Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda T.G.Cravarezza » sabato 14 febbraio 2015, 21:55

Alessio Bruno Bedini ha scritto:
nicolad72 ha scritto:Tom... ma cosa scrivi?
Non riesco a trovare né un senso né pertinenza nei tuoi assunti!


Il problema di fondo a quanto ho capito da questa discussione è il fatto che nel CIC non si faccia menzione esplicita degli OOCC.

Non è nemmeno questo il problema di fondo (probabilmente non riesco a spiegarmi). Ho specificato più volte che concordo con Nicola sul fatto che ci possano essere situazioni che il CJC non tratta (vuoi perché ormai riguardanti fenomeni di dimensioni così ridotte che non aveva senso specificarne delle precise norme...), ma non per questo debbano essere escluse dalla vita della Chiesa e ne debba essere precluso un riconoscimento. Quello che io affermo è che laddove il CJC non tratti una specifica materia, se si ha una storia e dei valori da difendere e che la Chiesa ritiene utili da mantenere, tali organizzazioni possono ancora essere presenti nella vita della Chiesa e ricevere un riconoscimento laddove, in comune accordo e con specifici provvedimenti, siano inseriti nella Chiesa universale e/o locale, ricevano da essa dei doveri e nel contempo vengano riconosciuti dei diritti: in parole povere, ricevano un riconoscimento dalla Chiesa, come qualsiasi altra realtà umana che voglia definirsi cattolica e avere un ruolo all'interno della Chiesa universale o locale. Se invece non si muovono in tale direzione, dal mio punto di vista non hanno un riconoscimento della Chiesa e non ha senso che si rifacciano a bolle di 500 anni fa che oggi non sono più rispettate né da parte di tali organizzazioni né da parte della Chiesa stessa. L'esempio tipico è lo SMOM: la sua figura specifica, il suo essere ordine religioso, sovrano, militare, cavalleresco non ha una norma specifica nel CJC. Ma la Chiesa, tramite provvedimenti specifici passati e presenti, riconosce tali caratteristiche allo SMOM e considera tale organizzazione pienamente dentro la Chiesa. Ci sono provvedimenti ad hoc similari da parte della Chiesa anche per altri ordini (a parte l'OESSG)? A me pare di no. Solo questo io affermo.
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda T.G.Cravarezza » sabato 14 febbraio 2015, 22:00

Alessio Bruno Bedini ha scritto:
nicolad72 ha scritto:Io condivido quanto affermato da Tomaso e cioè che gli ordini dinastici ricadano delle associazioni di fedeli, pur con le loro peculiarità.

Attenzione però: non ricadono in automatico (per via di bolle di 500 anni fa). Per ricadere in tale fattispecie, devono procedere con le normali trafile burocratiche previste per essere riconosciuti quali associazioni di fedeli (pubbliche, private, con o senza personalità giuridica: questo è da valutare per ogni singolo ordine) e devono rispettare i doveri richiesti (vigilanza del vescovo locale o della Santa Sede, approvazione degli Statuti e di ogni loro futura modifica, conferma di gran maestri...
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda nicolad72 » lunedì 16 febbraio 2015, 10:45

T.G.Cravarezza ha scritto:
nicolad72 ha scritto:Per quanto riguarda gli ordini dinastici fondati e disciplinati da atti emanati dalla suprema autorità della Chiesa esiste il trattato di marini-dettina... che vedo ostinate a non consultare preferendo elucubrare...

Dato che non tutti hanno una preparazione giuridica appropriata né magari a disposizione il Marini-Dettina, riesci a sintetizzare il punto focale della questione? Io e immagino anche gli altri lettori te ne saremmo molto grati.

L'ho già focalizzato: Si tratta di enti regolati da un diritto proprio e per ciò che non è regolato o definito negli statuti (di approvazione pontificia)la regola si trae tramite gli strumenti ermeneutici propri dei giuristi si ricerca la soluzione (in via residuale) nel Codice di diritto canonico.
Io la mia focalizzazione l'ho fatta più volte... e la seconda rispondendo ad una tua sollecitazione... ma tu ancora non hai risposto alla mia di sollecitazione
nicolad72 ha scritto:Qual'è la norma canonica che stabilisce questo dovere...

l'hai lasciata cadere nel vuoto.

