da Pantheon » giovedì 14 luglio 2011, 18:06
Gentile Maddi34,
tenga presente che la Corte di Cassazione, già nel 1942 (26.6.1942 MARETICI, Giust. Penale 1943, II, 64) riteneva che il fatto/reato non fosse commesso allorchè i gradi, titoli ecc.. vengano attribuiti dagli altri limitandosi egli (soggetto attivo) a non respingerli.
Inoltre, le vanterie nel contesto privato, non sono riconducibili alla fattispecie del 498 cp (Cass. 2.3.1970, n. 401 Pirro).
Saluti.
Ps Comunque il 498 cp è punibile con l'ammenda da 154 a 929 Euro. Non è previsto in questo caso il pagamento in misura ridotta. E' tuttora in vigore la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento accertante le violazioni (ex dispositivo art 36 c.p.)
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