Beni burgensatici e allodiali

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Beni burgensatici e allodiali

Messaggioda FP » giovedì 16 febbraio 2012, 23:09

Corregetemi se sbaglio:

1) Il bene burgensatico era un bene concesso dal sovrano solo a feudatari, di sua esclusiva proprietà, sul quale il feudatario stesso non pagava tasse feudali.

2) Il bene allodiale era un bene posseduto da privati non feudatari.

Dunque chi non era feudatario non poteva ricevere un burgensatico dal sovrano, ma poteva avere di suo dei beni allodiali.

Quindi il burgensatico era dato solo a feudatari, ergo nobili?
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Re: Beni burgensatici e allodiali

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » venerdì 17 febbraio 2012, 8:46

I termini "bene burgensatico" e "bene allodiale" sono sinonimi e indicano un possedimento privato.
Nei possedimenti del feudatario si contrappongono in genere al termine "bene feudale" che indica invece i beni immobili che fanno parte del feudo.

I beni burgensatici erano tassati, si veda ad esempio i catasti onciari, mentre i beni feudali erano soggetti a tasse "una tantum" come i relevi.
Per contro il feudatario poteva disporre a proprio piacimento dei beni burgensatici anche con alienazioni mentre non poteva vendere i possedimenti di natura feudale.
Con l'eversione della feudalità nel 1806 accadde che molti feudatari comprarono i possedimenti feudali che prima detenevano come beni burgensatici e che in seguito divennero loro beni privati.
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Re: Beni burgensatici e allodiali

Messaggioda FP » venerdì 17 febbraio 2012, 10:05

Grazie mille, è molto chiaro; però, sebbene questi due termini siano stati usati a volte come sinonimi, in realtà "allodiale" era riferito a possedimenti di privati mentre "burgensatico" alle proprietà non feudali dei baroni. Questo è quanto ho letto in alcuni glossari. Quindi volevo sapere se nella prima metà del XVIII sec., trovando scritto di terreni burgensatici "juxto titulo" su un atto notarile del napoletano, si potesse pensare che il proprietario fosse non un privato ma un feudatario.

In particolare mi chiedo come mai, in un atto notarile del Regno Napolitano del 1731, si specifichi che i beni sono burgensatici, dato che non ho mai letto niente di simile in altri atti coevi...la formula che mi incuriosisce è questa:

Personaliter constitutus...et sponte asseruit inter alia bona burgensatica, habere, tenere et possedere juxto titulo, et bona fide…nemini vendita sed franca ab omni onere super quibus bonis in specie, et in genere super omnibus aliis suis bonis mobilibus, stabilibus et se moventibus et aliis…

Perché specificare tutto ciò se era semplice proprietà di privato e non proprietà privata di un feudatario?

Giuseppe Maria Galanti, Memorie storiche del mio tempo: "Burgensatico: equivale ad allodiale, ma con riferimento a quelle proprietà che i feudatari avessero a pieno titolo, al pari dei borghesi (donde il termine), e dunque senza potervi vantare diritti di sorta, ma anche senza obblighi di prestazioni verso il sovrano o di riconoscimento di diritti verso i cittadini."

Deputazione napoletana di Storia Patria, Archivio storico per le provincie napoletane: "Le terre di un nobile potevano essere feudali o burgensatiche, ma il suo reddito poteva provenire anche da diritti giurisdizionali o da un mulino."
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Re: Beni burgensatici e allodiali

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » venerdì 17 febbraio 2012, 23:12

Il fatto che nell'atto sia specificato che si tratti di terreni burgensatici "juxto titulo" potrebbe significare che il venditore ci tenesse a rassicurare il compratore, tramite il notaio, che il bene è vendibile, cosa che non sarebbe stato se di natura feudale. Il termine "juxto titulo" intende che il proprietario ha la possibilità di dimostrare la provenienza lecita di quella proprietà attraverso legittimo atto di compravendita, come di diceva una volta "ha le carte" di quel terreno, e quindi ha titolo per rivendere a sua volta la proprietà. Il lavoro del notaio era all'ora come oggi, quello di accertare la provenienza del bene. Oggi questo lavoro è più semplice perchè gli archivi sono informatizzati ed è semplice fare visure catastali e certificati storici di proprietà. All'epoca in genere venivano allegate copie di contratti di provenienza.

Nell'altro atto, il fatto che si specifici che si tratta di beni burgensatici potrebbe significare che il proprietario possiede anche beni feudali e ci tiene a sottolineare che l'oggetto della compravendita non è di quest'ultimo tipo.