T.G.Cravarezza ha scritto:
nicolad72 ha scritto:Gli unici ordini che oggi possono vantare un collegamento con la Santa Sede sono il Santo Stefano papa e il Costantiniano di San Giorgio...

Mi puoi specificare in cosa consiste il "collegamento" a cui ti riferisci? Ci sono provvedimenti espliciti, OGGI, della Santa Sede o di vescovi locali a riguardo di questi due ordini? In che modo sono riconosciuti dalla Chiesa (locale e/o universale)? Quali doveri hanno nei confronti della Chiesa? Quali sono i vincoli canonici tra questi ordini e la Chiesa?


Tom... non ho appositamente usato i termini tutelato e riconosciuto per non ingenerare confusione, ma per essere estremamente chiari che più chiari non si può per "collegamento" intendo i cui atti istitutivi quali ordini di cavalleria siano stati posti in essere e/o approvati dal Romano Pontefice.

Hai ulteriori dubbi?
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda nicolad72 » lunedì 16 febbraio 2015, 10:56

T.G.Cravarezza ha scritto: Ho specificato più volte che concordo con Nicola sul fatto che ci possano essere situazioni che il CJC non tratta (vuoi perché ormai riguardanti fenomeni di dimensioni così ridotte che non aveva senso specificarne delle precise norme...), ma non per questo debbano essere escluse dalla vita della Chiesa e ne debba essere precluso un riconoscimento. Quello che io affermo è che laddove il CJC non tratti una specifica materia, se si ha una storia e dei valori da difendere e che la Chiesa ritiene utili da mantenere, tali organizzazioni possono ancora essere presenti nella vita della Chiesa e ricevere un riconoscimento laddove, in comune accordo e con specifici provvedimenti, siano inseriti nella Chiesa universale e/o locale, ricevano da essa dei doveri e nel contempo vengano riconosciuti dei diritti: in parole povere, ricevano un riconoscimento dalla Chiesa, come qualsiasi altra realtà umana che voglia definirsi cattolica e avere un ruolo all'interno della Chiesa universale o locale. Se invece non si muovono in tale direzione, dal mio punto di vista non hanno un riconoscimento della Chiesa e non ha senso che si rifacciano a bolle di 500 anni fa che oggi non sono più rispettate né da parte di tali organizzazioni né da parte della Chiesa stessa. L'esempio tipico è lo SMOM: la sua figura specifica, il suo essere ordine religioso, sovrano, militare, cavalleresco non ha una norma specifica nel CJC. Ma la Chiesa, tramite provvedimenti specifici passati e presenti, riconosce tali caratteristiche allo SMOM e considera tale organizzazione pienamente dentro la Chiesa. Ci sono provvedimenti ad hoc similari da parte della Chiesa anche per altri ordini (a parte l'OESSG)? A me pare di no. Solo questo io affermo.


Tom facciamo un esempio il Costantiniano. Esistono diverse bolle pontificie che riconoscono e disciplinano aspetti della vita di tale ordine... mai abrogate nè espicitamente nè tacitamente. Ma di quale ulteriore riconoscimento ha bisogno.
Come ha ben specificato il marini dettina nella sua tesi di dottorato in diritto canonico il fatto stesso che oggi la Chiesa tramite comunicati della sala stampa dica di non tutelare e riconoscere (come ordini di cavalleria) altri ordini se non lo smom e l'oessg non equivale a dire che il costantiniano come istituzione sia fuori dalla chiesa... e questa cosa viene scritta (da me e da molti altri) in questo forum da diverso tempo ma tu puntualmente con ciclica perseveranza continui a ribattere su questo punto che giuridicamente non ha senso... tu e la tua burocratica idea che abbia valore solo ciò che periodicamente riceva un timbro fa contorcere le budella a chiunque abbia un minimo sapere di diritto.
Vedo che in tema di fonti del diritto canonico le idee sono estremamente confuse ... ma nonostante ciò si persevera nel fornire dei "secondo me" che con il diritto e le sue fonti non hanno nulla a che vedere ricadendo in quel relativismo che a parole si cerca di combattere ma che nei fatti si pratica.

