da De Vineis » mercoledì 10 luglio 2013, 14:57
Prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 le "differenze" non erano solo lessicali ma assai incisive sul piano giuridico (oltre che sociale). La riforma del 1975 aveva lasciato ancora qualche privilegio in favore dei figli legittimi, come ricordava giustamente Nicola72 (la più incisiva quella di lasciare ai legittimi il diritto di tenere i beni ereditari e di liquidare una pari quota ai figli naturali in denaro o altri beni: si potevano cioè privare di aver parte alla casa avita, ai mobili di casa, ai gioielli di famiglia etc... E tuttavia anche in tale privilegio l'ultima parola era lasciata al giudice che poteva anche non ascoltare le richieste dei figli legittimi). Negli scorsi decenni sia la Cassazione sia la Corte Costituzionale avevano attenuato assai le differenze legislativa con sentenze costituzionalmente orientate.. E oggi la legge pone fine ad ogni differenza.
Vista la natura di questo forum, mi verrebbe provocatoriamente da chiedere: alla luce della attuale legge, il diritto "storico" (non ravvisandosi un vero e proprio diritto soggettivo al titolo nobiliare nell'ordinamento italiano) di succedere nei titoli nobiliari degli antenati seguirà le norme del diritto canonico, le norme in vigore alla caduta del Regno, quelle degli Stati preunitari in cui fu originariamente concesso il titolo oppure il figlio maschio primogenito, ancorchè nato fuori dal matrimonio e, in ipotesi, riconosciuto giudizialmente, potrà farsi annotare col titolo di conte o marchese nei vari e più o meno rigorosi annuarii ed elenchi della nobiltà?