La pratica per
l'aggiunta di un cognome a quello di nascita, da diversi mesi , viene portata avanti esclusivamente dalla Prefettura di competenza ( non è più responsabile né il Ministero degli Interni, tantomeno il Tribunale ).
Il decreto prefettizio , emesso qualora la richiesta risulti ben motivata , deve esssere presentato al Comune di residenza del richiedente, da questo punto in poi è l'Ufficio Anagrafe che porta avanti la pratica
" a caduta " :
I figli minorenni assumono "automaticamente" il secondo cognome con l'annotazione del decreto a margine dell'atto di nascita .
I figli maggiorenni ( informati in modo ufficiale dall' Anagrafe ) hanno tempo un anno per manifestare la propria volontà avversa alla decisione paterna, ovvero il mantenimento dell' unico cognome di nascita, presso l'ufficio del Comune dove sono nati, il
silenzio equivale all' assenso.
Il decreto ha effetto nel momento in cui avviene l'annotazione dell' aggiunta del secondo cognome , in margine all' atto di nascita ,ed andrà perfezionato con la modifica dell'anagrafica del comune di residenza.
http://www.prefettura.it/genova/contenuti/25901.htm