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Morello ha scritto:'Ordine del Principe Danilo I di Montenegro

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Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione Prima – 29 ottobre 2008
N. Sezione 2443/08 La Sezione
________________
oggetto:
Ministero degli affari esteri.
Richiesta di parere in ordine al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del P.PZ nei confronti del Ministero degli Affari Esteri avverso la determinazione del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica di non accoglimento dell’istanza di autorizzazione a fregiarsi di un onorificenza di un Ordine non nazionale.
Vista la relazione prot. n. 0208975 del 13 giugno 2008 con cui il Ministero degli Affari Esteri – Cerimoniale Diplomatico della Repubblica – Ufficio II – chiede il
parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Giuseppe Severini;
PREMESSO in fatto quanto esposto nel ricorso straordinario e nella relazione dell’Amministrazione che riferisce che il P.PZ aveva inoltrato il 21 novembre 2007 al Cerimoniale diplomatico la richiesta di essere autorizzato, ai sensi della l. 3 marzo 1951, n. 178 a fregiarsi dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce con placca in oro dell’Ordine di Danilo I, ricevuta dall’attuale Capo della Casata [già regnante sul Regno del Montenegro] Petrovich-Njegosh [Petrović-Njegoš], Nicola II.
Il Cerimoniale diplomatico, trattandosi di una prima richiesta riguardante tale Ordine, ha avviato gli accertamenti ed ha avuto dalle autorità [della Repubblica] del Montenegro, per il tramite dell’Ambasciata d’Italia a Podgorica, l’informazione che il detto ordine non rientra tra le onorificenze statali [della Repubblica] del Montenegro e che il suo uso ivi viene considerato come privato.
E’ stato pertanto comunicato al Prof. P.PZ, con la nota citata [del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, datata 1 febbraio 2008, n. 022/40603], che non era possibile ai sensi della l. n. 178 del 1951 far rientrare il detto Ordine tra le onorificenze il cui fregio possa essere autorizzato nel nostro Paese.
[Il Prof. P.PZ ha pertanto presentato ricorso straordinario, datato 8 febbraio 2008, al Presidente della Repubblica avverso detto diniego.]
Il ricorso del Prof. P.PZ è stato inoltrato al Ministero degli affari esteri ed è stato protocollato il 21 febbraio 2008 con il n. 66401.
Nel riferire al Consiglio di Stato, il Ministero in primo luogo osserva che è stata usata la competenza attribuita dalla l. n. 178 del 1951 al Ministero degli affari esteri, che subordina la possibilità di fregiarsi di onorificenze rilasciate da Stati esteri o da ordini non nazionali ad un apposita autorizzazione, oggi del Ministero stesso.
Lo stesso Ministero osserva che, il ricorrente avrebbe potuto chiedere revisione della decisione, producendo la documentazione o le considerazioni interpretative inserite ora nel ricorso e non allegate alla istanza iniziale.
La l. n. 178 del 1951 – prosegue la relazione ministeriale - statuisce, all’art. 7, che “i cittadini non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri”. La l. 12 gennaio 1991, n. 13, all’art. 2 assegna questa competenza al Ministero degli affari esteri.
Dall’impianto della legge – afferma il Ministero - emerge la volontà di limitare l’uso delle onorificenze a quelle repubblicane e in secondo luogo a quelle della Santa Sede, del Santo Sepolcro e del Sovrano Militare Ordine di Malta. Appare manifesta espressione di una tale volontà il fatto che la legge preveda un’apposita procedura di autorizzazione per le onorificenze straniere appartenenti ad ordini onorifici di altri Stati e per quelle appartenenti a ordini non nazionali, sottoponendo la concessione dell’autorizzazione ad una valutazione discrezionale, attesane la natura eminentemente politica.