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Re: Beni burgensatici e allodiali

Messaggioda FP » sabato 18 febbraio 2012, 10:33

Alessio Bruno Bedini ha scritto:Nell'altro atto, il fatto che si specifici che si tratta di beni burgensatici potrebbe significare che il proprietario possiede anche beni feudali e ci tiene a sottolineare che l'oggetto della compravendita non è di quest'ultimo tipo.


Questo è quanto avevo pensato per l'atto del 1731 che ho letto; io avrei scritto "bona allodialia" e non "bona burgensatica", perché quest'ultimo termine, proprio nell'epoca del rogito, era riferito a feudatari e non a cittadini. Immagino però che questi due termini fossero ritenuti, nella prassi, sinonimi...ma non essendo un esperto di storia del diritto non ne sono sicuro al 100%...sarebbe ottimo fare chiarezza con un "addetto ai lavori" [thumb_yello.gif]
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Re: Beni burgensatici e allodiali

Messaggioda Guido5 » sabato 18 febbraio 2012, 15:14

FP ha scritto:... quest'ultimo termine [burgensatico], proprio nell'epoca del rogito, era riferito a feudatari e non a cittadini...

Caro amico,
come ha già scritto Alessio, gli aggettivi burgensatico e allodiale sono sinonimi. Il termine brurgensatico è di per sé l'opposto di feudale, come puoi vedere da queste definizioni tratte dal "Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis" di Charles du Fresne Du Cange (1610-1688):

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Re: Beni burgensatici e allodiali

Messaggioda FP » sabato 18 febbraio 2012, 17:20

Guido5 ha scritto:...come ha già scritto Alessio, gli aggettivi burgensatico e allodiale sono sinonimi. Il termine brurgensatico è di per sé l'opposto di feudale, come puoi vedere da queste definizioni tratte dal "Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis"...


Grazie, quindi confermi che i notai consideravano questi due termini sinonimi?
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Re: Beni burgensatici e allodiali

Messaggioda Guido5 » sabato 18 febbraio 2012, 17:41

Caro amico,
non ho elementi per dire come la pensassero i notai ma posso confermare che i due termini sono sinonimi. D'altra parte il Devoto-Oli non lascia dubbi:

burgensàtico agg. (pl. m. -ci). Lo stesso che allodiale. [Dal lat. mediev. burgensaticus, der. di burgensis 'borghese'].

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Re: Beni burgensatici e allodiali

Messaggioda FP » sabato 18 febbraio 2012, 19:02

Guido5 ha scritto:il Devoto-Oli non lascia dubbi: burgensàtico agg. (pl. m. -ci). Lo stesso che allodiale. [Dal lat. mediev. burgensaticus, der. di burgensis 'borghese'].

Infatti ho notato questa dicotomia tra dizionari, glossari ac similia; alcuni senza mezzi termini dicono che i lemmi sono sinonimi, altri invece chiariscono che l'allodiale era del cittadino non feudatario e il burgensatico di feudatario. Ora mi sembra strano che un notaio del '700 usasse i due termini indifferentemente, dato che se apriamo un qualsiasi catasto onciario di metà '700 leggiamo la parola burgensatici solamente nella frase: Beni feudali e burgensatici del barone. Per tutti gli altri cittadini questo termine non si usa mai...
In archivio di Stato, a Napoli, c'è anche un fondo: < Ufficio per l’assegnazione dei burgensatici > 1800-1805, Indice onomastico sec. XIX per persone, divise per province. Il che fa pensare che fossero inizialmente delle concessioni sovrane, come pei feudi, ma di natura non feudale.
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Re: Beni burgensatici e allodiali

Messaggioda FP » sabato 18 febbraio 2012, 20:00

Dizionario demaniale amministrativo per lo regno delle Due Sicilie, 1847: Si quistionò che avendo una sentenza della Commissione Feudale richiesto i pubblici istrumenti per la dimostrazione dei burgensatici, ed il decreto del 24 maggio 1810 con l'articolo 8 avendo disposto doversi tenere per allodiali quelli che si trovano professati come burgensatici nell'ultimo generale catasto, ed essendo il decreto posteriore alla sentenza, aveva questa derogata.
Quindi vediamo come gli istrumenti fossero chiari nello stabilire quali beni fossero allodiali e quali burgensatici.
Il dizionario seguita poi col dire che sui beni burgensatici e solo su quelli, i feudatari avevano diritto di terraggio come nei suoli feudali; nei beni allodiali non c'erano simili diritti, perché posseduti da cittadini non nobili e quindi il feudatario che avesse posseduto degli allodiali, cioè semplici terreni su cui non si poteva esigere nulla, doveva essere trattato, ma solo per il possesso di allodiali, alla stregua di qualunque altro cittadino non nobile.
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Re: Beni burgensatici e allodiali