Spero di non dover ritornare ulteriormente su questi argomenti perché davvero mi sono stancato.
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda nicolad72 » lunedì 16 febbraio 2015, 10:59

nicolad72 ha scritto:Io condivido quanto affermato da Tomaso e cioè che gli ordini dinastici ricadano delle associazioni di fedeli, pur con le loro peculiarità.

Questa citazione non mi appartiene... avete fatto qualche pasticcio con i quote
T.G.Cravarezza ha scritto:Attenzione però: non ricadono in automatico (per via di bolle di 500 anni fa). Per ricadere in tale fattispecie, devono procedere con le normali trafile burocratiche previste per essere riconosciuti quali associazioni di fedeli (pubbliche, private, con o senza personalità giuridica: questo è da valutare per ogni singolo ordine) e devono rispettare i doveri richiesti (vigilanza del vescovo locale o della Santa Sede, approvazione degli Statuti e di ogni loro futura modifica, conferma di gran maestri...


Burocrazia... vivete di carta da bollo e timbri... perché quelli di qualche secolo prima mai abrogati sono come il latte scadono dopo un po' di tempo... pura follia giuridica.
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » lunedì 16 febbraio 2015, 11:17

Nicola comprendo il tuo ragionare ma non mi convince fino in fondo.

Posso essere d'accordo quando asserisci che "Esistono diverse bolle pontificie che riconoscono e disciplinano aspetti della vita di tale ordine... mai abrogate nè espicitamente nè tacitamente" eppure non sono convinto dei silenzi della Santa Sede sugli Ordini Dinastici.

Comprendo che sia una idea burocratica il considerare che "abbia valore solo ciò che periodicamente riceva un timbro" eppure preferirei che quel timbro ci fosse..

Ho l'impressione che oggi gli ordini dinastici siano in una sorta di limbo giurisprudenziale.
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda T.G.Cravarezza » lunedì 16 febbraio 2015, 11:45