I criteri di riferimento per l’individuazione degli ordini non nazionali sono stati oggetto di successive puntualizzazioni e di pareri del Consiglio di Stato e di commissioni di studio nominate dal Ministero degli affari esteri. È stato così possibile individuare un ristretto gruppo di istituzioni cavalleresche, tutte appartenenti al patrimonio storico preunitario italiano, per le quali l’uso delle onorificenze viene attualmente ritenuto autorizzabile. Sono l’Ordine di S. Stefano Papa e Martire e l’Ordine del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe della Casata Asburgo-Lorena-Toscana, il Real Ordine al Merito sotto il titolo di S. Lodovico ed il Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di S. Giorgio della Casata Borbone Parma, l’Insigne Real Ordine di S. Gennaro ed il Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio della Casata Borbone Due Sicilie (per quest’ultimo vengono considerate autorizzabili sia le onorificenze concesse dal ramo cosiddetto franco-napoletano che quelle del ramo cosiddetto spagnolo). In tale ambito, il Prof. P.PZ ha presentato nel corso degli ultimi anni al Cerimoniale diplomatico diverse istanze di autorizzazione a fregiarsi per onorificenze non nazionali ricevute sia dal Reale Ordine al Merito sotto il titolo di S. Lodovico che dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio (per quest’ultimo, il ricorrente risulta aver ricevuto investiture da entrambi i rami dell’Ordine), autorizzazioni regolarmente concesse.
A parere del Ministero, si può ritenere compiuto lo sforzo interpretativo che ha consentito di circoscrivere e limitare i possibili ordini non nazionali citati dalla legge, di collocarli storicamente e di stabilire una cornice di riferimenti per la concessione delle autorizzazioni che non dovrebbe essere oggetto di ulteriore ampliamento.
Nel parere del Consiglio di Stato n. 1869/81 si precisava che, in assenza di una definizione della fattispecie ordini non nazionali, in tale categoria siano da comprendere quelli totalmente estranei all’ordinamento italiano, ma non promananti da un ordinamento statuale straniero.
Si tratta di una categoria di istituzioni cavalleresche costituite ed operanti all’estero, ma non espressione di ordinamenti statuali sovrani. Restano così al di fuori della fattispecie - continua il parere del Consiglio di Stato - sia gli ordini già appartenenti allo Stato italiano e ad altri Stati, sia quelli privi di identità cavalleresca perché non riconosciuti da alcun ordinamento sovrano. Invero, appare necessario all’individuazione dell’ordine non nazionale, un riconoscimento che ne identifichi l’esistenza e ne legittimi giuridicamente la dignità cavalleresca.
In proposito, osserva il Ministero che l’ordine di cui si discute non sembra possedere quel diffuso riconoscimento, da parte di altri soggetti sovrani, idoneo a legittimarne giuridicamente la dignità cavalleresca. Tale condizione dovrebbe sussistere soprattutto e innanzitutto nello Stato ricostituito della Repubblica del Montenegro. Si è appreso invece, sulla base delle informazioni ottenute dal Ministero degli Esteri del Montenegro, che l’Ordine di Danilo I non rientra tra gli Ordini nazionali montenegrini né tra le onorificenze statali di quel Paese e che il suo uso viene considerato come privato.
Si è anche stati informati che non sussiste il riconoscimento del medesimo Ordine presso soggetti internazionali diversi, e tale non può essere considerata la concessione di onorificenze dell’Ordine ad alcune personalità. Significativa è la lettera indirizzata al Cerimoniale diplomatico dal Sovrano Militare Ordine di Malta in data 6 giugno 2008, dove viene precisato che l’accettazione dei conferimenti di onorificenze dell’Ordine di Danilo I recentemente effettuate da Nicola II in favore di alcuni suoi alti esponenti non può essere considerato come un formale riconoscimento dell’Ordine montenegrino da parte dello SMOM.
Per tali ragioni mancano i presupposti per l’autorizzazione a fregiarsene avanzata dal Prof. P.PZ. Si aggiunga che, contrariamente a quanto da lui affermato, l’Ordine non sembra presentare una chiara ed inequivocabile continuità storica nelle sue attività. Le vicende storiche che hanno interessato quel Regno balcanico attraverso la sua annessione prima nel Regno di Serbia nel 1918 (dal 1922 Regno di Iugoslavia), e poi nella Repubblica Federale Socialista di Iugoslavia, lasciano supporre che vi siano stati lunghi periodi di inattività dell’Ordine e prolungate interruzioni nei suoi conferimenti da parte dei successori [dinastici] dell’ultimo effettivo Re del Montenegro, Nicola I.
