Tommaso NMS ha scritto:Penso che la situazione precedente non desse fastidio a nessuno [...] Non vedo con chiarezza la "ratio", per parlare in termini legali, di questa norma.
Gent. Tommaso NMS, sono uno di quei "fortunati" che porta un prenome composto. Nel mio caso debbo non convenire con lei. L'esatta trascrizione del mio prenome, così come risulta dai registri dello Stato civile, prevede un trattino interposto fra Alberto e Mario [Alberto-Mario]. All'atto della registrazione, stante l'inusualità del prenome, così raccontava mio padre, l'ufficiale dello Stato civile non ne volle sapere di trascrivere il prenome nella forma Alberto Mario
sic et simpliciter: o Albertomario (una sola maiuscola) o il famigerato trattino! Tuttavia, in pratica, nelle certificazioni prodotte nel corso degli anni questo benedetto trattino non è mai comparso, anzi, qualche anno fa, volli controllare di nuovo la sua esistenza "ufficiale", ebbene si: esiste!
Ora la nuova legge mi dà la possibilità di rimettere le cose a posto, perchè quindi denigrarla?
Per la "gioia" degli intervenuti a questa discussione, e per far capire meglio la "ratio" del nuovo provvedimento, inserisco una circolare, che seppur datata, forniva l'interpretazione del Ministero di Grazia e Giustizia sulla vexata questio, a dimostrare che forse l'esigenza di una chiara normativa era sentita anche in ambiti esterni allo Stato civile. Buona lettura.
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Direzione generale affari civili e libere professioni, Circolare 25 marzo 1988, prot. n. 1/50/FG/i 1(87)1075
"PLURALITÀ DI PRENOMI"
A causa di incertezze sorte presso gli uffici dello stato civile nel caso di persone cui siano stati imposti all'atto della nascita più prenomi, questo ufficio esprime come segue il proprio avviso al riguardo.
Non sembra che dia luogo a dubbi, in merito al punto essenziale di intendere quale fu, a suo tempo, la volontà del dichiarante nell'imporre al soggetto un prenome (anche composito) ovvero una pluralità di prenomi, il caso in cui alla dizione con la quale si dichiarò di attribuire il nome (rectius: il prenome) seguono più elementi onomastici (o uniti tra loro in modo da formare una sola parola o da un trattino, o non uniti da una espressione grafica, ma neppure separati da un segno di interpunzione): in questo caso, infatti, è sufficientemente individuata la volontà che il prenome, pur se composto da più elementi sia unico, e tutti gli elementi che lo compongono vanno trascritti nei documenti relativi al soggetto. Neppure offre motivo di dubbio, ad avviso di questo ufficio, l'ipotesi in cui alla dizione con la quale si dichiarò di attribuire i nomi (rectius: i prenomi) seguono più elementi onomastici, separati fra loro da un segno di interpunzione o da un trattino o da un punto; anche qui la volontà, di segno contrario al precedente, appare chiara: che i prenomi siano più di uno, con la conseguenza che, ammettendo la legge (art. 6 cod. civ.) un solo prenome, il primo di essi soltanto debba essere trascritto nei documenti relativi al soggetto. Diversamente, nel caso in cui alla dizione con la quale si dichiarò di attribuire i nomi seguono più elementi onomastici, non separati fra loro da un segno di interpunzione o da altri segni, si pone il dubbio se si debba riconoscere prevalente, ai fini della individuazione della volontà del dichiarante, la circostanza che fu usata la parola «nomi» (al plurale) o, al contrario, la circostanza che furono omessi i segni di interpunzione o altri segni fra i vari elementi. Questo ufficio è del parere che nell'alternativa la prima soluzione sia da preferire, perché essa annette importanza ad una espressione letterale («nomi») che pare di significato meno incerto ed equivoco della mancanza fra i vari elementi di segni di interpunzione o di altri segni, e perché essa sembra più aderente allo spirito della norma contenuta nel citato art. 6, che considera con maggior favore le forme onomastiche più semplici e di più agevole uso ai fini della identificazione della persona. Ad accogliere questa soluzione, solo il primo dei prenomi imposti andrebbe trascritto nei documenti relativi al soggetto.
Nel caso, infine, in cui alla dizione con la quale si dichiarò di attribuire il nome seguono più elementi onomastici, separati fra loro da segni di interpunzione o da altri segni, si pone, ancora il dubbio se si debba riconoscere prevalente la circostanza che fu usata la parola «nome» (al singolare) o, al contrario, la circostanza che furono usati segni di interpunzione o altri segni.
Questo ufficio è del parere che nell'alternativa la seconda soluzione sia da preferire, perché essa annette importanza al fatto positivo della iscrizione di segni di interpunzione o di altri segni tra i vari elementi onomastici, fatto che pare meno equivoco di quello dell'uso della parola «nome» (al singolare), che potrebbe si, in ipotesi, essere ascritto ad una volontà di considerare tutti gli elementi come un unicum, ma che, in presenza di segni di interpunzione o di altri segni, pare più ragionevole attribuire alla volontà che solo il primo dei prenomi imposti debba essere considerato «il nome», e che tutti gli altri, di seguito al primo di detti segni, siano da considerare come prenomi non rilevanti per gli effetti previsti dall'art. 6. Ad accogliere questa soluzione, anche qui solo il primo dei prenomi imposti andrebbe trascritto nei documenti relativi al soggetto.
Cordialità