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contegufo ha scritto:(...) Oggi i titoli nobiliari non sono ne più concessi dai sovrani ne tanto meno considerati dalla repubblica ma a tutto esiste una soluzione ed è "La nobiltà personale" che virgoletto perchè trattasi di forma anziché di sostanza (tra)vestita dai panni del cavalierato.
Anzi i più raffinati che distinguono un Ordine da un'altro sanno scegliere ed a fronte di un po' di sacrificio riescono ad ottenere se la via diretta è preclusa per "insufficienza di prove" quella secondaria, ovvero la classe di merito.(...)
GENS VALERIA ha scritto:Probabilmente non volendo, nel bel mezzo di un mazzolino di pensieri in libertà, hai scritto un pensiero profondo che sottende una verità:

contegufo ha scritto: Ti ringrazio per l'alta considerazione in realtà volevo, eccome e non essendo un superficiale credo di vedere bene oltre le apparenze, ma si sa la mia è posizione sgradita ai più.

274. L'adottato non acquisterà verun dritto di successione su i beni de' parenti dell'adottante; ma sulla successione dell'adottante avrà gli stessi diritti che vi avrebbe il figlio nato da matrimonio, anche quando vi fossero altri figli legittimi e naturali dopo l'adozione.

196. La nobiltà e le armi gentilizie dell'adottante non passeranno all'adottato senza una Sovrana concessione fatta sulla domanda dell'adottante.
Art. 37
I titoli nobiliari, guarentiti dall'Art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno, si riconoscono nella forma e colle condizioni della originaria concessione.


Mario Trabucco ha scritto:Beh, certo la questione è decisamente accademica. Anche perché se la mettessimo su un piano di sola cortesia dovremmo attenerci a ciò che diceva monsignor Della Casa, e reputare educazione il fare agli altri ciò che a loro fa piacere, ovvero nel caso specifico chiamare contessa la figlia adottiva di un conte se ad ella ciò faccia piacere. In fondo è pur vero che qualora noi non si faccia parte di qualche commissione araldica, non è in fondo affar nostro informarci del quando, del come e del perché riguardo alla denominazione usata dal nostro prossimo.Nondimeno se si voglia procedere nel discorso accademico, pro bono scientiae, potremmo ricordare ad esempio l'art. 274 del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, leggi civili, del 1836:274. L'adottato non acquisterà verun dritto di successione su i beni de' parenti dell'adottante; ma sulla successione dell'adottante avrà gli stessi diritti che vi avrebbe il figlio nato da matrimonio, anche quando vi fossero altri figli legittimi e naturali dopo l'adozione.
GENS VALERIA ha scritto: ma mi sembra più corretta l'espressione "di storica consuetudine".

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