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gattostella ha scritto:Con reale dispaccio del 15 dicembre 1770, seguito da una circolare del Vicerè Fogliani del 28 gennaio 1771 si parificarono le procedure per la elezione degli ufficiali delle città feudali a quelle per la elezione degli ufficiali delle città demaniali. Un successivo reale dispaccio (23 aprile 1771) stabilì che chi rivestiva talune cariche non poteva che fare parte del primo ceto di nobile. Così ad esempio i giurati, il capitano, il sindaco, il segreto ed il proconservatore dovevano necessariamente appartenere al primo ceto nobile, quindi a famiglia di nobiltà generosa. L’avere rivestito una di quelle cariche, dunque, costituiva a tutti gli effetti un riconoscimento formale della famiglia come famiglia di nobiltà generosa.




herald ha scritto:Buongiorno. A proposito di Abruzzo qui,in Tagliacozzo, città infeudata agli Orsini, poi ai Colonna e per un periodo città regia, ho avuto modo di vedere gli atti dei parlamenti del XVII - XVIII sec. dai quali si desume che essi erano presieduti da due Priori coadiuvati da un numero oscillante tra 15 e 20 Consiglieri. Essi erano eletti tra 4 ceti e gli appartenenti al I e II ceto erano appellati Don o Magnifici. Tenuto conto che nella Reggia Marsicana del Corsignani è riportata una lettera del re aragonese che ne appella “nobili” i cittadini ( molti dei quali avevano un proprio stemma di famiglia), ritenete che si possa pensare ad una nobiltà civica anche in questa città infeudata? Grazie
gattostella ha scritto:Un successivo reale dispaccio (23 aprile 1771) stabilì che chi rivestiva talune cariche non poteva che fare parte del primo ceto di nobile. Così ad esempio i giurati, il capitano, il sindaco, il segreto ed il proconservatore dovevano necessariamente appartenere al primo ceto nobile, quindi a famiglia di nobiltà generosa. L’avere rivestito una di quelle cariche, dunque, costituiva a tutti gli effetti un riconoscimento formale della famiglia come famiglia di nobiltà generosa.
FP ha scritto:Aggiungo che tra le cosiddette famiglie di more nobilium e quelle che da Statuto o da Riformanza del Consiglio Civico godevano di giurisdizione ereditaria c'era un abisso: le prime non godevano di alcuna giurisdizione, men che meno ereditaria, le seconde, anche se formalmente non riconosciute nobili, erano già parificate ai nobili da gran parte della giurisprudenza degli Stati preunitari perché come le famiglie feudali o patriziali riconosciute godevano il diritto di sedere in Consiglio ed esercitare le supreme magistrature da generazioni.
Le famiglie more nobilium erano solo famiglie ricche che nei secoli avevano acquisito un modo di vivere simile a quello dei nobili e la differenza è enorme, soprattutto in termini di mancato status giuridico nobiliare.


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