Moderatori: Novelli, Lambertini, Mario Volpe, Tilius, nicolad72
Eusty45 ha scritto:Salve a tutti. Navigando in rete mi è capitato di vedere un ddl dell'8/11/2012 che propone una riforma della legge n. 178 del 3/3/1951. Leggendo intriduzione e testo legislativo, ho avuto la percezione che il ddl verrà di nuovo presentato nella corrente legislatura e sembra che abbia discrete probabilità di approvazione, poichè non comporta oneri per il bilancio dello Stato, anzi al contrario può suscitare qualche vantaggio economico. Intendo offrire tale argomento come spunto di dibattito e riflessione al forum e mi piacerebbe conoscere il parere di persone più competenti di me in materia cavalleresca. La domanda che mi pongo e che pongo ai forumisti è :"In caso di approvazione di tale legge, il sistema premiale della R.I. si arricchirà d'incanto di sette ordini cavallereschi, poichè tanti sono ammessi al fregio dal MAE?".Grazie per i vostri contributi.
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori ... 065900.pdf


T.G.Cravarezza ha scritto:Questo errore già lo fecero i padri costituenti che considerarono gli ordini della Santissima Annunziata e dei Santi Maurizio e Lazzaro quali ordini statali e non dinastici, scrivendo un articolo costituzionale legalmente ridicolo circa la "soppressione dell'ordine della Santissima Annunziata".
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pierfe ha scritto: mi spiace dirlo ma la legge 3 marzo 1951, n° 178 viola uno dei fondamentali diritti dell'uomo che è quello di formare gruppi, organizzarsi e riunirsi per perseguire scopi d’interesse comune
pierfe ha scritto: la Costituzione italiana, all'art. 18, stabilisce la libertà per tutti i cittadini di aderire ad associazioni esistenti o di costituirne di nuove, i limiti consistono solo nel perseguire fini leciti (per cui sono punite le associazioni fatte allo scopo di delinquere, come la mafia e la camorra o una qualsiasi organizzazione di ladroni)
pierfe ha scritto: gli onori possono promanare solo dagli Stati e da coloro che realmente godono la sovranità sulle persone
pierfe ha scritto:Quelli che noi chiamiamo ordini non nazionali, visto quanto è venuto fuori dal lavoro delle varie commissioni, si possono considerare delle associazioni di persone fisiche (ed aggiungo persone giuridiche) che dividono i loro associati in categorie (ci sono: soci aderenti, soci effettivi, soci benemeriti, soci onorari) che in quel tipo di associazione potrebbero denominarsi: cavalieri, commendatori, gran croci ecc... intendendo questi termini come livelli sociali.

nicolad72 ha scritto:pierfe ha scritto: mi spiace dirlo ma la legge 3 marzo 1951, n° 178 viola uno dei fondamentali diritti dell'uomo che è quello di formare gruppi, organizzarsi e riunirsi per perseguire scopi d’interesse comune
Mi dispiace presidente ma - non è la prima volta che lo faccio visto che della cosa si era già parlato - ma dissento completamente da questa tua tesi.
Nessuno vieta a nessuno di associarsi liberamente in italia (salvi i limiti dell'art. 18 cost di cui parlerò dopo) la legge vieta che associazioni legittimamente (o meno ) istituite conferiscano titoli od onorificenze. Recita l'art. 8 della legge 178/51 (che so essere da te conosciuto ma lo cito per chi ci legge) "vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati" ciò che è vietato è il conferimento di onorificenze decorazioni e distinzioni cavalleresche, non di associarsi. Come ben potrai vedere tra i destinatari del divieto ci sono le associazioni (oltre che i singoli e gli enti). La legge non vieta a nessuno - ripeto e ribadisco - di associarsi... ma vieta agli associati di chiamarsi cavalieri o con altra qualsivoglia denominazioni cavalleresca o a questo modo riconducibile.