La mia opinione l'ho espressa più volte e quindi ritengo che il lettore possa valutare da sé la questione, anche perché è chiaro che io e Nicola, su questo punto, siamo profondamente distanti e non è possibile giungere ad accordo [mf_argue.gif] [cheers.gif]
Ci tengo però a chiarire un punto. Io non pretendo che ogni anno (ma anche ogni 100 anni) qualsiasi associazione/ente/istituzione/ordine... debba recarsi presso gli uffici diocesani e richiedere un foglio con timbri e marche da bollo per potersi definire "associazione cattolica". Non ho mai scritto ciò. Io ritengo che per definirsi associazione cattolica, 1000 anni fa come oggi, sia necessario avere rapporti con la Chiesa, locale o universale, che vadano oltre alle lettere di auguri di natale che i gran maestri si scambiano con il Papa o ad una messa annuale celebrata in qualche chiesa, grande o piccola che sia, officiata da un vescovo o da un giovane sacerdote. Ritengo che un'associazione per definirsi cattolica debba essere riconosciuta dalla Chiesa. Questo riconoscimento, in passato come oggi, come si ottiene? Come ho più volte specificato, gli ordini del passato, per potersi definire religiosi, richiedevano il consenso della Santa Sede che tramite bolle ed altri provvedimenti stabilivano i rispettivi diritti/doveri (così fece lo SMOM con la pie postulatio voluntatis et cetera); oggi tale consenso, per le nuove associazioni, si ottiene recandosi in curia, presentando lo statuto, facendoselo approvare dal vescovo e poi rispettando le norme previste.
Facciamo un esempio pratico di oggi. Io voglio creare un'associazione di fedeli riconosciuta dalla Chiesa con scopi di culto a Dio e assistenza ai bisognosi. Bene, predispongo uno statuto, mi reco in cancelleria della curia e lo sottopongo all'esame della cancelleria. Dopo l'approvazione dello statuto da parte del vescovo, ricevo un foglio che afferma che la mia associazione è riconosciuta secondo i canoni x-y del CJC e da quel momento ho specifici diritti/doveri nei confronti della Chiesa locale: ad esempio devo sottoporre ad approvazione ogni modifica futura dello statuto, devo informare e attendere l'approvazione da parte della curia ad ogni cambio del presidente dell'associazione, devo presentare i bilanci annuali dell'associazione alla cancelleria e devolvere una percentuale alla curia, il vescovo, tramite suoi inviati, vigilerà sul mantenimento della Fede da parte della mia associazione et cetera; in cambio sono ufficialmente riconosciuto dalla chiesa locale, faccio parte della comunità cattolica locale, riceverò visite del vescovo, potrò ricevere l'assistenza spirituale di sacerdoti, la diocesi mi potrà assegnare un cappellano et cetera.
Fin qui, tutto bene. Poi contiamo che fra 50 anni, il nuovo presidente dell'associazione decida di modificare gli statuti in autonomia, senza richiedere l'approvazione al vescovo, decida di non informare più il vescovo dei cambi del consiglio direttivo dell'associazione, di non avere necessità della sua approvazione, di non dover più presentar ei bilanci a fine anno... ovviamente, visti tali cambiamenti, anche il vescovo non svolgerà più la sua funzione di sorveglianza e lascerà a sé quell'associazione. A questo punto, domanda secca: quell'associazione è la medesima associazione riconosciuta 100 anni prima, solo perché in un cassetto della scrivania il presidente ha il foglio di riconoscimento di 100 anni fa? Nicola mi risponderà di sì, io rispondo di no, per me quella associazione non fa più parte della chiesa locale e non è più riconosciuta, ma non perché ogni 100 anni deve farsi timbrare un foglio, ma perché non rispetta più quei doveri che nel foglio iniziale di riconoscimento erano previsti.
A me non interessano i timbri o le norme (o, almeno, non mi interessano per se stessi, ma per quello che tali timbri e norme determinano e rappresentano), ma il fatto che se non si hanno rapporti specifici con la Chiesa, universale o locale, non si può pretendere di essere un'associazione/ordine cattolico solo perché 1000 anni prima lo si era. Prendi l'Ordine dei Domenicani: non è che ogni 100 anni deve ricevere una nuova bolla papale di erezione o conferma, ma ha tutta una serie di obblighi per essere riconosciuto come ordine religioso (sorveglianza della congregazione per gli istituti di vita consacrata, approvazione dei nuovi superiori...): se domani decidesse di non dover più sottostare alle eventuali visite della congregazione o di non dover più comunicare a Roma la nomina del nuovo superiore generale o la modifica dell'ultimo statuto, secondo te rimarrebbe un ordine religioso della Chiesa cattolica solo perché ha la bolla del 1216 in un cassetto?

Inoltre, piccola battuta. Se io OGGI mi reco in diocesi, posso richiedere un elenco di tutte le associazioni riconosciute e sorvegliate dalla diocesi (sia quelle fondate 300 anni fa come la mia confraternita sia quelle approvate quest'anno); così come per gli ordini/congregazioni/istituti religiosi sia in diocesi sia presso la Santa Sede (vedasi annuario pontificio); così come per l'OESSG o lo SMOM ci sono documenti ufficiali della Santa Sede che li riconoscono, che li identificano che affermano la loro appartenenza alla Chiesa. Mi trovi un qualsiasi documento ufficiale della Chiesa locale o universale che riconosca da qualche parte uno dei vari ordini dinastici? Forse il San Michele dell'Ala, ovviamente come associazione di fedeli e non dal punto di vista cavalleresco. Gli altri? Ahhh, ma hanno la bolla di 1000 anni fa, quindi sono pienamente dentro la Chiesa, hai ragione. Ma anche i Domenicani hanno la bolla di 800 anni fa, eppure OGGI sono presenti nell'annuario pontificio ed in altri documenti della Chiesa, perché gli ordini dinastici no?
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda nicolad72 » lunedì 16 febbraio 2015, 11:58

