Legge 178/51 e ordini farlocchi

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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Re: Legge 178/51 e ordini farlocchi

Messaggioda AIKIDO77 » giovedì 17 febbraio 2011, 17:43

Lupo ha scritto:La questione è del tutto differente se il militare preposto al servizio abbia la qualifica di Uff.o Ag. di PG. In tal caso, se vengono violati gli artt.7-8 della predetta legge, allora si configura l'ipotesi di reato e quindi vi è procedibilità.


Ha detto bene, se vengono violati i predetti articoli, il ché non sempre avviene. Nutro comunque forti dubbi- fuori dai casi dei soggetti avente qualifica di Uff. ed AG. di PG- sulla legittimità della motivazione circa l'inosservanza dell'ordine impartito dal superiore. Non vorrei sbagliarmi, ma non in tutte le ipotesi di reato si ha la facoltà di rifiutare l'ordine illegittimo, credo invece che in alcuni casi l'ordine va eseguito comunque, la responsabilità ricadrà poi sul superiore gerarchico che ha impartito l'ordine, e questo in virtù del fatto che vige l'insindacabilità' dell'ordine, ove questo non sia rivolto contro le istituzioni dello stato ed in altri casi. I self-styled comunque si riuniscono anche in occasione di funzioni religiose, ove non avviene nessun conferimento e nessuna ostentazione avente carattere di pubblica cerimonia. Che si fa in quel caso? si tratta dell'ipotesi più comune.

Non credo che la questione sia differente. La questione è identica. Nel senso che se in detta cerimonia venissero conferite decorazioni e distinzioni cavalleresche da parte di Enti, associazioni o privati, si integrerebbe la violazione dell'art.8 della L.178/51, che è di natura penale. Essendo violata la Legge, un militare che abbia ricevuto l'ordine di assistere a detta cerimonia in G.U., ritengo possa tranquillamente disattendere all'ordine in parola poichè manifestamente reato.


Non credo sia così semplice, è a conoscenza di qualche precedente?

Diversamente dal militare, l'Agente e/o l'Ufficiale di p.g. di qualsiasi FF.PP. avrebbe, altresì, l'obbligo di intervenire atteso che l'applicazione della Legge penale è obbligatoria e non facoltativa. Diversamente congetturando sarebbe perseguibile, tra l'altro, per omissione di atti d'ufficio.


Su questo non vi è dubbio alcuno
AIKIDO77
 

Re: Legge 178/51 e ordini farlocchi

Messaggioda Lupo » giovedì 17 febbraio 2011, 19:57

In primis, solo per amor di precisione, non ho scritto la frase che mi si attribuisce.
Poi, riguardo all'insindacabilità dell'ordine, mi permetto di insistere sul fatto che quando lo stesso integra un reato, il militare destinatario può tranquillamente non eseguirlo (vedasi regolamento di disciplina militare).
Ogni caso, come giustamemente fa osservare, deve essere valutato di volta in volta.
Aldilà dei precedenti, in questa sede si sta facendo un ragionamento di tipo accademico. Non sono i "precedenti" che consentono di inquadrare correttamente una vicenda.
Con ogni cordialità.
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Re: Legge 178/51 e ordini farlocchi

Messaggioda AIKIDO77 » giovedì 17 febbraio 2011, 20:19

Lupo ha scritto:In primis, solo per amor di precisione, non ho scritto la frase che mi si attribuisce.

Mi perdoni, ha ragione, ho evidenziato la mia frase come Sua. [bangin.gif]


Poi, riguardo all'insindacabilità dell'ordine, mi permetto di insistere sul fatto che quando lo stesso integra un reato, il militare destinatario può tranquillamente non eseguirlo (vedasi regolamento di disciplina militare).


Io non azzarderei tanto, non vorrei sbagliarmi, ma non credo che la semplice violazione della L.178/51 possa legittimare l’inosservanza di un ordine, premesso che il superiore gerarchico a priori dovrebbe sapere ciò che gli è lecito fare, da ciò che non lo è.

Ogni caso, come giustamemente fa osservare, deve essere valutato di volta in volta.


Ed infatti il mio dubbio risiede proprio in quello, la gravità del reato(178/51)- a mio modesto avviso- non è tale da giustificare l’inosservanza di un ordine, e parlo sempre di militari non investiti di qualifica di AG o UFF. di PG.

Aldilà dei precedenti, in questa sede si sta facendo un ragionamento di tipo accademico. Non sono i "precedenti" che consentono di inquadrare correttamente una vicenda.
Con ogni cordialità.



Forse non del tutto, ma dissiperebbero ogni dubbio circa la legittimità dell'inosservanza di un ordine in relazione alla violazione della legge de quo.
Con i miei piu' cordiali saluti
AIKIDO77
 

Re: Legge 178/51 e ordini farlocchi

Messaggioda fabione 66 » giovedì 17 febbraio 2011, 21:47

Gentili Signori

Sua Eccellenza....

ogni 2 giugno e 4 novembre lo sento rivolgere al Prefetto.

ma non sarebbe corretto.... Eccellenza e basta.