La circostanza sembra confermata dal fatto che la gran parte dei numerosi conferimenti citati dal ricorrente si sono verificati subito dopo l’istituzione, nel febbraio del 2005 e da parte dell’attuale Capo famiglia Nicola II, della Fondazione dell’Ordine di Danilo I, registrata in Montenegro come un’organizzazione non governativa di tipo umanitario. Tale istituzione sarebbe inoltre stata accompagnata dalla contemporanea creazione di una Fondazione Petrovich-Njegos avente lo scopo di attuare - attraverso la raccolta di fondi da parte di entrambe le suddette Fondazioni - progetti umanitari ed iniziative di carattere culturale. In tale contesto, l’originale identità dinastico-cavalleresca dell’Ordine del Principe Danilo I per l’Indipendenza del Montenegro sembra essersi oggi spostata verso l’ambito delle tipiche attività delle associazioni umanitarie non governative, le quali, pur meritevoli e lodevoli da un punto di vista sociale, non sembrano però conservare nulla delle tipiche caratteristiche di un ordine cavalleresco.
Il Ministero afferma poi di aver tenuto conto, nella valutazione della richiesta, di ragioni di opportunità internazionale che rendono inopportuno la concessione di un’autorizzazione a fregiarsi di un ordine di uno Stato estero, non riconosciuto dal nostro Paese o con cui esistano rapporti, così come può escludersi l’opportunità di autorizzare il fregiarsi di insegne di un ordine non nazionale appartenente a un Casato che abbia rivendicazioni nei confronti di uno Stato riconosciuto dall’Italia o, ancora, che non mantenga legami significativi con il nostro Paese e la nostra storia.
Peraltro, le distinzioni onorifiche straniere che presentano caratteristiche analoghe a quelle dell’Ordine di Danilo I sono numerose. A livello internazionale, sono diverse le case ex-sovrane che continuano a mantenere le proprie prerogative dinastiche e che continuano a conferire le onorificenze dei propri ordini dinastici. Per esempio si ricordano gli ordini dinastici appartenenti alla ex-Casa reale del Portogallo (Ordine di Villaviciosa, Ordine di S. Isabella, Ordine di San Miguel dell’Ala), alla ex-Casa reale di Grecia (Ordine di S. Giorgio e S. Costantino e Ordine di S. Olga e S. Sofia) o quelli relativi alle ex-Case sovrane di alcuni stati preunitari di area germanica.
L’eventuale accoglimento del ricorso presentato costituirebbe un precedente per allargare la concessione dell’autorizzazione anche di queste altre distinzioni, e tale allargamento finirebbe per sminuire il prestigio e l’importanza delle istituzioni onorifiche nazionali, sia per favorire un’eccessiva diffusione delle distinzioni onorifiche in esame, considerate private nei loro stessi Paesi di origine.
La prospettiva risulterebbe particolarmente inopportuna nel momento in cui questa categoria di distinzioni venisse conferita non solo a soggetti civili, ma anche a quei soggetti appartenenti alle Forze Armate o alle Forze dell’ordine che indossano sull’uniforme i propri riconoscimenti onorifici. Basti pensare all’ipotesi che un appartenente alle nostre Forze Armate si trovi ad indossare, accanto alle insegne dell’OMRI o magari di altre onorificenze statuali nazionali o estere (come ad esempio la Legion d’Onore). anche l’insegna di un ordine come il Danilo I, che nulla ha a che vedere col patrimonio istituzionale italiano né con quello montenegrino attuale.