Signori! Il diritto è chiaro e vi da torto puro. Punto.... i "secondo me" sono privi di qualsivoglia ragione giurdidica...
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda Franz Joseph von Trotta » lunedì 16 febbraio 2015, 12:29

nicolad72 ha scritto:Tom facciamo un esempio il Costantiniano. Esistono diverse bolle pontificie che riconoscono e disciplinano aspetti della vita di tale ordine... mai abrogate nè espicitamente nè tacitamente. Ma di quale ulteriore riconoscimento ha bisogno.
Come ha ben specificato il marini dettina nella sua tesi di dottorato in diritto canonico il fatto stesso che oggi la Chiesa tramite comunicati della sala stampa dica di non tutelare e riconoscere (come ordini di cavalleria) altri ordini se non lo smom e l'oessg non equivale a dire che il costantiniano come istituzione sia fuori dalla chiesa... e questa cosa viene scritta (da me e da molti altri) in questo forum da diverso tempo ma tu puntualmente con ciclica perseveranza continui a ribattere su questo punto che giuridicamente non ha senso... tu e la tua burocratica idea che abbia valore solo ciò che periodicamente riceva un timbro fa contorcere le budella a chiunque abbia un minimo sapere di diritto.
Vedo che in tema di fonti del diritto canonico le idee sono estremamente confuse ... ma nonostante ciò si persevera nel fornire dei "secondo me" che con il diritto e le sue fonti non hanno nulla a che vedere ricadendo in quel relativismo che a parole si cerca di combattere ma che nei fatti si pratica.


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nicolad72 ha scritto:Signori! Il diritto è chiaro e vi da torto puro. Punto.... i "secondo me" sono privi di qualsivoglia ragione giurdidica...


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Saluti

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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda Tilius » lunedì 16 febbraio 2015, 12:40

Franz Joseph von Trotta ha scritto:
nicolad72 ha scritto:Tom facciamo un esempio il Costantiniano. Esistono diverse bolle pontificie che riconoscono e disciplinano aspetti della vita di tale ordine... mai abrogate nè espicitamente nè tacitamente. Ma di quale ulteriore riconoscimento ha bisogno.
Come ha ben specificato il marini dettina nella sua tesi di dottorato in diritto canonico il fatto stesso che oggi la Chiesa tramite comunicati della sala stampa dica di non tutelare e riconoscere (come ordini di cavalleria) altri ordini se non lo smom e l'oessg non equivale a dire che il costantiniano come istituzione sia fuori dalla chiesa... e questa cosa viene scritta (da me e da molti altri) in questo forum da diverso tempo ma tu puntualmente con ciclica perseveranza continui a ribattere su questo punto che giuridicamente non ha senso... tu e la tua burocratica idea che abbia valore solo ciò che periodicamente riceva un timbro fa contorcere le budella a chiunque abbia un minimo sapere di diritto.
Vedo che in tema di fonti del diritto canonico le idee sono estremamente confuse ... ma nonostante ciò si persevera nel fornire dei "secondo me" che con il diritto e le sue fonti non hanno nulla a che vedere ricadendo in quel relativismo che a parole si cerca di combattere ma che nei fatti si pratica.


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nicolad72 ha scritto:Signori! Il diritto è chiaro e vi da torto puro. Punto.... i "secondo me" sono privi di qualsivoglia ragione giurdidica...


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Saluti

F.

Dal punto di vista del Diritto, quanto asserito da Nicola é ineccepibile/inattaccabile/incontenstabile.

Le bolle pontificie non hanno data di scadenza.

il fatto stesso che oggi la Chiesa tramite comunicati della sala stampa dica di non tutelare e riconoscere (come ordini di cavalleria) altri ordini se non lo smom e l'oessg non equivale a dire che il costantiniano come istituzione sia fuori dalla chiesa...

Su questo punto sono meno d'accordo. Il deliberato non menzionare altre istituzioni (oltre a SMOM o OESSG) denota un disinteresse (vorrei dire: un imbarazzo...) che, per svariate ragione, evidentemente non può essere formalizzato con strumenti adeguati (ovvero una nuova bolla che faccia chiarezza a livello giuridico, non solo a livello di come gestire la frequentazione di chiese e sale parrocchiali...) che vadano al di là di quelli, giuridicamente flebilissimi, dei comunicati (stampa).
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda T.G.Cravarezza » lunedì 16 febbraio 2015, 12:52