Grazie Fabio

"Sia Sprone Non Meta"
Fabio
ci sono molte medaglie testimoni dell'incapacità degli stati a governare ...poche della capacità a fraternizzare... quali emularne le gesta ?
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Re: Legge 178/51 e ordini farlocchi

Messaggioda aristarco » giovedì 17 febbraio 2011, 22:20

Ignorantia legis non excusat.


Non ho assolutamente giustificato il comportamento oggetto di questa discussione: se ci sono estremi di reato, si scriva all'Autorità Giudiziaria e si eviti di fare inutili lazzi in una sede come questa, dove si dovrebbe discutere scientificamente di vari argomenti e non mettere alla berlina chi sbagllia (magari non sapendo di sbagliare).
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Re: Legge 178/51 e ordini farlocchi

Messaggioda Pantheon » giovedì 17 febbraio 2011, 22:27

Il suggerimento di aristarco lo ritengo molto saggio !
Mi permetto di ricordare che il Regolamento di Disciplina Militare è stato abrogato e sostituito dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
Saluti ed occhio ai boomerang.
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Re: Legge 178/51 e ordini farlocchi

Messaggioda Maurizio Cosentino » giovedì 17 febbraio 2011, 22:33

Fuori discussione e per giunta in ritardo, Herr Lang, la prego, non mi tratti troppo male Uluc Alì, uno dei pochi uomini a cui sia valsa la pena dare la caccia ( e senza prenderlo ). Sono certo che se il "Rinnegato" avesse voluto fondare un qualsivoglia Ordine, o Confraternita, avrebbe scelto guerrieri, ai quali, sebbene avversari, sarebbe stato impossibile non riconoscere valore.
...sed sunt quoque qui scire volunt ut aedificent / et charitas est. / Et item qui scire volunt ut aedificentur, / et prudentia est.
Maurizio Cosentino
 
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Re: Legge 178/51 e ordini farlocchi

Messaggioda AIKIDO77 » giovedì 17 febbraio 2011, 23:09

In materia diverse sono le interpretazioni e gli orientamenti dottrinali:
IL PRIMO ORIENTAMENTO: è quello secondo il quale l'obbedienza agli ordini superiori scusa sempre il subordinato; tale orientamento propende, quindi, per l'incondizionata non punibilità del subordinato che esegua l'ordine illegittimo.
Secondo una simile prospettiva, gli ordini provenienti da un'autorità legittima sono per ciò stesso legittimi e, dunque, devono essere eseguiti. Chi li riceve non ha il diritto, e neppure il dovere, di sindacarne la legittimità; non può disobbedire e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile per l'esecuzione dell'ordine stesso.
Ne deriva che, del reato che derivasse dall'esecuzione di un ordine criminoso, deve rispondere solamente il superiore che l'ha emanato.
IL SECONDO ORIENTAMENTO: è quello in ragione del quale l'obbedienza agli ordini superiori può scusare il subordinato, ma solo a determinate condizioni.
In linea di principio, si afferma che gli ordini provenienti dall'autorità devono essere prontamente eseguiti, precisandosi inoltre che l'obbedienza è dovuta solo quando gli ordini stessi sono conformi alla legge. Laddove essi abbiano ad oggetto la commissione di un reato, il subordinato è, di regola, tenuto alla disobbedienza.
In realtà, questo secondo orientamento ha dato vita a disposizioni normative che, pur condividendo i principi di un'autorità subordinata alla legge e di un'obbedienza subordinata all'autorità, racchiudono delle ratio in parte eterogenee.
Consideriamo, a titolo esemplificativo, il §47 del codice militare tedesco e l'art.51 del codice penale italiano.
Il §47 del codice militare tedesco, che fu norma guida nei processi di Lipsia, prevede che:
"Se l'esecuzione di un ordine militare porta alla violazione della legge criminale il superiore che ha impartito l'ordine sarà il solo responsabile. Comunque il subordinato che obbedisce condividerà la punizione se ha ecceduto l'ordine impartitogli o se avrebbe potuto rendersi conto che l'ordine concerneva un atto costituente reato civile o militare".
Tale disposizione esprime una regola generale secondo la quale, del reato derivante dall'esecuzione di un ordine illegittimo, risponde il solo superiore e, dunque, il subordinato è sollevato dalla responsabilità per il fatto commesso.
Questa regola generale subisce, tuttavia, un'importante eccezione: nel caso in cui il subordinato sapesse, o avrebbe dovuto sapere, dell'illegittimità dell'ordine eseguito, risponde del reato insieme al superiore.
Il quadro che ne deriva è, quindi, di una generale, ma non assoluta, ammissibilità della defence, la quale non può essere eccepita in determinate circostanze.
Diversamente, l'art.51 del codice penale italiano, che in virtù della legge 382/78 si applica anche ai reati militari, prevede che:
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità".

