da Mario Volpe » domenica 18 giugno 2017, 16:52
Questa discussione non fa altro che riesumare argomentazioni che sono già state, in un passato più o meno recente, analizzate e sfaccettate ogni volta che nel nostro povero Paese è uscito fuori qualche nuovo fantagranmestro, che ha lanciato sul nostro palcoscenico cavalleresco le sue più o meno geniali "creazioni" equestri, e che poi ha finito per scottarcisi le dita (purtroppo sempre troppo poco).
Tra le più celebri imprese che riesca a ricordare (memore soprattutto del lungo periodo di servizio da me prestato presso il Cerimoniale Diplomatico del Ministero degli Esteri), ricordo assai bene quelle della "corona ferrea" (il minuscolo è voluto) del falso discendente di qualche cavaliere napoleonico, quella del "teutonico di svevia" del falso discendente degli Hohenstaufen (e attenzione perché la faccenda pare continuare dato che il "principe" fondatore avrebbe già designato un suo successore), e quella del falso "re del Portogallo", pure lui gran dispensatore di titoli e utilizzatore per i suoi "nobili fini" di salotti provvisti di trono dorato, targa e passaporti diplomatici (ma di casi analoghi - purtroppo - ce ne sono stati molti altri).
In tutti questi casi i polli che ci sono cascati - appartenenti ad ogni categoria sociale, militari in testa - sono stati numerosi, ed il relativo giro di denaro finito nelle tasche dei titolari piuttosto considerevole.
Il nostro è uno strano Paese, nel quale, nonostante l'avvento di una società ormai essenzialmente materialistica, una certa parte degli abitanti continua a dare valore a certi "titoli" sociali, a certi (altrimenti per loro irraggiungibili) ambienti altolocati e aristocratici, a certe "apparenze" di nobile e ricca opulenza, per "scalare" le quali sono disposti a credere (nella per lo più totale ignoranza) alla validità di qualsiasi titolatura gli venga proposta, e a sborsare qualunque somma pur di ottenerle e poterle sfoggiare.
Il fenomeno, sono d'accordo con la maggioranza di questa nostra piccola minoranza di frequentatori (non dimentichiamoci che noi che frequentiamo il Forum siamo solo una minoranza erudita della popolazione nazionale), dovrebbe essere arginato, sia per contrastare questi fenomeni truffaldini, spesso accompagnati da giri di denaro non indifferenti, sia per tutelare il valore e il decoro delle nostre onorificenze nazionali (che nonostante la scarsa considerazione di cui godono in molti ambienti, sono e restano le nostre massime espressioni onorifiche e premiali), e delle onorificenze estere ufficiali.
Il problema alla fine rimane in quest'ambito sempre lo stesso, ossia una legislazione in materia poco chiara, ormai datata e troppo facilmente interpretabile, l'eccessiva indulgenza del nostro potere giuridico (evidentemente fin troppo impegnato in delitti e reati ben peggiori), oltreché le scarse denunce da parte dei truffati (per lo più desiderosi di dimenticare e far passare in sordina la "sola" ricevuta). Sarebbe pertanto necessario promulgare una nuova normativa ad hoc, che riesca a portare maggior chiarezza e disciplina sull'argomento e a regolamentare meglio (oltreché limitare) l'uso delle onorificenze nel nostro Paese.
Io la mia soluzione personale la conservo da diversi anni in un cassetto, e so già che non sarebbe né perfetta (certamente perfezionabile), né accettata da tutte le parti in causa (perché per risolvere il problema qualche testa dovrebbe comunque cadere), ma ritengo che già così com'è potrebbe portare nel nostro Paese "un pò d'ordine nell'uso degli ordini". Ve la sottopongo a mia volta senza alcuna pretesa di compiutezza o adeguatezza, e unicamente per un proseguimento nella discussione:
DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO E DELL'USO DELLE ONORIFICENZE, DECORAZIONI E DISTINZIONI CAVALLERESCHE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 1
La presente legge disciplina il conferimento e l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche nazionali, non nazionali ed estere nel territorio della Repubblica.
Art. 2
In forza del disposto di cui all'art. 87 u.c. della Costituzione le onorificenze e distinzioni cavalleresche nazionali possono essere conferite unicamente dal Capo dello Stato. A questi è altresì affidata la facoltà di revocare, nei casi previsti dalla legge, le onorificenze e le distinzioni cavalleresche nazionali già conferite.
Le procedure per il conferimento delle onorificenze e distinzioni cavalleresche nazionali, nonché le modalità d’uso delle stesse, continuano ad essere regolate dalle leggi istitutive e dai regolamenti dei vari Ordini cavallereschi della Repubblica.
L’atto del conferimento, una volta perfezionatosi, autorizza i cittadini insigniti di onorificenze della Repubblica ad usare liberamente nel territorio nazionale le relative insegne e titolature.
Il fregio delle onorificenze nazionali deve sempre conformarsi alle prescrizioni dei rispettivi regolamenti ed essere effettuato nel rispetto e nel decoro che si addice all’uso delle simbologie dello Stato.