T.G.Cravarezza ha scritto:Facciamo un esempio pratico di oggi. Io voglio creare un'associazione di fedeli riconosciuta dalla Chiesa con scopi di culto a Dio e assistenza ai bisognosi. Bene, predispongo uno statuto, mi reco in cancelleria della curia e lo sottopongo all'esame della cancelleria. Dopo l'approvazione dello statuto da parte del vescovo, ricevo un foglio che afferma che la mia associazione è riconosciuta secondo i canoni x-y del CJC e da quel momento ho specifici diritti/doveri nei confronti della Chiesa locale: ad esempio devo sottoporre ad approvazione ogni modifica futura dello statuto, devo informare e attendere l'approvazione da parte della curia ad ogni cambio del presidente dell'associazione, devo presentare i bilanci annuali dell'associazione alla cancelleria e devolvere una percentuale alla curia, il vescovo, tramite suoi inviati, vigilerà sul mantenimento della Fede da parte della mia associazione et cetera; in cambio sono ufficialmente riconosciuto dalla chiesa locale, faccio parte della comunità cattolica locale, riceverò visite del vescovo, potrò ricevere l'assistenza spirituale di sacerdoti, la diocesi mi potrà assegnare un cappellano et cetera.
Fin qui, tutto bene. Poi contiamo che fra 50 anni, il nuovo presidente dell'associazione decida di modificare gli statuti in autonomia, senza richiedere l'approvazione al vescovo, decida di non informare più il vescovo dei cambi del consiglio direttivo dell'associazione, di non avere necessità della sua approvazione, di non dover più presentare i bilanci a fine anno... ovviamente, visti tali cambiamenti, anche il vescovo non svolgerà più la sua funzione di sorveglianza e lascerà a sé quell'associazione senza più menzionarla tra le associazioni cattoliche della diocesi. A questo punto, domanda secca: quell'associazione è la medesima associazione riconosciuta 100 anni prima, solo perché in un cassetto della scrivania il presidente ha il foglio di riconoscimento di 100 anni fa?

Nicola, mi fai solo la cortesia di rispondere a questo banalissimo esempio che ti avevo sottoposto prima?
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda T.G.Cravarezza » lunedì 16 febbraio 2015, 13:40

Permettetemi la battuta: ma allora l'attuale Gran Maestro dell'Ordine di Carlo III (Spagna) può, secondo la bolla di Papa Clemente XIV del 1772 e mai abrogata (almeno non mi pare che la Chiesa abbia provveduto ad emanare una bolla che specifica che l'Ordine di Carlo III non è più riconosciuto e che la bolla di Papa Clemente XIV è stata abrogata), assolvere dai peccati i suoi membri, concedere l'indulgenza plenaria e la benedizione apostolica...: viewtopic.php?f=2&t=16432&p=189196&hilit=ordine+spagna#p189196
Fatelo sapere al Re Felipe che pensa di essere gran maestro di un ordine civile e laico! Bisogna però adesso capire se essendo ordine di Stato e formalmente riconosciuto dalla Santa Sede (perché c'è la bolla di Papa Clemente mai abrogata) debba passare prima o dopo l'OESSG e lo SMOM nelle cerimonie religiose [dev.gif]
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » lunedì 16 febbraio 2015, 15:16

Tomaso effettivamente i dubbi che hai sollevato sono pienamente legittimi.
Vorrei che si vedessero però questi dubbi non nell'ottica demolitrice del patrimonio storico - cavalleresco ma funzionali alla creazione di una nuova visione della Cavalleria nel XXI secolo, che non può per forza di cose essere ancora quella del XIX o della prima metà del XX secolo.
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda T.G.Cravarezza » lunedì 16 febbraio 2015, 16:27