Il Ministero ha ritenuto non trascurabile il riflesso politico che l’autorizzazione potrebbe comportare a livello di relazioni bilaterali con il Montenegro. La Repubblica del Montenegro ha conseguito l’indipendenza molto recentemente (giugno 2006). E’ probabile che nel settore delle onorificenze la Repubblica Montenegrina provvederà quanto prima all’emissione di una normativa, oggi inesistente. Appare difficile, in tale contesto, che l’Ordine di Danilo I possa trovare una legittima collocazione nell’ambito di questo sistema ed assai probabile che venga ulteriormente circoscritto nel contesto delle distinzioni private.
Il Ministero degli Affari Esteri ritiene pertanto che il ricorso del Prof. P.PZ non meriti accoglimento.
CONSIDERATO:
Il ricorso appare infondato e non può essere accolto.
La legge 3 marzo 1951, n. 178 (Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze) all’art. 7, primo comma, afferma: «I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri [dopo l’art. 2 l. 12 gennaio 1991, n. 13: decreto del Ministero per gli affari esteri]».
La questione centrale del presente ricorso è se l’Ordine del Principe Danilo I per l’Indipendenza del Montenegro, ovvero Ordine di Danilo I, per un’alta onorificenza del quale è stata chiesta e negata l’autorizzazione all’uso nel territorio della Repubblica, rientri tra gli «ordini non nazionali» previsti da questa norma. Infatti, malgrado la mancata formulazione testuale di un titolo di doglianza nel ricorso, dagli argomenti che il ricorrente svolge come ragioni della sua domanda (che vanno esaminati nel contenuto prima di giungere ad una dichiarazione di inammissibilità per genericità dei motivi) si può ravvisare con sufficiente chiarezza che la denuncia di illegittimità è per violazione dell’art. 7 l. n. 178 del 1951 e in particolare di questo riferimento.
Occorre allora rammentare il significato dato dalla giurisprudenza all’espressione «ordini non nazionali». Il tema della fattispecie è infatti se il predetto ordine rientri in questo ambito, il che è condizione della riconoscibilità dell’onorificenza, cioè della sua provenienza da un soggetto cui soltanto, insieme agli «Stati esteri» e agli altri nominati dall’art. 7 stesso, il nostro ordinamento riconosce la facoltà di concedere distinzioni onorifiche.
Questa Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini dell’autorizzazione dell’art. 7 l. n. 178 del 1951 per l’uso delle onorificenze e distinzioni cavalleresche da parte di cittadini italiani nel territorio della Repubblica, gli ordini cavallereschi «non nazionali» sono quelli totalmente estranei all’ordinamento italiano, non promananti da un ordinamento statuale straniero, cioè le istituzioni costituite ed operanti all’estero, ma non espressione di ordinamenti statuali sovrani, che abbiano ottenuto un riconoscimento che ne identifichi l’esistenza e ne legittimi giuridicamente la dignità cavalleresca (Cons. Stato, I, 26 novembre 1981, n. 1869/81; 11 luglio 2001, n. 813/01).
Autorevole dottrina ha sottolineato come l’autorizzazione presupponga l’accertamento della riconoscibilità dell’onorificenza. Perciò, per quanto attiene gli ordini dinastico-familiari di case ex-regnati o principesche, nel cui patrimonio storico-araldico detti ordini vengono fatti tradizionalmente rientrare anche dopo le rispettive detronizzazioni, non pare superabile la considerazione della radicale eterogeneità che la genesi storica, le regole strutturali e gli scopi perseguiti stabiliscono tra codesti ordinamenti dinastico-familiari e quello di una repubblica democratica. Talché per «ordine non nazionale» deve intendersi quella, e solo quella, istituzione cavalleresca che un ordinamento statuale straniero o - distingue quella dottrina - l’ordinamento canonico, pur non avendola creata, riconoscono come legittimo ordine cavalleresco.
Occorre dunque, perché l’onorificenza di un ordine cavalleresco «non nazionale» sia a tal fine legittimabile in Italia, che un ordinamento straniero abbia, con un proprio atto ufficiale, generale, diretto ed espresso, promanante dalla locale ed attuale fons honorum (la sola abilitata in materia), “riconosciuto” la dignità cavalleresca di quell’ordine, vale a dire ne abbia in qualche certificato l’appartenenza vitale al proprio patrimonio onorifico, pur se non promanante direttamente dallo Stato.