Messaggioda adj » sabato 18 febbraio 2012, 20:19

D'altronde il ricorso a un dizionario generico è ben difficilmente determinante per l'esatta interpretazione di termini tecnici.
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Re: Beni burgensatici e allodiali

Messaggioda FP » sabato 18 febbraio 2012, 20:42

adj ha scritto:D'altronde il ricorso a un dizionario generico è ben difficilmente determinante per l'esatta interpretazione di termini tecnici.


Esattamente...infatti ho il sospetto che dizionario generici, come dici tu, tendano a non tenere in considerazione che i due fatidici termini erano solo anticamente sinonimi, ma nella legislazione napoletana del '700, come il dice il buon dizionario "tecnico" (scritto peraltro da un nobile e con tutti i riferimenti giuridici del caso) erano completamente distinti: allodiale=proprietà di cittadini non feudatari, burgensatica=proprietà di feudatari. Altrimenti se un notaio avesse attribuito in un atto la qualità burgensatica a un terreno di un contadino, questi avrebbe potuto esigere il diritto di terraggio come un feudatario!Questo è quanto dice il dizionario demaniale.
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Re: Beni burgensatici e allodiali

Messaggioda FP » sabato 18 febbraio 2012, 20:58

A tal proposito mi sembra chiarissimo questo passaggio nel dizionario demaniale: Per li fondi in burgensatico dimostrati con pubblici istrumenti, l'ex feudatario può esigere il terraggio ma non può escludere i coloni.

Nella frase si dice "ex feudatario" perché parla della situazione post 1806, ovvero dei vari ricorsi dei baroni per vedere riconosciuti i loro diritti dopo l'eversione della feudalità.

Non credo che un notaio potesse usare la parola "burgensatico" a proprio piacimento, dato che l'istrumento era, come detto nel dizionario, una prova schiacciante! E avendo terreni burgensatici si potevano vantare diritti alla stregua di un barone...
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Re: Beni burgensatici e allodiali

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » sabato 18 febbraio 2012, 23:21

FP ha scritto:[..]Non credo che un notaio potesse usare la parola "burgensatico" a proprio piacimento, dato che l'istrumento era, come detto nel dizionario, una prova schiacciante! E avendo terreni burgensatici si potevano vantare diritti alla stregua di un barone...


Il notaio del settecento non era laureato. Certo, non era un ignorante ma nemmeno una cima del diritto.
A mio avviso è plausibile che alcuni notai potessero usare la parola "bene burgensatico", riferendosi a un bene di un non-nobile, semplicemente come sinonimo di "bene privato". Su questo termine non eleverei un castello di congetture. Anche i notai potevano sbagliare un termine e di certo non stavano col dizionario in mano quando scrivevano gli atti.

Sull'argomento e sul notariato in età moderna sicuramente il libro di riferimento è quello del nostro amico Vincenzo Naymo: V. NAYMO, Notai e notariato in Calabria in età moderna, Rubbettino, 2008.
http://www.amazon.it/notariato-Calabria ... 130&sr=8-1
http://www.ibs.it/code/9788849824667/na ... to-in.html

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Re: Beni burgensatici e allodiali

Messaggioda FP » domenica 19 febbraio 2012, 0:18

Alessio Bruno Bedini ha scritto:Su questo termine non eleverei un castello di congetture. Anche i notai potevano sbagliare un termine e di certo non stavano col dizionario in mano quando scrivevano gli atti.

Di questo tipo di istrumenti, però, i baroni potevano avvalersi per dimostrare i propri diritti su taluni beni; quindi tutto ruotava intorno a questa parola...non credo si tratti di castello di congetture. Dopo l'eversione della feudalità simili atti erano pel feudatario vitali, come leggiamo dal Dizionario demaniale. Su "bona allodialia", sempre stando al Dizionario (che per ora mi sembra il testo più affidabile e "ufficiale" in materia) un barone non avrebbe mai potuto esercitare gli antichi diritti, per esempio quello già menzionato di terraggio. Se, come dice il Dizionario, l'onciario non era affidabile, almeno gli istrumenti penso che lo fossero...altrimenti di che altro ci si poteva avvalere?
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