Art. 3
E' vietato ai cittadini italiani l'uso nel territorio nazionale di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche diverse da quelle repubblicane, fatto salvo quanto previsto nei seguenti articoli.
Art. 4
L’uso nel territorio nazionale di onorificenze e distinzioni cavalleresche conferite a cittadini italiani da Stati esteri deve essere autorizzato con decreto del Ministro per gli Affari Esteri.
Si considerano autorizzabili le onorificenze e distinzioni cavalleresche statuali concesse a livello unitario da quegli Stati con i quali la Repubblica intrattenga relazioni diplomatiche e la cui sovranità sia riconosciuta dall’Italia.
Art. 5
L’uso nel territorio nazionale delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche conferite a cittadini italiani dal Sovrano Militare Ordine di Malta, in virtù dei vigenti accordi che regolano i rapporti tra quest’ultimo e la Repubblica Italiana, non necessita di alcuna autorizzazione.
Art. 6
L’uso nel territorio nazionale delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche conferite a cittadini italiani da Ordini equestri della Santa Sede e dall'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, continua ad essere regolato dalle disposizioni del R.D. n. 974 del 10 luglio 1930. Le relative insegne e titolature possono pertanto essere utilizzate dai cittadini italiani che ne siano insigniti previo ottenimento dell’autorizzazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 7
L’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche di cui ai precedenti articoli da parte di componenti delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e dei corpi armati dello Stato e dei suoi enti locali, resta soggetto alle disposizioni vigenti per l’ottenimento dell’autorizzazione al fregio sulle uniformi, e per le relative trascrizioni matricolari (dello Stato Maggiore della Difesa).
Le istanze di autorizzazione al fregio continuano ad essere inoltrate per via gerarchica dai militari insigniti alle rispettive Amministrazioni di appartenenza, le quali – uniformandosi alle presenti disposizioni - ne deliberano caso per caso l’accoglimento o il diniego.
Per le onorificenze e distinzioni a carattere cavalleresco conferite da Stati esteri, continua ad essere necessario l’ottenimento dell’autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri, di cui all’art. 4 della presente legge.
Le determinazioni relative al rilascio dell’autorizzazione al fregio sulle uniformi delle decorazioni di tipo non cavalleresco straniere, ossia di medaglie, croci e segni distintivi al valore o al merito, di guerra, di servizio, commemorativi, di specializzazione, di partecipazione a operazioni internazionali o altro, sono demandate direttamente alle Amministrazioni di appartenenza degli insigniti. (Queste ultime dovranno comunque conformarsi alle direttive centrali emesse dallo Stato Maggiore della Difesa).
Art. 8
Continua ad essere ammesso nel territorio nazionale il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche rilasciate da Ordini equestri, dinastici o di merito facenti capo al patrimonio onorifico di case già sovrane dell’ex-Regno d’Italia o di ex-Stati preunitari italiani (esistenti successivamente al congresso di Vienna del 1815 e assorbiti nel Regno d'Italia nel 1861), tuttora conferite dai rispettivi discendenti.
Tali conferimenti tuttavia, rimangono estranei al sistema onorifico nazionale e vanno considerati unicamente come distinzioni a carattere storico-onorario.
Alla stessa stregua vanno considerate tutte le onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche rilasciate da Ordini equestri o dinastici facenti capo a case ex-sovrane straniere, che abbiano effettivamente regnato successivamente al 1815 e che sono tuttora conferite dai rispettivi discendenti (salvo che non godano nei rispettivi Paesi di un riconoscimento formale da parte del relativo Governo).
L’uso nel territorio nazionale delle suddette distinzioni da parte dei cittadini italiani che ne siano stati insigniti, viene pertanto ammesso unicamente in un contesto privato e onorario, e limitatamente al circoscritto ambito associativo storico-cavalleresco degli stessi soggetti conferenti.
E’ vietato l’uso delle suddette distinzioni sulle uniformi di Forze Armate, Forze dell’Ordine e Corpi armati dello Stato e degli enti locali.
(Tutte le autorizzazioni al fregio emesse in tale ambito dalla Presidenza della Repubblica o dal Ministero degli Affari Esteri fino all’entrata in vigore della presente legge, sono pertanto da ritenersi nulle.)
Art. 9
I contravventori delle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono puniti con la sanzione amministrativa da € 500 a € 3000.
Art. 10
Salvo quanto è disposto dai precedenti articoli, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. E' altresì vietato il conferimento di qualunque segno distintivo riportante titolature che possano essere riconducibili a quelle cavalleresche.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 45.000 a Euro 270.000.
La condanna comporta sempre, anche nel caso di sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 ultimo comma c.p.
Chiunque faccia uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni, distinzioni e titolature cavalleresche conferite in violazione dei divieti di cui al primo comma, anche qualora il conferimento sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.000 a Euro 6.000.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.
Art. 11
Gli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 178 del 3 marzo 1951 sono abrogati.
Art. 12
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Si Deus nobiscum quis contra nos
(motto dell'Ordine di Filippo il Magnanimo - Assia-Darmstadt)