da nicolad72 » domenica 19 novembre 2006, 15:31
Ho fatto delle ricerce, stavolta non in internet, per delimitare meglio la portata dei temini.
In Diritto Canonico, il termine Collazione indica il conferimento di un beneficio ecclesiastico ovvero il diritto di conferirlo, il Termine Sub-Collazione, indica la delega data dall'autorità a cui spetta il diritto di collazione di conferire il beneficio in sua vece.
In ordine alla Sacri Itineris va detto che la giurisdizione, ossia il potere di stabilire norme che regolano il "signum" spetta alla Custodia di Terra Santa, così stabilisce il decreto del 1900.
Bisogna a questo punto chiedersi per quale ragione il conferimento avvenga in nome del Sommo Pontefice.
Il passaggio chiave del decreto istitutivo recita: "La giurisdizione e il potere di conferire questo sacro segno rimarrà con la Custodia di Terra Santa a Gerusalemme". Il potere di conferire il "signum" è della e spetta esclusivamente alla Custodia di Terra Santa.
Solo successivamente il decreto dice che la Croce verrà confrita nel nome del Sommo Pontefice.
Innanzitutto bisogna specificare che la sub-collazione avviene in nome e per conto di chi è il vero titolare del diritto, mentre in questo caso vi è solamente una mera spendita del nome, poiché il potere di conferire la decorazione è una facoltà propria e non delegata (l'agire per conto di) della Custodia. La ragione di tale scelta risiede nel fatto che la Custodia di Terra Santa è una entità priva di "fons honorum" propria e per potere attribuire dei riconoscimenti deve avvalersi di quella della Santa Sede, da qua la necessaria spendita del nome Sommo Pontefice e conseguentemente della sua Autorità e quindi della sua "fons honorum".
Ecco le ragioni per cui reputo inadatto ed inesatto classificare la Sacri Itineris come una "Decorazione" di Sub-Collazione.
Devo aggiungere, inoltre, che reputo non corretto, sotto il profilo del Diritto, attribuire la classificazione di "Sub-Collazione" a ciò che non sia un ordine. Il Diritto Canonico mi sembra chiaro quando si rifierisce ad un Beneficio, mentre una decorazione non può essere equiparata ad un beneficio, a meno che ad essa non sia legato un beneficio, ma gli statuti su questo punto tacciono, mentre costituisce beneficio la concessione della dignità cavalleresca. Conseguentemente, a mio giudizio, mentre è opportuno parlare di Ordine di Sub-collazione pontificia, è errato, sotto il profilo giuridico, parlare di decorazione di sub-collazione pontificia.
Allo stato nulla ho trovato nulla in più, rispetto a quanto ho riferito sulla sospensoine dei conferimenti della Sacri Itineris successivamente al 1977.
Sul punto contiuno le ricerche. Quantomeno per fare chiarezza sul punto.
Saluti a tutti!