da gnr56 » mercoledì 11 luglio 2012, 17:08
Auspicata da pochi e contrastata da molti che hanno a cuore le sorti della CRI ecco la versione definitiva del D.Lg,vo di licenziato dal CdM, di cui posto il solo articolo riguardante il CM CRI
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (C.R.I.), A NORMA DELL’ARTICOLO 2, DELLA LEGGE N. 183 DEL 2010.
ART. 5
(Corpi militari ausiliari delle Forze armate)
1. Il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell’Associazione, contribuendo all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 4. Le modalità della loro appartenenza all’Associazione sono disciplinate dallo statuto di cui all’articolo 3, comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate.
2. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni.
3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 6, comma 1, è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza. Il personale del Corpo militare costituito dalle unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato, transita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell’ambito del personale civile della CRI e successivamente dell’Ente ed è collocato in congedo nonché iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al primo periodo del presente comma. Al predetto personale, fino all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi. Fino alla data dell’effettivo transito di cui al secondo periodo si applicano al personale ivi indicato le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Gli avanzamenti di carriera maturati fino alla data dell’effettivo transito nel ruolo di cui al secondo periodo del presente comma non hanno effetti economici. I procedimenti disciplinari avviati in sede militare sono riassunti in sede civile; a tal proposito i termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si interrompono alla data di entrata in vigore del presente decreto e riprendono a decorrere dalla data del transito nel ruolo ad esaurimento.
4. Il personale appartenente al ruolo di cui al comma 3, primo periodo, non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell’ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo.
5. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. In deroga a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della sempli, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la costituzione, nell’ambito del personale di cui al comma 3, secondo periodo del presente articolo, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile avente altresì, la qualifica di militare in congedo, è stabilita in duecento unità.Tra i criteri sono comunque previsti: la presentazione di una domanda da parte degli interessati, il possesso di requisiti di competenza tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonché il rendimento in servizio ed i precedenti disciplinari; tali criteri devono essere valutati da una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della Difesa e composta da sei membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Economia e delle finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché due dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue componenti. Il contingente ad esaurimento, assicurate le funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione civile. Il personale del Corpo militare in servizio attivo di cui al presente comma transita nel ruolo civile alla data determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e comunque non oltre il 1° gennaio 2016 e dalla predetta data è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 6.
Una lapallisiana incogruenza è far soggiacere il Corpo delle II.VV., che militari non sono, alle disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare.
Il personale del CM CRI - individuato dal primo periodo del comma 3 - al comma 4 "non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell’ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo"
Ci chiameremmo Corpo Militare Volontario senza esserlo ergo saremmo dei civili?
Configurato secondo il disposto della bozza di decreto, si tratterebbe di un Corpo Volontario civile. L'aggettivo militare nella denominazione è solo residuale, ma non ha alcuna connotazione con l'ambiente delle FF.AA. ovvero con l'essere militare, diciamo un richiamo storico a ciò che era.
Qui a Firenze esiste una pubblica assistenza, nata sulla fine dell'ottocento e fondata da reduci, che si chiama Fratellanza Militare e dove, ancor oggi, i soci volontari si chiamano militi .
La domanda che, invece, ci si deve porre e se può un corpo civile essere ausiliario della FF.AA. e se un soggetto che, lo dice la norma in corso di approvazione, non è sottoposto all'ordinamento militare può operare da non militare in ambiente militare.
Componente unica nel civile, un corpo militare volontario ausiliario delle FF.AA.non assoggettato alle norme militari quindi composto da civili, un corpo di infermiere volontarie assoggettato alle nome militari che mai sono state dei militari.
Certo proprio un bel quadretto ci ha preparato il commissario Rocca.
La contraddizione maggiore, nel dispositivo, è che si voglia mantenere sotto disciplina militare il Corpo dell II.VV. che militari non sono mentre di demilitarizza il personale che militare lo è peraltro sottopenendolo alle norme militari che riguardano il personale militare in congedo.
Se l'obiezione era che la società nazionale non potesse avere un corpo militare perchè mantenerlo per le II.VV. ?
Mi pare evidente che si voglia colpire il Corpo Militare della CRI, sappiamo quanto è amato dall'attuale Commissario Rocca, mentre le II.VV. sono e sanno rendersi intoccabili sotto la guida di sorella Brachetti Peretti.
Chi ha steso questo testo, per la parte che riguarda, i Corpi Militari dell CRI lo deve avere fatto in un momento di forte confusione mentale.
In teatro operativo questi signori pensano che vi possano essere dei civili a fianco dei militari?
A ben vedere il più volte citato art. 5 della bozza di Decreto appare in contrasto con il dettato del Diritto Internazionale Umanitario ed, in particolare, con la prima Convenzione di Ginevra che l'Italia ha sottoscritto.
E' questo il ruolo tradizionale svolto da ogni Società di Croce Rossa fin dalle origini del Movimento; tale ruolo di ausiliarietà dei servizi sanitari delle FF.AA. si trova consacrato sia nella Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 sia nella risoluzione adottala dalla relativa conferenza diplomatica. Nell'articolo n.6 di tale risoluzione è espressamente previsto che il personale fornito per tale esigenza dai Comitati di soccorso (oggi Società Nazionali di Croce Rossa) venga posto "sous la direction des chefs militaires".
Questo ruolo tradizionale risulta poi puntualmente recepito nell'art. 26 della 1A Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 che assimila a tutti gli effetti il personale delle Società Nazionali di Croce Rossa, debitamente riconosciute e autorizzate dal proprio governo, al personale sanitario militare delle FF.AA..
Nella parte finale di tale articolo questa assimilazione del personale militare della Croce Rossa al personale sanitario militare delle FF.AA. è subordinato alla condizione che lo stesso sia sottoposto alle “leggi ed ai regolamenti militari”.
De facto, l'unico Corpo Militare sarà quello dello SMOM.