Ma ci mancherebbe ancora che io voglia "demolire" il patrimonio storico/valoriale/umano/tradizionale degli ordini cavallereschi, non è assolutamente mia intenzione (se i toni possono essere sembrati accesi erano solo per senso di "difesa" della mia tesi, non per screditare o minare gli ordini cavallereschi.
Semplicemente io ritengo che oggi ci siano 3 tipi di cavalleria: quella cattolica (che deve per forza di cosa avere un riconoscimento ufficiale e attuale della Chiesa, locale o universale, e che attualmente è rappresentata solo dallo SMOM e dall'OESSG), quella laica "militante" (che oggi è rappresentata essenzialmente dagli ordini dinastici che sono quasi tutti nati come ordini di cavalleria cattolica e che traevano in passato la loro legittimazione cavalleresca e religiosa dalla Casa Reale che li amministrava e dalla Santa Sede che li riconosceva e tutelava, ma che oggi traggono la loro legittimazione cavalleresca unicamente dalla fons honorum della Casa già Reale che li amministra) e la cavalleria di merito (i vari ordini statuali che traggono la loro legittimazione dalla fon honorum dello Stato sovrano). Quindi non affermo che gli ordini dinastici non siano veri ordini cavallereschi, affermo solo che la loro legittimazione cavalleresca, OGGI, è data unicamente dalla fons honorum della Casa già Reale e non più dal loro riconoscimento da parte della Santa Sede che, almeno ad OGGI, non li riconosce come ordini cavallereschi cattolici né come associazioni di fedeli.
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda nicolad72 » lunedì 16 febbraio 2015, 17:10

T.G.Cravarezza ha scritto:Permettetemi la battuta: ma allora l'attuale Gran Maestro dell'Ordine di Carlo III (Spagna) può, secondo la bolla di Papa Clemente XIV del 1772 e mai abrogata (almeno non mi pare che la Chiesa abbia provveduto ad emanare una bolla che specifica che l'Ordine di Carlo III non è più riconosciuto e che la bolla di Papa Clemente XIV è stata abrogata), assolvere dai peccati i suoi membri, concedere l'indulgenza plenaria e la benedizione apostolica...: viewtopic.php?f=2&t=16432&p=189196&hilit=ordine+spagna#p189196
Fatelo sapere al Re Felipe che pensa di essere gran maestro di un ordine civile e laico! Bisogna però adesso capire se essendo ordine di Stato e formalmente riconosciuto dalla Santa Sede (perché c'è la bolla di Papa Clemente mai abrogata) debba passare prima o dopo l'OESSG e lo SMOM nelle cerimonie religiose [dev.gif]


L'ordine di Carlo III non è lo stesso del 1772 perché i suoi statuti sono stati rimaneggiati a tal punto che si può tranquillamente affermare che il Carlo III del 1772 e quello del 2015 siano due cose differenti che si sono succedute nel tempo.
Per i privilegi da te citati oggi il diritto canonico li riserva solo a coloro che hanno il sacramento dell'ordine almeno nel grado del presbiterato... e quindi va considerato abrogato nell'assurda ipotesi in cui ciò non fosse (e non è) il diritto è perento non essendo esercitato da oltre un secolo.

La cosa che non ti vuole entrare in testa è che la prima cosa da fare è vedere se l'ente istituito/riconosciuto con provvedimento pontificio sia oggi lo stesso di allora.
Forse ti è sfuggito il dettaglio (che tale non è) che oggi gli unici due ordini costituiti/riconosciuti con provvedimento pontificio che possono vantare continuità storica e quindi essere il medesimo ente giuridico oggi come allora a mio giudizio sono solo il Santo Stefano di Toscana e il Costantiniano... di conseguenza i restanti sono puri ordini dinastici la cui fh si fonda solo su quella della casa che li conferisce che si pongono come continuatori-eredi degli originari ordini ma i cui statuti e la cui natura è stata mai tanto rimaneggiata che giuridicamente sono stati oggetto di novazione... e quindi sono cosa differente rispetto a quella passata che ormai è estinta definitivamente.
Per intenderci il mauriziano non è più un ordine che trova il suo statuto e la sua fh nel diritto canonico, ma solo nella sovranità di casa savoia, idem dicasi per la santissima annunziata. Dei vecchi ordini se ne usano le insegne, gli abiti... da quelli si fa discendere una tradizione... ma la loro natura, oggi, è giuridicamente differente.

Però ti dico che mi sto stancando di ripetere sempre le medesime cose...
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Ciclicamente l'argomento ritorna e ciclicamente io fornisco le medesime risposte fornendo le fonti... e gli altri replicano con scientificissimi "secondo me", o con paragoni ed idee che neppure al Doctor Who passerebbero per l'anticamera del cervello.
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nicolad72
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