GENS VALERIA ha scritto:L'art. 10 comma 1 così recita
"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute" sancito a Vienna e ribadito , sempre in quella città nel 1969.
Venuti a mancare i sovrani che lo sottoscrissero le norme non persero validità in quanto patrimonio proprio delle Dinastie regnanti o non più regnanti (di famiglia già sovrana non abdicataria) che conservano tutt'ora una forma pur limitata di sovranità al pari di qualunque stato ( vedi principio ICOC ) .
Questo non significa che qualsiasi legge emanata da un Sovrano è eterna, ma semplicemente si stabilisce che le Case Reali abdicatarie o non abdicatarie mantengono una limitata sovranità (fon honorum molto limitata ed altri privilegi specifici) per cui possono amministrare gli ordini cavallereschi già in essere prima dell'abbandono del torno, così come possono amministrare i titoli nobiliari appartenenti alla famiglia. Non significa che qualsiasi legge che promulgarono dal trono ha validità infinita e che è superiore a qualsiasi altra fonte di diritto.
La concessione di un titolo nobiliare da parte di un sovrano è atto di autorità (intesa come statale e quindi prevista dall'ordinamento giuridico) e pertanto ha valore in quell'ordinamento giuridico al pari di qualsiasi altro atto o decisione sovrana (la creazione dell'ordine dei medici piuttosto che la promulgazione di una legge che prevede che tutti i cittadini indossino le scarpe rosse). Cambiando forma istituzionale o con il cambiamento dell'ordinamento giuridico, le leggi precedenti possono essere abrogate o modificate o non prese più in considerazione, così come è avvenuto per la nobiltà in Italia che non essendo più prevista, ha cessato di esistere, come ha cessato di esistere la legge che prevedeva l'uso di scarpe rosse.
Inoltre affermi che
Anche “repubblica” ha differente contenuto , forma e normativa oggi rispetto alla Serenissima , quella del Macchiavelli o rispetto all' antica Grecia , tuttavia nessuno si sogna di cambiare nome . Il “papato” di oggi non ha il potere, contenuti e leggi di due secoli fa , ma si chiama sempre “papato”.
Anche in questo caso i piani sono differenti. Con il termine di Repubblica si identificano stati con ordinamenti giuridici differenti (in base al luogo, al tempo, alla nazione...), ma accomunati da determinati requisiti di base che sussistono oggi nella Repubblica Italiana come ieri nella Repubblica di Venezia o in quella di Roma. Così per il Papato che ha modificato alcuni suoi caratteri temporali interni nel corso dei secoli, ma ha mantenuto le caratteristiche di base inalterate.
La nobiltà è passata dall'essere uno status riconosciuto dall'ordinamento giuridico, con diritti e doveri, con responsabilità pubblica (aspetti comuni tra la nobiltà del '200 e la nobiltà del 2013 in alcuni Stati), seppur calati secondo i tempi e i luoghi (i diritti e doveri del nobile del '200 erano maggiori rispetto ai diritti e doveri del lord inglese del 2013), ad un qualcosa di inesistente per l'ordinamento giuridico, senza diritti e doveri legali, senza responsabilità pubblica (i discendenti delle famiglie nobili in Italia nel 2013). Come vedi la differenza è enorme e snatura l'intero concetto.


). Il mio discorso è in senso generale e scientifico, non in senso di vita quotidiana.




Ma magari anche questo é un argomento trito e ritrito... ![sorry [sorry.gif]](./images/smilies/sorry.gif)

