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Avilius ha scritto:Non si tratta infatti di persone che tramano,
magari nell'ombra. Non vedo cosa ci sia di strano o immorale o pericoloso
Avilius ha scritto:Non vedo cosa ci sia di strano o immorale o pericoloso o anacronistico nel Suo riservato
e legittimo desiderio che un giorno il popolo italiano , dopo aver modificato la costituzione , possa
esprimersi per un ritorno ad un regime monarchico con un Savoia di nuovo sul trono. Certo sarà
difficile ma , rispettate le procedure giuridiche , non impossibile.
anzi no... parlo!

Delehaye ha scritto:Avilius ha scritto:Non vedo cosa ci sia di strano o immorale o pericoloso o anacronistico nel Suo riservato
e legittimo desiderio che un giorno il popolo italiano , dopo aver modificato la costituzione , possa
esprimersi per un ritorno ad un regime monarchico con un Savoia di nuovo sul trono. Certo sarà
difficile ma , rispettate le procedure giuridiche , non impossibile.
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anzi no... parlo!
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bisognerebbe leggere il combinato disposto degli articoli 138 (qui: https://www.senato.it/1025?sezione=139& ... ticolo=138) e 139 (qui: https://www.senato.it/1025?sezione=139& ... ticolo=139) della Costituzione italiana!
cosa dicono?
Articolo 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Articolo 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Avilius... rispettando la Costituzione come faresti? dici che è difficile ma non è impossibile...



federico95 ha scritto:Beh l'articolo 139 è un articolo della costituzione come gli altri, ergo riforma costituzionale con cui lo si abroga e poi altra riforma costituzionale con cui si cambia la forma repubblicana in monarchia. Dunque, anche per me, molto difficile, ma non impossibile

Piero Calamandrei il 04.03.1947 ha scritto: "Un'ultima osservazione, e avrò finalmente terminato. Onorevoli colleghi, c'è nella Costituzione un articolo 131 che dice: «La forma repubblicana è definitiva per l'Italia e non può essere oggetto di revisione costituzionale».
Voi sapete che il progetto ha adottato il sistema della Costituzione rigida, cioè della Costituzione che non potrà essere variata se non attraverso speciali procedimenti legislativi, più complicati e più meditati di quelli propri della legislazione ordinaria: in modo che le leggi si potranno distinguere d'ora in avanti in leggi ordinarie, cioè in leggi che si possono abrogare e modificare con un'altra legge ordinaria, ed in leggi costituzionali che sono leggi per così dire più resistenti, leggi modificabili soltanto cogli speciali procedimenti di revisione stabiliti dalla Costituzione. Ma con questo articolo 131 par che si introduca una terza categoria di leggi: quelle che non si potranno giuridicamente modificare nemmeno attraverso i metodi più complicati che la Costituzione stessa stabilisce per la revisione.
Dunque, la forma repubblicana non si potrà cambiare: è eterna, è immutabile. Che cosa vuol dire questa che può parere una ingenuità illuministica in urto colle incognite della storia futura? Vuol dire semplicemente questo: che, se domani l'Assemblea nazionale nella sua maggioranza, magari nella sua unanimità, abolisse la forma repubblicana, la Costituzione non sarebbe semplicemente modificata, ma sarebbe distrutta; si ritornerebbe, cioè, allo stato di fatto, allo stato meramente politico in cui le forze politiche sarebbero di nuovo in libertà senza avere più nessuna costrizione di carattere legalitario, e in cui quindi i cittadini, anche se ridotti ad una esigua minoranza di ribelli alle deliberazioni quasi unanimi della Assemblea nazionale, potrebbero valersi di quel diritto di resistenza che l'articolo 30 del progetto riconosce come arma estrema contro le infrazioni alla Costituzione."

fabrizio guinzio ha scritto: E' contraddittorio. Una curiosità italiana:un mio conoscente Generale(superiore di mio padre) di quei tempi aveva giurato fedeltà: al Re ed al Duce nel ventennio, alla Repubblica sociale, poi partigiano monarchico e poi nel dopoguerra alla Repubblica(autorizzato dal Re) perché rimasto in servizio dopo il suo avvento. Molto va contestualizzato. Ciao,
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