da GENS VALERIA » domenica 19 agosto 2012, 20:11
Finalmente ho avuto il tempo di dedicare alla pregevole ed interressante pubblicazione, inviatami dalla cancelleria associativa ( che ringrazio ) l'attenzione che merita .
Desidero mettere in evidenza e proporre un punto di vista per molti aspetti innovativo, che in qualche modo scalfisce e mette in discussione la, finora, granitica impostazione sulle normative ricognitive del CNI.
Da “Similes cum similibus congregantur” di Luigi Michelini di San Martino, note a pag.190:
(…) L' invio all'art.7 Ord.43/651 8 [1] , pone alcuni problemi abbastanza analoghi a quelli sollevati dall'art. 79 dello Statuto Albertino, nella parte in cui dispone la permanenza dei titoli nobiliari in quanti li avevano legittimamente acquisiti . Recita ,infatti , l'articolo 7, che per il riconoscimento delle distinzioni nobiliari occorra provare l'originale concessione o "altro modo legittimo d'acquisto " ( in grassetto è mio, n.d.m.),nonché , cosa ovvia, la legittima devoluzione.
Questa dicotomia non pone in genere particolari problemi per la prima parte, poiché l'originaria concessione in genere risulta per tabulas.
L'interpretazione corretta della norma si complica quando si tratta di definire il concetto di “ modo legittimo d'acquisto” di distinzioni nobiliari.
Perciò si è accennato ai tentativi di atto amministrativo, poiché qui si tratta i ultima istanza di definire non solo descrittivamente e ancor meno tautologicamente che cosa sia la nobiltà in modo tecnico giuridico.
Così all'interno del CNI si è sviluppata un'interessante dialettica, legata al quesito in parola, non scevra di ricadute pratiche, che ha riportata ad una approfondita rivisitazione delle norme atte a contribuire a consolidare una giurisprudenza condivisa nell'emanazione dei provvedimenti di giustizia.
Da tempo,infatti era stata rilevata una cera eterogeneità nella valutazione dei possibili modi legittimi per l'acquisizione di distinzioni nobiliari ossia per l'acquisto della nobiltà progressiva. Non è questa la sede per elencare quali tra queste siano da confermare e quali invece siano da rivedere.
Intanto, come s'è detto , è stata affermata una summa divisio in tale ambito con l'accogliere i principi seguiti dagli organi competenti prima del cambiamento istituzionale. Per il futuro potrà giovare una sorta di “ autodefinizione” della materia,andando incontro così a quell'istanza, sempre meno eludibile, che sia finalmente proposta una codificazione dei modi legittimi di conseguimento della nobiltà, allo scopo di offrire uno strumento affidabile per l'emanazione dei successivi provvedimenti di giustizia e della certezza del diritto (...).
[1] "Non si riconoscono distinzioni nobiliari se non si possa giustificare l'originale concessione o altro modo legittimo di acquisto e la legittima devoluzione a favore di chi le invoca e le usa”.
Chi è ... è , chi non è ... non può essere.Sergio de Mitri Valier 