almeno uno Stato estero (purchè non esistano espresse norme in contrario o ragioni politiche lo sconsiglino) e pertanto, possano rientrare nell'ampio concetto di Ordini non nazionali; in caso contrario tali Ordini sono da considerare mere Associazioni di diritto privato che, nell'ipotesi in cui conferiscano onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche, possono essere sanzionate ai sensi dell'art.8 della legge 178/51".
omissis
Con i miei più cordiali saluti.
Emanuele Pigni
Emanuele Pigni ha scritto:Cari colleghi,
omissis
Pur non ritenendomi affatto un esperto di ordini cavallereschi (l'unico che posso dire di conoscere veramente è l'Ordine della Corona di ferro istituito da Napoleone I come re d'Italia nel 1805), ribadisco la mia convinzione che lo Stato italiano, nell'esercizio della sua sovranità, possa "riconoscere", ossia autorizzare, ordini non nazionali che non siano riconosciuti da altri Stati ancorché amici e alleati. E azzardo un'ipotesi sulla recente esternazione del sen. Cossiga: che sia stata compiuta in polemica (postuma) con l'autore di un noto trattato sul gran magistero del Sacro Militare Ordine costantiniano di San Giorgio, Ettore Gallo, giurista che nel 1991 ebbe a polemizzare duramente con l'allora presidente della Repubblica Cossiga su questioni non storico-cavalleresche ma di attualità politica.
Con i miei più cordiali saluti.
Emanuele Pigni
Emanuele Pigni ha scritto:Pier Felice degli Uberti ha scritto:
"Per tutto quello che non proviene oggi da uno Stato sovrano a mio giudizio l'uso potrebbe essere lasciato al libero arbitrio di chi ama questi gingilli".
Concordo pienamente (salvo che per l'uso del termine "gingilli": a volte si tratta di ordini storicamente gloriosi).
omissis
Con i più cordiali saluti.
Emanuele Pigni



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