Non è assimilabile a un siffatto “riconoscimento” la mera tolleranza di fatto in uno Stato estero, ovvero l’indifferenza perché considerato espressione di attività meramente privata. La circostanza che privati – quand’anche di elevato prestigio, di tradizione dinastica o comunque assumentisi titolari di un patrimonio araldico – usino assegnare valore ad una certa attestazione rilasciata in un territorio estero, non implica che quella assurga a dignità ufficiale di quello Stato, vale a dire a segno di premio e di considerazione da parte di tutto quell’ordinamento (con le eventuali accessorietà, ad es. in tema di precedenze e così via).
Questa, in particolare - allo stato presente – pare essere la condizione dell’Ordine di Danilo I, in Montenegro. Sta di fatto che al tempo presente, secondo quanto emerge dagli accertamenti compiuti dal Ministero degli affari esteri tramite l’Ambasciata d’Italia a Podgorica, versati in atti e sopra menzionati, l’odierna Repubblica del Montenegro - nata nel giugno 2006 non da una trasformazione istituzionale del Regno del Montenegro (cessato dopo la prima guerra mondiale), ma dallo smembramento progressivo della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e poi dell’Unione di Serbia e Montenegro - considera quest’ordine come una manifestazione personale e dunque non gli “riconosce” la dignità ufficiale che aveva avuto in quel Regno. Afferma infatti l’Ambasciata con la nota 31 gennaio 2008:“il Ministero degli Affari Esteri del Montenegro ha qui comunicato che l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce con placca in oro dell’Ordine di Danilo I” non è un’onorificenza statale montenegrina. Quindi, fregiarsi di tale onorificenza è da ritenere una questione personale. // Il Ministero degli Affari Esteri montenegrino ha inoltre comunicato che l’onorificenza di cui sopra non apparteneva alle onorificenze né del Regno del Montenegro né della famiglia reale del Petrovic Njegos, entro il 1918”.
Indipendentemente da quest’ultima considerazione di ordine storico, che sembra configgere con il fatto altrimenti risultante dalla letteratura in materia che nel cessato Regno di Montenegro un siffatto ordine - che indica istituito nel 1832 – avesse dignità cavalleresca, dominante è la circostanza della detta qualificazione “personale”, cioè privata (come dice l’impugnato atto), della distinzione in questione.
È poi il caso di sottolineare che l’eventuale assenza, in quell’attuale ordinamento, di norme dedicate alle onorificenze null’altro sembra poter significare che la locale non legittimazione del fenomeno, tale da ricondurlo – se non vietato - nello spazio giuridico delle mere libertà, non già un suo implicito “riconoscimento”, di cui non si manifestano né gli esatti ed appositi termini, né le ragioni, né l’oggetto.
Nessun utile argomento in senso contrario svolge l’episodio che di quell’onorificenza sia stato insignito l’attuale Presidente di quella Repubblica, perché sembra trattarsi - in assenza di disposizioni o provvedimenti al riguardo - di circostanza personale, che di suo appare non implicativa di alcun riconoscimento ufficiale dell’ordine e comunque di nessuna manifestazione dell’attuale fons honorum montenegrina, vale a dire - come è d’uso nelle repubbliche - del parlamento (è a tal proposito indifferente, per il principio di effettività, che i componenti dell’ex casa regnante del Montenegro non abbiano riconosciuto la debellatio). A fortiori questo vale per l’attribuzione di simile onorificenza ad un principe regnante in altro ordinamento, come quello di Monaco, cioè di un ordinamento che soggettivamente non è abilitato, dal punto di vista dell’ordinamento italiano, a quel riconoscimento per un altro ordinamento. Il “riconoscimento” può promanare soltanto dall’effettivo Stato cui l’ordine stesso si riferisce per origine, storia e tradizione, vale a dire l’odierna Repubblica del Montenegro. Non ha rilievo, anche in virtù del principio generale di effettività, una concessione che promani da un soggetto non attualmente titolare di poteri sovrani, ovvero che non si rispecchi in una inequivoca e generale accettazione (il riconoscimento dell’ordine) da parte di chi, per quel territorio, ne è titolare.
