Scegliersi il cognome

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Scegliersi il cognome

Messaggioda Lasa pur dir » lunedì 29 maggio 2006, 18:47

Gentilissimi amici,
ho letto e riporto di seguito un articolo comparso su un quotidiano di oggi.
Non so se sia già stata affrontata una discussione sull'argomento ma mi piacerebbe conoscere la vostra opinione a riguardo, e soprattutto fare delle previsioni riguardo ai possibili futuri scenari.

Certe innovazioni mi lasciano perplesso, forse perchè mi sono già trovato, pur non avendo un'età tanto avanzata e per ragioni del tutto indipendenti dalla mia volontà, a dover cambiare già per tre volte il mio nome proprio. :shock:
La Cassazione ha respinto il ricorso di un padre naturale
perché ritiene "non più attuale" il modello patriarcale
I figli riconosciuti in ritardo
possono tenere il cognome materno


ROMA - I figli naturali, riconosciuti dal padre solo in un secondo momento, potranno tenere il cognome della madre. Lo ha deciso la Cassazione attestando il diritto maturato dai figli a "conservare o a non cambiare il cognome" con il quale sono conosciuti "nell'ambito delle proprie relazioni sociali".

La Cassazione ha infatti respinto il ricorso di un padre naturale, Francesco T., contro la donna - Rosa E. - dalla quale aveva avuto un figlio naturale nel 1997 e del quale solo successivamente aveva riconosciuto la paternità. L'uomo voleva che il bambino portasse il cognome paterno. Ma, con una sentenza che non ha precedenti, la Suprema corte ha detto no perché ritiene "non più attuale" il criterio di trasmissione del cognome assolutamente affidato a rigidi meccanismi automatici e ritiene ormai indifferibile un intervento del Parlamento che adegui la disciplina sul cognome alle mutate esigenze di una famiglia che ormai da tempo non si ispira più al modello patriarcale, ma che sia anche in grado di conciliare il diritto all'identità personale della famiglia legittima con lo stesso diritto di quella naturale.

Già la Corte di appello di Napoli aveva bocciato la richiesta dell'uomo, sostenendo che il ragazzo aveva già maturato una propria identità personale nell'ambiente in cui viveva ed era conosciuto a scuola e nel quartiere con il cognome della madre. Non solo, aveva raggiunto un'età che gli consentiva una certa capacità di discernimento e la consapevolezza di appartenere al gruppo familiare della madre. Sicuramente, dunque, sarebbe stato fonte di turbamento e disagio l'assunzione del cognome paterno sostituito o aggiunto a quello materno.

I giudici di appello avevano anche tenuto conto della pessima reputazione posseduta nell'ambiente di vita ristretto del ragazzo dal nonno paterno, noto esponente della criminalità organizzata. Un elemento, questo, ripreso anche nella sentenza della Cassazione che però va ben oltre e scrive: "Il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo" e ha una copertura costituzionale assoluta.

Il giudice, quando si trova a dover valutare la richiesta di attribuire il cognome ad un figlio naturale, secondo quanto previsto dall'art. 262 del codice civile, "deve prescindere da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, ma deve avere riguardo all'identità personale posseduta dal minore nell'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre".

Inoltre, "a tutela dell'uguaglianza fra i genitori, il giudice non dovrà autorizzare l'assunzione" del cognome del padre non solo là dove ne possa derivare un danno per il minore, ma anche quando "il cognome materno si sia radicato nel contesto sociale" in cui il ragazzo si trova a vivere, visto che "precludergli il diritto di mantenerlo si risolverebbe in una ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto 'a essere se stessi'. Il provvedimento del giudice deve quindi tutelare l'interesse del minore alla propria identità".

Infine la Cassazione - a sostegno della sua netta apertura al "matronimico" - ricorda che l'Italia ha sottoscritto la Convenzione di New York del 1979, nella quale gli stati firmatari si impegnano ad "assicurare gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome".

Lo stesso Consiglio d'Europa e numerose sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo - insiste piazza Cavour - "vanno nel senso della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome". Fatte queste premesse, la Cassazione esorta il Parlamento a varare una legge che prenda atto del tramonto del "modello patriarcale".


Magari qualche forumista più esperto potrà rintracciare il testo esatto della sentenza e forsa aiutarmi a comprendere se davvero, in un futuro non troppo lontano, ci si potrà "scegliere" un cognome. :roll:

Saluto tutti caramente

(per ora) :lol: Domenico Maria d. B.
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Messaggioda lalberogenealogico » lunedì 29 maggio 2006, 23:57

Ho letto la notizia stasera sul Televideo RAI. Concordo con la sentenza per questo motivo:

Già la Corte di appello di Napoli aveva bocciato la richiesta dell'uomo, sostenendo che il ragazzo aveva già maturato una propria identità personale nell'ambiente in cui viveva ed era conosciuto a scuola e nel quartiere con il cognome della madre. Non solo, aveva raggiunto un'età che gli consentiva una certa capacità di discernimento e la consapevolezza di appartenere al gruppo familiare della madre. Sicuramente, dunque, sarebbe stato fonte di turbamento e disagio l'assunzione del cognome paterno sostituito o aggiunto a quello materno.

Gaetano Petrillo
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Messaggioda Elassar » martedì 30 maggio 2006, 9:18

Il problema affrontato nella citata sentenza della Cassazione è trattato dall'art. 262 del codice civile, che riporto testualmente:

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata, o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.

Come si vede, la Cassazione, come già prima la Corte d'Appello, non ha fatto altro che applicare le norme esistenti: dal momrnto che il figlio era stato inizialmente riconosciuto solo dalla madre ha dovuto valutare l'opportunità del cambio del cognome come richiesto dal padre.
Ha allora optato, per le varie ragioni dette, per il mantenimento della situazione originaria, escludendo il cambio o l'aggiunta del cognome.
A mio giudizio, quindi, non si tratta di un problema di scelta del cognome, ma più semplicemente, di bilanciamento di opposte esigenze.
Da una parte, la volontà del padre di trasmettere il proprio cognome al figlio.
Dall'altra, la necessità di salvaguardare le esigenze del minore contro il rischio di possibili traumi (rischio accentuato dal fatto che, mi pare di capire, il cognome paterno non sia proprio motivo di orgoglio).
Sulla base del rapporto di tali interessi, il giudice ha ritenuto salvaguardare le esigenze del minore a discapito di quelle del padre.

Ovviamente, il caso citato non ha nulla a che vedere con la possibilità di cambiare in altri casi il proprio cognome. In effetti, la procedura è stata semplificata a seguito delle riforme del 2000 sullo stato civile. Permangono comunque alcune difficoltà a mutare il cognome, giustificate dalla necessità di evitare cambiamenti ingiustificati.
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