All'interno di una associazione io non posso usare alcun titolo di cavaliere e se lo faccio commetto un illecito (e sul punto è pacifica la giurisprudenza nazionale) neppure a voler considerare tale appellativo come un uso meramente interno (che poi spiegatemi che senso ha usare un titolo solo all'interno di una associazione... è solo una foglia di fico per giustificare il conferimento di un titolo che come ben sappiamo è prerogativa propria delle autorità sovrane così come riconosciute dal diritto internazionale).pierfe ha scritto: la Costituzione italiana, all'art. 18, stabilisce la libertà per tutti i cittadini di aderire ad associazioni esistenti o di costituirne di nuove, i limiti consistono solo nel perseguire fini leciti (per cui sono punite le associazioni fatte allo scopo di delinquere, come la mafia e la camorra o una qualsiasi organizzazione di ladroni)
Non è esatto caro presidente circoscrivi troppo l'ambito di operatività dell'eccezione prevista dallo stesso comma 1 della norma costituzionale. L'art. 18 cost. - infatti - sul punto recita "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale"... io posso tranquillamente costituire tutte le associazioni che voglio l'importante è che i fini di detta associazione non siano vietati dalle leggi penali... e costituire associazioni per conferire titoli cavallereschi viola le leggi penali (appunto il famoso art. 8 legge 178/1951) e quindi queste associazioni possono essere legittimamente vietate e i loro partecipi legittimamente sanzionati (si potrebbe addirittura configurare il delitto di cui all'art. 416 c.p. avente come delitto-fine proprio quello di cui all'art. 8 L 178/1951).
Tu hai ragione dal punto di vista della legge 3 marzo 1951, n° 178, ma io ho detto che a mio avviso è una legge fatta male (e non è l'unica ad esempio penso la stessa cosa sul falso in bilancio... proprio per il mio passato lavorativo in quanto ero un funzionario - direttore di banca)
Detto questo si dovrebbe insegnare alle persone la materia, bisognerebbe far capire alle persone che ci sono "organizzazioni" storiche serie (chiamo così gli ordini non nazionali) che meritano di continuare sotto l'aspetto associativo e organizzazioni truffaldine e farlocche (in questo caso le sanzioni sono benvenute).
Ma a queste organizzazioni serie (ordini non nazionali) si dovrebbe dare solo rilevanza privata, a mio giudizio non ha senso continuare a portare pubblicamente ad esempio su una divisa militare un ordine non nazionale che aveva il suo peso al tempo degli stati preunitari, e che oggi non mi è permesso controllare i bilanci o come vengono utilizzati i fondi; ed aggiungo un tempo per l'ammissione non c'era quota sociale e meno ancora quota annuale (sto parlando in generale perchè fra gli ordini non nazionali ci sono eccezioni)
Sul termine cavaliere ti rispondo dicendo che esistono altre associazioni che usano questa parola per gli associati e sino ad oggi nessuno si è permesso di censurare, ti faccio degli esempi: fra gli amanti del vino l'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d'Alba, dove ci sono i Cavalieri degustatori http://www.castellogrinzane.com/web/cavalieri.asp (bello il paradosso...), ma poi ci sono altre organizzazioni anche cattoliche che usano il termine cavaliere e dame come i membri della Reale Arciconfraternita dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista di Catanzaro dei Cavalieri di Malta ad honorem http://www.cavalieridimaltaadhonorem.org/ (dizione assurda), questa associazione pubblica di fedeli usa il termine di cavaliere e attribuisce addirittura il titolo di "cavaliere di Malta ad honorem"; ma posso ancora aggiungere la Confraternita Ecclesiastica “Storica Compagnia degli Insigniti Cavalieri del Tau o di San Jacopo d’Altopascio” http://www.compagniacavalierideltau.it/, per non parlare delle storiche associazioni pubbliche di fedeli come quella che era dei Santi Maurizio e Lazzaro di Torino, della Santissima Annunziata e via dicendo.
Ma poi ci sono gli ordini "non nazionali" provenienti dagli stati preunitari tutt'ora concessi e non autorizzabili in base proprio alla legge 3 marzo 1951, n° 178.
