cominciamo con ordine...
1) io sono SOLO un lettore di quella bozza! non sono un redattore di quella bozza. sono riuscito a scovarla è ricopiati alcuni brani ve l'ho riproposta. ok? capito? è semplice...
2) una bozza è una bozza, non ha nessun valore finchè gli organi costituzionali preposti non la facciano diventare una legislazione vigente e questo accade SOLO dopo l'approvazione, la successiva promulgazione e la conseguente pubblicazione in gazzetta ufficiale: quindi quello che c'è scritto in una bozza vale una cippa! solo dopo quei 3 passaggi avrà un valore... e nelle more di regolamenti attuativi o esplicanti ha il valore esecutivo di norma emanante. capito? è semplice...
3) nella bozza, all'Art. 8 - Comma 3, si dice che:
Nel frattempo, gli Enti competenti ed i singoli Cittadini, sono fin d'ora autorizzati ad inoltrare proposte, tramite le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e per i Commissariati del Governo per le Province di Trento e di Bolzano, con Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che verranno valutate al fine della concessione di una classe dell’Ordine appropriata ai meriti segnalati.
quel termine "nel frattempo" significa che DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, fino alla pubblicazione dei decreti attuativi, quindi fintanto che si definiaranno i dettagli singoli cittadini ed enti potranno AUTOCANDIDARSI al cavalierato ed al "benemerato", inviando cocumentazione probante alle prefetture. anche qui il testo mi sembra lineare e non da adito a fraintendimenti... certo il linguaggio giuridico non è capibile da tutti... ma questa è una legge/decreto... non certo una ricetta di nonna papera...

4) un intervallo minimo tra una donazione ed un'altra di mettiamo 14 giorni NON significa che in un anno si possano avere 26 donazioni! significa che messo un limite di poniamo 4 donazioni all'anno io ogni 14 giorni posso donare... alla 4° donazione NON posso più donare per l'anno... ok? questa si chiama frequenza di donazione... semplice... semplice...
5) la cavalierabilità/benemeriticità è data SOLO se si hanno QUEI requisiti che sono citati nella norma. che non significa che poi si avrà il cavalierato/benemerato! comunque la domanda di candidatura/autocandidatura è sottoposta al vaglio degli organi dell'Ordine, che sono sovrani e possono perfino bocciare la pratica, resta ovvio che si possa opporre opposizione con il TAR primariamente e poi con il CONSIGLIO DI STATO in seconda battuta e con la SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE in terza istanza. come per tutti gli atti amministrativi...
6) comunque frates, avis, fidas sembrerebbero esclusi dalla "premialità", ovvero le donazioni fatte tramite queste organizzazioni non farebbero cumulo per i massimali dilegge.
7) perchè non sarebbe limpida la cosa? almeno per il solo benemerato derivante dalla donazione del sangue...