Frederick ha scritto:Gentili forumisti,
come sappiamo lo statuto Albertino recita all'art. 79: "I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi."
Ho un dubbio di natura giuridica riguardo al R.D. 2 luglio 1896 n. 313. Come sappiamo esso specifica che "Art. 37
I titoli nobiliari, guarentiti dall'Art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno, si riconoscono nella forma e colle condizioni della originaria concessione."
Si tratta in questo caso dell'applicazione della fattispecie giuridica "Interpretazione autentica"?
https://it.wikipedia.org/wiki/Interpretazione_autenticaGrazie a chi vorrà aiutarmi.
Frederick
Lo statuto Albertino, come ogni costituzione, sancide dei principi e regole fondamentali di uno stato.
L'art. 37 pertanto ha una portata molto importante, soprattutto se si considera le difficoltà ed i contrasti politici che stavano alla base di ogni costituzione: Borghesia e Nobiltà. Carlo Alberto si trovo diviso tra una trainante borghesia e dal difficile appoggio della nobiltà, soprattutto visti i suoi trascorsi "rivoluzionari" e "riformisti" (si pensi alla concessione in gioventu di una costituzione sul modello di quella di Cadice) e fu pertanto denominato "Re tentenna". Rappresenta dunque una tutela per la nobiltà nonostante lo stato si evolvesse verso un'assetto di ispirazione demo-borghese.
Il R.D. 2 luglio 1896 n. 313 si colloca in una posizione post-unitaria, e non è una fattispecie di interpretazione autentica (anche perché per essere tale dovrebbe far emergere una espressa volontà in tal senso del legislatore) ma serve a prendere atto della diversità dei trascorsi storico-giuridici dei titoli pre-unitari ammettendone il riconoscimento secondo il diritto degli ex stati sovrani che li avevano concessi. Pertanto è in forza di tale provvedimento che i nobili non-piemontesi acquistano "diritto alla nobiltà"; diversamente tali forme di nobiltà sarebbero state "cancellate" dal mondo del diritto.