Analogamente si dica per l’irrilevanza di altri esempi, citati dal ricorrente nella sua memoria di controdeduzioni, di conferimento dell’insegna in esame ad altri soggetti, italiani o stranieri. Del resto, la questione della violazione del ricordato art. 7 l. n. 178 del 1951, cioè della corretta interpretazione dell’espressione «ordini non nazionali», è una questione di diritto interno italiano (non di diritto internazionale né di diritto straniero), per la quale la pratica di un ordinamento straniero ha rilievo limitatamente a quanto concerne il riconoscimento dell’istituzione cavalleresca ad opera di quello Stato (competente per territorio), e non di terzi ordinamenti. Non ha perciò rilievo la disciplina delle onorificenze non statali in Stati diversi.
Parimenti, nessun rilievo per assumere una connessione con l’ordinamento italiano spiega che la moglie del Re d’Italia Vittorio Emanuele III, Elena, fosse figlia dell’allora Principe (Knjaz), poi Re, del Montenegro Nicola, trattandosi di fatto storico, risalente nel tempo e, per il suo aspetto dinastico, indifferente per l’attuale ordinamento repubblicano italiano. Non si può del resto convenire sull’anacronismo di riferire, al giorno d’oggi, effetti giuridici potenzialmente interessanti tutti i particolari a vicende familiari di un’epoca in cui le caratteristiche della famiglia regnante influenzavano ancora gli eventi, le tendenze e le considerazioni sociali dei sudditi. A tutto concedere, ed indipendentemente dalla questione della indimostrata consistenza giuridica del legame tra l’attuale Repubblica del Montenegro e il cessato Regno del Montenegro, si tratta comunque di un fatto indifferente anche per l’ordinamento italiano dell’epoca, giacché nulla aveva a che fare la circostanza del matrimonio di un Re con la previsione che, a norma dell’art. 78, secondo comma, dello Statuto, la fons honorum fosse, conforme alla tradizione monarchica, prerogativa regia, così come con il suo concreto esercizio.
Più in generale, si deve dire che per una considerazione realistica ed attuale della materia, indotta dal principio di effettività proprio del diritto pubblico, il concetto di riconoscimento dell’onore va collegato alla trasformazione che, nell’evoluzione generale, subisce nella comune coscienza il concetto stesso di onore pubblico, cioè di dignità o prestigio socialmente accettato. È realistico registrare l’affievolimento della sua dimensione formale nella vita collettiva - effetto della vicenda della sovranità e delle sue privative - e il recupero di spazio del diretto apprezzamento sociale dei meriti individuali. Quest’ultimo giudizio è ovviamente il dominante in una società libera, è indipendente da vincoli normativi, rifugge da stabilizzazioni ufficiali e volge a non considerare, sul piano effettuale, la stessa efficacia simbolica di distinzioni onorifiche che figurano la conversione del prestigio sociale in status per imporlo alla pubblica opinione.
Per conseguenza, avuto ancora riguardo al principio di effettività, il riconoscimento ufficiale della benemerenza individuale, per testimoniare realmente l’apprezzamento generale, non può che provenire direttamente o indirettamente dal soggetto titolare della sovranità, dato che questo soltanto è rappresentativo dell’intera base sociale e soltanto per questo è dato presumere una corrispondenza tra il giudizio sociale e la certificazione dell’onore. Quando invece il riconoscimento proviene da un soggetto che - nella realtà attuale - è privo di sovranità e dunque di rappresentatività generale, e il fatto rimane indifferente o vietato rispetto all’ordinamento sovrano nel cui territorio e nella cui storia quel soggetto è radicato, l’attestazione non può che avere una portata effettiva privata e circoscritta al rapporto personale tra concedente e beneficiario e, socialmente, al ristretto numero di quanti avvertono un legame ideale o morale con il concedente. La dottrina, del resto, ha da sempre considerato che l’unica categoria di autentiche decorazioni è caratterizzata dal potere sovrano, appunto “fonte degli onori”.