La regola generale che tale norma esprime è quella di una normale corresponsabilità del subordinato con il superiore gerarchico.
Infatti, dal momento che gli organi dello Stato sono subordinati alla legge, e non sono in alcun caso legittimati a violare le norme penali, l'ordine di commettere un fatto che costituisce reato non è vincolante e, di conseguenza, il subordinato che lo esegue non va esente da responsabilità.
L'ultimo comma dell'art.51 contiene un'eccezione alla regola ora indicata, nell'ipotesi in cui la legge non consenta al subordinato di sindacare la legittimità dell'ordine ricevuto. Questo divieto di sindacato si manifesta specialmente nei confronti dei militari ai quali è IMPOSTO, in modo particolarmente RIGOROSO, l'obbligo dell'obbedienza.
Tuttavia, quest'obbligo di obbedienza non è affatto incondizionato dal momento che l'art.4 della legge n.372 del 1978 ha espressamente sancito il principio, già enunciato dalla dottrina, per cui l'obbligo medesimo cessa di fronte alla manifesta criminosità dell'ordine .
Pertanto, colui che esegue l'ordine manifestamente illegittimo non può eccepire la defence di obbedienza agli ordini superiori.
Ad ogni modo, nonostante il §47 del codice militare tedesco e l'art.51 del codice penale italiano esprimano delle scelte di politica legislativa in parte eterogenee, si deve tenere in maggiore considerazione il fatto che esse sono comunque espressione di un medesimo approccio alla defence in esame, la quale non può essere ammessa in modo generale ed incondizionato.
Io chiudo qui, proseguire oltre non ha alcun senso, e comunque condivido quanto detto da aristarco e pantheon.
AIKIDO77
 

Re: Legge 178/51 e ordini farlocchi

Messaggioda zico » domenica 27 febbraio 2011, 15:09

Proprio a proposito di questa legge mi sono sempre chiesto una cosa:se una persona riceve un cavalierato es,SMOC,OSSG;MAURIZIANO,e non richiede l'autorizzazione al MAE,ma si fregia del titolo,cosa rischia? una multa?grazie. [king.gif]
zico
 

Re: Legge 178/51 e ordini farlocchi

Messaggioda Mario Volpe » domenica 27 febbraio 2011, 15:15

L. 3 marzo 1951, n. 178 (1). Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (2).

1. È istituito l'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana», destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione.

2. Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica. L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta è presieduta dal cancelliere.

3. L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri. Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone. Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'ordine (3).

4. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine. Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6 (4). Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.

5. Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

6. Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine(4).

7. I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000 (5). L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti (6). Nulla è parimente innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

8. Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000 (7). Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000 (8). La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale. Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.

9. L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi. L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (9). È tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie. Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge.

10. Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge (10).



(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 marzo 1951, n. 73.
(2) Vedi, anche, il D.P.R. 3 maggio 1952, n. 458.
(3) Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.
(4) Tale statuto è stato approvato con D.P.R. 31 ottobre 1952.
(5) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
(6) Vedi il R.D. 10 luglio 1930, n. 974, riportato alla voce Santa Sede.
(7) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(8) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge.
(9) Vedi la L. 5 novembre 1962, n. 1596 (Gazz. Uff. 28 novembre 1962, n. 303), recante il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione.
(10) Vedi il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.
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Re: Legge 178/51 e ordini farlocchi

Messaggioda zico » domenica 27 febbraio 2011, 15:48

ok dr Volpe ma l'escamotage potrebbe essere che la persona " pizzicata " stia usando un titolo nobiliare es.cavaliere ereditario,quindi sui bigliettib da visita e carta intestata scrive cav.pinco pallino.
zico
 

Re: Legge 178/51 e ordini farlocchi

Messaggioda dik » mercoledì 9 marzo 2011, 16:03

In effetti trattandosi di un titolo nobiliare,nessuno puo dire nulla visto che non e riconosciuto. [cheers.gif]
dik
 

Re: Legge 178/51 e ordini farlocchi

Messaggioda nicolad72 » mercoledì 9 marzo 2011, 16:07

La denominazione del titolo di cavaliere ereditario è differente (per quantoriguarda i precipui esempi nostrani) Cav. Nob. Don Pinco Pallo.... non solo Cav. Pinco Pallo
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Re: Legge 178/51 e ordini farlocchi

Messaggioda dik » mercoledì 9 marzo 2011, 16:22

Giusto,caro Nicola,ma esistono dei Cavalierati ereditari senza il trattamento di Don.Giusto o sto sbagliando?Grazie [cheers.gif]
dik
 

Re: Legge 178/51 e ordini farlocchi

Messaggioda nicolad72 » mercoledì 9 marzo 2011, 17:22

Non in italia...
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