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T.G.Cravarezza ha scritto:Il mio non è accanimento di principio per giustificare l'impossibilità di trasmissione odierna, ma solo per giustificare il principio per cui lo status nobiliare fosse uno status giuridico, definito dall'ordinamento locale (sovrano, consiglio patrizio, consiglio dei nobili...) che come lo conferiva così lo poteva revocare, al pari di qualsiasi altro titolo/incarico/appellativo... Ci tengo a precisare che non è una battaglia personale, solo un'analisi storica. Per questo ci tengo ad approfondire la materia e conoscere le modalità di conferimento e revoca dello status nobiliare nei vari ordinamenti. Un conto è pensare di essersi fatta una ragione in merito a qualcosa, un conto è fornire tale ragione di reali basi storico/scientifiche in assenza delle quali tale ragione deve essere rivista. Per il momento non ho ancora trovato motivi di rivedere la mia posizione, ma sono aperto qualora trovassi corrispondenze negative ai miei ragionamenti.
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GENS VALERIA ha scritto:T.G.Cravarezza ha scritto:La nobiltà cittadina si " autoprodotta ", è questo può essere difficile da accettare , come Il concetto di un gruppo di persone , che si fece "ceto" di governo il quale ( non essendo un ente terzo ma un insieme di famiglie organizzate ) conferiva poco e revocava ancor meno , ingarbuglia il concetto concessione / revoca tipico del rapporto sovrano /suddito.
Il Patriziato non era un Ministero che concedeva o revocava l'abilitazione all'esercizio di una professione, ma un gruppo di famiglie che per esercitare la funzione di governo si diede un'organizzazione funzionale.
L' allontanamento ( peraltro rarissima e non ancora documentata ) di una persona indegna si configurava come dolorosa perdita , non l'espulsione di una famiglia intera .
GENS VALERIA ha scritto:N85 ha scritto:Contributo molto interessante, sarebbe piacevole poter leggere per intero le motivazioni che riporta![]()
Nel merito, personalmente condivido la valutazione che viene espressa sul piano morale, sociale e politico. Viceversa sul piano giuridico continuo ad essere di diverso avviso: un atto giuridico è ultra vires se costituisce esercizio di un potere di cui il soggetto che emana l'atto non è investito. Ciò detto, il potere costituente repubblicano (tanto per fare un esempio) aveva 2 soli limiti (imposti dal referendum):
a) doveva necessariamente identificare un Capo dello Stato
b) non poteva ripristinare una forma di governo monarchica
Per il resto poteva fare quello che voleva, ivi compreso abolire la nobiltà (sul piano giuridico), tanto che ci è andato vicinissimo. Rovesciando la medaglia, il fatto che, pur potendo abolire la nobiltà, non l'abbia non è un dato poi così irrilevante![]()
Pertanto, tirerei le seguenti conclusioni:
1) la nobiltà può essere abolita sul piano giuridico
2) l'abolizione sul piano giuridico non comporta automaticamente la scomparsa della nobiltà nella coscienza sociale
3) storicamente l'abolizione della nobiltà è un fatto raro per ragioni di natura politica e per rispetto delle tradizioni di un popolo
Tu mi insegni , gentile amico, che c'è differenza tra potere ed abuso di potere.
La nobiltà rientra in quelle formazioni sociali tutelate dallo Jus Gentium e dal Diritto Internazionale quindi non non può essere legalmente abolita.
L'art. 10 comma 1 così recita "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute".
Bene ha fatto la nostra Repubblica e disinteressarsi della materia "nobiltà" , tuttavia , agendo ultra vires avrebbe potuto farlo, compiendo una "prepotenza" giuridica.
T.G.Cravarezza ha scritto:Sarebbe interessante in questa discussione non ragionare tanto sulla nobiltà dal punto di vista morale e odierno, ma dal punto di vista prettamente storico/giuridico.

N85 ha scritto:Per sintetizzare, credo che le vicende del patriziato vadano storicizzate in maniera non formalista, andando cioè alla sostanza dei rapporti. Il patriziato consiste nel mutuo riconoscimento tra famiglie del ceto dirigente che si trattavano l'un l'altra come pari, gestivano congiuntamente la cosa pubblica e intrattenevano rapporti commerciali, matrimoniali, alleanze etc., al punto che anche chi perdeva i diritti politici entrava in uno stato che potremmo definire di quiescenza, ma non per questo diventava un popolano, e spesso tornava poi in patria riprendendo il posto che nella società gli spettava
T.G.Cravarezza ha scritto: (...) I miei ragionamenti tendono semplicemente a demitizzare la nobiltà intesa come qualcosa di metafisico, ma a considerarla come quel ceto composto dalle famiglie influenti, socialmente distinte e determinanti che gestirono la cosa pubblica in un determinato periodo storico, in un preciso contesto sociale e geografico, all'interno di uno specifico ordinamento giuridico. Quindi il nobile di Lucca del 1556 era "il nobile di Lucca del 1556" e non poteva trascendere da quel periodo storico (1556), da quel luogo (Lucca), da quel contesto sociale/storico (appartenente ad una famiglia che in quel luogo era nata, si era sviluppata, aveva intrecciato importanti rapporti familiari e sociali, aveva ricoperto incarichi pubblici...: era diventata nobile), da quell'ordinamento giuridico che prevedeva l'esistenza di un ceto nobile con determinati requisiti che componeva un consiglio dei patrizi... Fuori da Lucca, dal 1556, dalla storia di quella famiglia nata e progredita in quel contesto, con quell'ordinamento giuridico, quella famiglia non è da considerarsi nobile (cade Lucca in mano ad un sovrano straniero, l'ordinamento giuridico nuovo non prende in considerazione il patriziato, la famiglia perde la sua influenza, perde il suo potere economico e sociale: in definitiva non è più una famiglia nobile).
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GENS VALERIA ha scritto: Quando un sovrano nobilitava qualcuno gli prospettava l'ereditarietà del titolo all'infinito ( m. o m.f. inf. )
Ai membri del patriziato prospettava una discendenza nobile all'infinito ( m. o m.f. inf. ), almeno come prospettiva , salvo estinzione naturale .
Ciò è in contrasto con il concetto di provvisorietà nobiliare da te elaborato, legato agli accidenti , ai tempi , alle usanze, agli insulti del destino, alle autorità preposte , ai capricci del legislatore et cetera.

T.G.Cravarezza ha scritto:.....Fuori da Lucca, dal 1556, dalla storia di quella famiglia nata e progredita in quel contesto, con quell'ordinamento giuridico, quella famiglia non è da considerarsi nobile (cade Lucca in mano ad un sovrano straniero, l'ordinamento giuridico nuovo non prende in considerazione il patriziato, la famiglia perde la sua influenza, perde il suo potere economico e sociale: in definitiva non è più una famiglia nobile).



Delehaye ha scritto:GENS VALERIA ha scritto: Quando un sovrano nobilitava qualcuno gli prospettava l'ereditarietà del titolo all'infinito ( m. o m.f. inf. )
Ai membri del patriziato prospettava una discendenza nobile all'infinito ( m. o m.f. inf. ), almeno come prospettiva , salvo estinzione naturale .
Ciò è in contrasto con il concetto di provvisorietà nobiliare da te elaborato, legato agli accidenti , ai tempi , alle usanze, agli insulti del destino, alle autorità preposte , ai capricci del legislatore et cetera.
all'infinito, ma sempre e comunque se si rispettavano le regole normolegislative! ovviamente!
No, no, no . Sorry , nulla di ovvio !
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