Elmar Lang ha scritto:Ribadisco il mio pensiero: le dinastie il cui potere fu cancellato dalle guerre che unirono l'Italia, hanno sicuramente il diritto di conservare le loro tradizioni ed onori dinastici, ma di tali onori dovrebbe esserne tassativamente proibito il porto delle insegne sul suolo italiano.
Mettendo da parte le ragioni politiche della mancata autorizzazione degli ordini dinastici della Casa Reale d'Italia e il mancato riconoscimento del Mauriziano come tale.
Gli ordini, pensiamo al Santo Stefano o Costantiniano, sono connessi certamente alle Dinastie cui è stato affidato il Gran Magistero ma sono a loro volta delle istituzioni la cui sorte (come storicamente avvenuto) non è scontato dovesse seguire la caduta degli Stati Preunitari e la detronizzazione delle Dinastie ivi Regnanti. Si è concordi nell'asserire che questi ordini religioso, cavallereschi e dinastici non erano ordini degli Stati Preunitari ma patrimonio delle Dinastie ex Regnanti ad essi sopravvissute. I Savoia rispettarono i trattamenti degli Ex Sovrani così come le Istituzioni cavalleresche del loro patrimonio dinastico, pertanto perché la Repubblica Italiana avrebbe dovuto accanirsi sul retaggio di queste Dinastie? Se anche avessero potuto per ragioni di opportunità politica, non fu fatto né dai Savoia né dalla Repubblica Italiana ad essi succeduta, questo è un fatto che prescinde dalle nostre opinioni.
Far perire tali Istituzioni sarebbe, e questa è una opinione del tutto personale nel totale rispetto del suo pensiero, oggi, un gesto lesivo di un patrimonio storico e culturale che fa parte del nostro paese come la diversità delle sue regioni. Questi ordini non sono caduti in seguito all'unità d'Italia nè furono abusivamente soppressi dalla Casa Reale d'Italia perché riconosciuti come patrimonio dinastico dei rispettivi Casati. Sarebbe tristemente riduttivo trasformare questi Ordini in realtà pressocché "sedicenti" al pari di altri notoriamente falsi e illegittimi, di fatto tale riconoscimento e legittimazione consente la regolamentazione e la tutela di questo particolare patrimonio Italiano e internazionale (con il solo sacrificio politico, almeno per il momento, degli ordini sabaudi). Peraltro proprio questa indiretta forma di tutela, a mio avviso, salva questi ordini da un limbo in cui anche la stessa Chiesa Cattolica li ha relegati.
Ecco perchè nel caso preso in esame inizialmente, assume una certa rilevanza la qualità di Gran Maestro di ordini non nazionali autorizzabili: le sue prerogative sono state già notoriamente oggetto di ricognizione nel momento stesso in cui l'Ordine conferito (con diplomi riportanti titoli e trattamenti del conferente) è stato riconosciuto come Non Nazionale, sancendo una relazione con l'Istituzione e con il Soggetto conferente come attori internazionali.
In questo quadro sarebbe al contrario ingiustificata la scortese omissione di trattamenti e privilegi inevitabilmente connessi alle qualità già oggetto di ricognizione e legittimazione. Nell'art. 7 della legge 178/1951 si fa menzione infatti di onorificenze e distinzioni conferite da Ordini Non Nazionali e Stati Esteri, distinguendo ma conseguentemente legittimando entrambe le autorità conferenti.
Alla luce di ciò e allo stato attuale, rispettando le opinioni in merito all'opportunità o meno di autorizzare ordini non nazionali,
ritengo sia del tutto giustificabile un trattamento di cortesia a tutti i Gran Maestri conferenti gli Ordini Non Nazionali autorizzabili, così come sono autorizzabili le onorificenze e le distinzioni ai rispettivi beneficiari (altrimenti, paraddosalmente, avremmo beneficiari "Cavalieri" e Gran Maestro "Signore", non nel senso di Dominus).