Non proseguo suglie esempi che ti garantisco arrivano a quasi 100... (mi sono fermato nella ricerca).
Per questo è molto più facile attribuire un valore associativo a queste organizzazioni e quindi un associazione non ha fons honorum e non può concedere "onori", ma solo vuote classi associative.
Ripeto questo è solo il mio modo di pensare di studioso.pierfe ha scritto: gli onori possono promanare solo dagli Stati e da coloro che realmente godono la sovranità sulle persone
No, caro Presidente, anche in questo passaggio non concordo affatto con la tua tesi. Gli onori possono promanare - nel rispetto delle norme del diritto internazionale - da tutti gli coloro che godono del diritto di sovranità (tra cui in primis ci sono gli stati), ma vi sono anche altri soggetti diversi dagli stati che di questo diritto godono. Il problema oggi è più attuale che mai visto l'affermarsi nel diritto internazionale di istutizioni sovrane sovrastatuali (Unione Europea, NATO, UN giusto per citarne alcune tra le più note alle cronache) che possono arrogarsi quali enti sovrani o possessori di una certa quota di sovranità - ad essa devoluta dagli stati - anche un diritto onorifico.
A me non risulta che questi soggetti sovranazionali dispongano di sistemi premiali simili ad ordini cavallereschi, onorificenze, decorazioni
Esistono enti sovrani non statuali di settore... la Chiesa Cattolica è universalmente riconosciuta come sovrana (indipendentemente dal fatto che abbia anche un suo minuscolo stato) e come tale conferisce onori in passato anche titoli.... e mai nessuno ha dubitato della legittimità di tali onori... eppure la Chiesa Cattolica non è uno stato... ma agisce nel proprio ordine in piena sovranità.
Non sono sicuro se oggi si darebbe valore alla sovranità della Chiesa Cattolica se non avesse lo Stato della Città del Vaticano (non abbiamo oggi mezzi per provarlo), ma l'orientamento mondiale purtroppo non considerebbe la sovranità senza stato.
Anche il mondo dello sport è nel proprio ordine delle cose sovrano (o come tale è riconosciuto in Italia) ed ha un proprio sistema premiale (non statuale ma proprio) che conferisce e al quale il nostro ordinamento da credito... (sempre per restare in tema con le materie del forum).
Non mi sembrano sistemi premiali equivalenti ad ordini cavallereschi, onorificenze, decorazioni, ma più simili a distintivi di merito (come quelli dell'AVIS, dell'UNITALSI ecc...), o all'ordine scout di San Giorgio (fra l'altro ha il termine - non dico titolo - di cavaliere) http://ossg.cngei.it/pierfe ha scritto:Quelli che noi chiamiamo ordini non nazionali, visto quanto è venuto fuori dal lavoro delle varie commissioni, si possono considerare delle associazioni di persone fisiche (ed aggiungo persone giuridiche) che dividono i loro associati in categorie (ci sono: soci aderenti, soci effettivi, soci benemeriti, soci onorari) che in quel tipo di associazione potrebbero denominarsi: cavalieri, commendatori, gran croci ecc... intendendo questi termini come livelli sociali.
Continuo a non concordare... se così fosse sarebbero tutte associazioni illegittime perché costituite o esistenti in violazione di norme penali.
Ha ragione ma il nostro postulato è diverso. Il tuo tiene conto di una legge in vigore, la mia discussione si basa su quella che io penso essere una legge da cambiare.
Del resto le assurdità di tutte le proposte modificative lo dimostrano, nessuno ha compreso bene la materia.
Gli ordini non nazionali sono enti di diritto pubblico da intendersi sorretti dall'autorità sovrana della famiglia che li ha istituiti secondo il dettami del diritto internazionale che tale potestà riconosce in capo alle famiglie già sovrane non abdicatarie e non debellate. Sul punto la dottrina sembra assai compatta (salvo voci sparse - tra cui la tua) ma soprattutto - come ben sai - la norma è stata censita ed è uno dei pilastri su cui si sviluppano ben 3 dei 6 principi dell'ICOC.

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