E’ per questa ragione che il consolidamento di un giudizio sociale su benemerenze e meriti personali compiuto col mezzo di un atto pubblico di riconoscimento, o la recezione di un simile atto altrui, anche se oggi ha effetti soltanto morali, realizza una vicenda giuridica di eccezione. Siffatta vicenda, per corrispondere davvero al giudizio diffuso nella società, non può che essere di rigorose verifica e applicazione: il che è garantito non dal mero fatto della concessione ma, a monte di essa, dalla legittimazione generale del potere da cui promana e dagli strumenti della sua responsabilità politica e giuridica.
Tutto ciò postula in principio la riserva da parte della Repubblica del conferimento, del riconoscimento e della legittimazione all’uso delle decorazioni – cioè della “fonte degli onori” - e, per converso, l’effettivo divieto di altrui analoghe sequenze se non presunte di pari livello.
Questo è il fondamento per cui – traducendo questo principio in precetto di legge - gli art. e 7 e 8 l. n. 178 del 1951, innovando restrittivamente al precedente ordinamento (art. 80 dello Statuto) non si limitano a vietare, ma sanzionano penalmente - salvi i nominati casi del terzo e quarto comma dell’art. 7 - l’uso non autorizzato nel territorio della Repubblica di onorificenze o distinzioni cavalleresche conferite in ordini non nazionali o da Stati esteri (sempre che nel primo caso siano state riconosciute come legittime da altri ordinamenti statuali) e il conferimento e l’uso di simili distinzioni da parte di privati.
La materia delle onorificenze va del resto riferita e conformata al principio costituzionale fondamentale della “pari dignità sociale” dei cittadini di cui all’art. 3 della Costituzione, come indica con varia intensità parte significativa della dottrina. Questa parità, per quanto non sia negata da distinzioni legate a capacità e a meriti personali (Corte cost., 8 luglio 1967, n. 101), nondimeno richiede che queste qualità individuali, per essere riconosciute come legittimo e autentico segno distintivo, siano considerate effettive e concrete alla luce dell’ordinamento italiano, ovvero di ordinamenti di pari livello o a ciò direttamente abilitati. Per contro siffatte stabilizzazioni, se non provenienti da procedimenti ufficiali di questi ordinamenti, non rimangono in Italia nella mera sfera “privata”, vale a dire delle libertà di fatto, ma sono valutate con assoluto sfavore e sono sanzionate penalmente, giacché da un lato ledono questa fondamentale pari dignità sociale, dall’altro - per quanto si è detto - possono non corrispondere al giudizio generale sul prestigio e il valore degli individui e rischiano così di causare confusione e pericolose false prospettive nell’affidamento del pubblico, svalutando per riflesso l’apprezzamento insito nella concessione delle onorificenze da parte dello Stato o di analogo soggetto.
Alla luce di queste considerazioni generali trova conferma l’interpretazione dell’espressione «ordini non nazionali» dell’art. 7 l. 3 marzo 1951, n. 178, come contenuta, per lo Stato, ai soli ordini riconosciuti da altri ordinamenti giuridici di pari livello ed effettività di quello dello Stato o da questo nominatamente abilitati, e trova nella specie conferma la circostanza che l’ordine in questione non rientri tra questi.
Nessuno dunque dei pur approfonditi argomenti sviluppati dal ricorrente appare oggi sufficiente per dimostrare l’illegittimità dell’impugnato provvedimento n. 022/40603 del 1 febbraio 2008 del Cerimoniale diplomatico della Repubblica del Ministero degli affari esteri, di diniego della autorizzazione della l. n. 178 del 1951.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso vada respinto.
L’ESTENSORE E PRESIDENTE F.F.
(Giuseppe Severini)
IL SEGRETARIO
(Giovanni Mastrocola)

Morello ha scritto:Grazie a tutti per gli illuminanti pareri e la preziosa documentazione postata.


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